TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202400692

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202400692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400692
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 00692/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00766/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F G M e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l’annullamento

- della nota dirigenziale di AG.E.A. n. -OMISSIS-, notificata l’8/5/2023, in riscontro all’istanza di erogazione di somme presentata dall’odierno ricorrente il 4/5/2023, con cui, dopo il richiamo all’art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 159/2011, si è significato al predetto che “ solamente qualora pervenga nulla osta , a seguito della interrogazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), acquisita al protocollo della Prefettura di Lecce con Prot. n. PR_LEUTG_Ingresso_-OMISSIS- del 26/06/2020 (attualmente ancora “IN ISTRUTTORIA”), si procederà alla erogazione dei contributi, fatti salvi gli ulteriori ordinari controlli istruttori” ;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

e per l’accertamento e la declaratoria

del possesso da parte del ricorrente dei requisiti di legge previsti per l’ottenimento delle erogazioni finanziarie spettanti in virtù delle domande uniche di cui al Regolamento C.E. n. 73/2009 presentate per le campagne dal 2011 al 2023, con condanna in tal senso di AG.E.A. alla restituzione di € 59.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: Avv. F. Cavallo, in sostituzione dell’Avv. F. Galuccio Mezio, e Avv. A. Sabato per la parte ricorrente, e Avvocato dello Stato Colangelo per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Collegio ritiene utile premettere una succinta ricostruzione, in punto di fatto, della complessa vicenda sottesa alla fattispecie di cui è causa.

1.1 Nel 2012 l’AG.E.A. - Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’Organismo Pagatore, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2012, ha dichiarato “ sospesi ”, ex art. 10, comma 1, lett. f, della Legge n. 575/1962 (oggi abrogato), “ tutti i procedimenti di erogazione di premi da parte di essa a vantaggio di -OMISSIS- ”, sulla scorta dell’adozione dell’ordinanza di applicazione di custodia cautelare, n. -OMISSIS- del 10/5/2012, dal Tribunale di Lecce - Sezione G.I.P., nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., nei confronti dello stesso.

Successivamente, la Prefettura di Lecce ha inviato ad AG.E.A. una “RACCOMANDATA-RISERVATA”, Fasc. n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2021 (protocollo in uscita dell’11/10/2012, n. -OMISSIS-), ricevuta da AG.E.A. il 17/10/2021 (protocollo in entrata n. -OMISSIS-), recante la trasmissione della “informazione antimafia interdittiva” adottata nei confronti della Società -OMISSIS-, Società Consortile a r.l., tra le cui aziende consorziate con quota di partecipazione superiore al 10% compariva anche l’impresa dell’odierno ricorrente. Siffatta comunicazione è stata, quindi, inoltrata da AG.E.A. al proprio Ufficio del Contenzioso Comunitario con nota prot. -OMISSIS- del 23/10/2012.

Peraltro, il 20 novembre 2012, l’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’Organismo Pagatore di AG.E.A., con provvedimento prot. -OMISSIS- del 20/11/2012, ha revocato il predetto provvedimento di sospensione dei pagamenti prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2012, sulla base delle osservazioni del 29 ottobre 2012 fatte pervenire in merito dal difensore dell’odierno ricorrente.

Tuttavia, nella stessa data, il 20 novembre 2012, il predetto Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’Organismo Pagatore di AG.E.A. ha emesso un secondo provvedimento, recante prot. n. -OMISSIS- del 20/11/2012, di sospensione di “ tutti i procedimenti di erogazione di premi di questa Agenzia ” a vantaggio del ricorrente, sulla base (anche) di una “ riservata amministrativa ” rilasciata dalla Prefettura di Lecce nei suoi confronti, e contestualmente ha inoltrato alla medesima Prefettura di Lecce una richiesta, recante prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2012, di informazione antimafia nei confronti di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1994 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 490/1994, stante la richiesta da parte dello stesso della erogazione di contributi comunitari.

Il predetto provvedimento, peraltro, risulta impugnato da -OMISSIS-, quale institore di -OMISSIS-, con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio e riassunto davanti al T.A.R. Lecce, conclusosi con sentenza n. 217 del 9/02/2017, di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Inoltre, in riscontro alla prefata richiesta di certificazione antimafia prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2012, la Prefettura di Lecce ha adottato nei confronti dell’odierno ricorrente, e comunicato ad AG.E.A., “ Informazione antimafia interdittiva non potendosi escludere un possibile tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998. ”, con provvedimento recante prot. uscita del 12/02/2013, n. -OMISSIS- (protocollo AG.E.A. -OMISSIS- del 19/02/2013).

Conseguentemente, l’Organismo Pagatore di AG.E.A., con nota prot. n. -OMISSIS- del 25/07/2013, ha intimato all’odierno ricorrente la restituzione di € 75.992,18 erroneamente liquidati a suo favore “ a titolo di contributi comunitari per domanda unica relativi alla compagna 2012 ”, nonostante, cioè, la sospensione dei pagamenti disposta con il predetto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20/11/2012.

Quindi, con comunicazione del 28 maggio 2020 (prot. di ingresso n. -OMISSIS- del 03/06/2020), il difensore dell’odierno ricorrente ha comunicato ad AG.E.A. - Ufficio del Contenzioso Comunitario l’assoluzione del proprio assistito con sentenza n. 2/2019, all’esito del giudizio nel quale era imputato dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Lecce, e ha chiesto la restituzione di quanto dallo stesso versato (pari a € 59.000,00) dei predetti € 75.992,18, nonché il pagamento dei premi regolarmente richiesti dal 2012 al 2019.

Siffatta istanza è stata da AG.E.A. - Organismo Pagatore riscontrata con nota prot. n. -OMISSIS- del 04/06/2020.

Sono seguite altre istanze del difensore dell’odierno ricorrente (riscontrate dall’Amministrazione resistente), fino all’ultima del 4/05/2023 (AGEA - PROTCE - prot. ingresso n. -OMISSIS- del 04/05/2023, riscontrata da AG.E.A. - Organismo Pagatore con nota AGEA - UCC - Prot. Uscita -OMISSIS- del 08/05/2023), la quale, al pari dei precedenti riscontri, ha preliminarmente richiamato “ l’art. 92, comma 5, D.lgs. 159/2011, che consente di sospendere le erogazioni fino alla ricezione dell’informazione antimafia liberatoria. ”, e confermato, “ pertanto, che solamente qualora pervenga nulla osta, a seguito della interrogazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), acquisita al protocollo della Prefettura di Lecce con Prot. n. PR_LEUTG_Ingresso_-OMISSIS- del 26/06/2020 (attualmente ancora “IN ISTRUTTORIA”), si procederà alla erogazione dei contributi, fatti salvi gli ulteriori ordinari controlli istruttori .”.

2. Avverso siffatta determinazione dirigenziale di AG.E.A. è insorto il Sig. -OMISSIS- con ricorso notificato alla controparte il 6 luglio 2023 e depositato in giudizio il successivo 21 luglio 2023, a sostegno del quale ha dedotto i profili di illegittimità di seguito rubricati.

2.1 Violazione di legge. Violazione del disposto di cui all’art. 88 D. Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere.

Con questo primo gruppo di motivi di gravame, il ricorrente deduce che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo in quanto violativo dell’art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, a tenore del quale, nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, le Pubbliche Amministrazioni interessate, decorsi trenta giorni senza che il Prefetto abbia rilasciato la comunicazione antimafia, procedono prescindendo da essa, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

2.2 Violazione di legge. Mancata applicazione del disposto di cui all’art. 17 bis legge 241/1990. Perfezionamento del silenzio assenso.

Con questo secondo fascio di motivi di gravame, il ricorrente deduce che, a fronte del silenzio della Prefettura di Lecce sulla richiesta di certificazione antimafia, AG.E.A. avrebbe dovuto intendere tacitamente acquisito il relativo assenso, e procedere alle erogazioni richieste.

2.3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Eccesso di potere sotto altro profilo.

Sotto questo profilo, il ricorrente lamenta che il provvedimento gravato non sarebbe stato proceduto dal necessario preavviso di rigetto.

2.4 Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Legge n. 575/1965. Sviamento. Eccesso di potere sotto altro profilo.

Con quest’ultimo fascio di motivi di gravame, il ricorrente deduce che, essendo stato egli assolto in grado di appello dai reati per i quali era imputato, non vi sarebbero più, in concreto, le preclusioni legislative al riconoscimento dei contributi per le campagne 2012-2023.

3. Il 21 agosto 2023 si è costituita l’AG.E.A., per il tramite dell’Avvocatura erariale, mediante il deposito di una memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione di tutte le avverse domande in quanto inammissibili e, comunque, infondate.

4. Alla udienza pubblica dell’8 maggio 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente infondato e, come tale, deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.

2. Rileva, in primo luogo, il Collegio che va disatteso il richiamo operato dalla difesa del ricorrente all’art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, che si occupa della “ comunicazione antimafia ”, che è documentazione diversa da quella di cui è causa, rappresentata dalla “ informazione antimafia ”, il procedimento per il rilascio della quale è disciplinato dall’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011.

Al riguardo, giova ricordare che l’art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011, include nell’ambito della documentazione antimafia due diversi istituti: la comunicazione antimafia (comma 2) e l’informazione antimafia (comma 3), I due istituti differiscono tanto per le modalità di accertamento ai fini delle attestazioni, quanto per il relativo ambito di applicazione.

In particolare, la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011, a carico di taluno dei soggetti puntualmente individuati ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

Diversamente, l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno, oltre che di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al menzionato art. 67, anche di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese interessate (art. 84, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011).

Con la conseguenza che la informazione antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’Autorità di p.s. in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, il cui concetto, “ in quanto di matrice sociologica e non giuridica, si presenta estremamente sfumato e differenziato rispetto all’accertamento operato dal giudice penale, “signore del fatto ”. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non richiede che ci si trovi al cospetto di una impresa criminale né si richiede la prova dell'intervenuta "occupazione" mafiosa, né si presuppone l'accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell'impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite (anche) tramite gli Organi di Polizia si desuma un quadro indiziario che, complessivamente inteso, ma comunque plausibile, sia sintomatico del pericolo di un qualsivoglia collegamento tra l'impresa e la criminalità organizzata. Pertanto, l’informativa antimafia deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'id quod plerumque accidit (ora, principio del "più probabile che non") l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la P.A. Né è richiesta la prova dell'attualità di una situazione di pericolo. ” ( ex multis , T.A.R. Aosta, Sezione I, 11/02/2022, n. 1).

E proprio siffatta peculiare natura della informazione antimafia, connotata dall’ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, spiega la previsione di cui al comma 5 dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, a tenore della quale: “ Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria .”.

È evidente, dunque, che già alla stregua di tale ultima facoltà cautelare, nessuna inerzia può essere imputata ad AG.E.A., la quale, anzi, con nota prot. n. -OMISSIS- del 4/6/2020, adottata in riscontro alla prima istanza presentata in via amministrativa dall’odierno ricorrente (del 28 maggio 2020), tesa a ottenere il pagamento dei contributi comunitari per le campagne 2012-2019, ha puntualmente ed ampiamente rappresentato all’istante le ragioni per le quali, dall’assoluzione penale pronunciata a suo favore dalla Corte di Assise d’Appello di Lecce con la sentenza n. 2/2019, non potesse conseguire l’automatica attribuzione degli emolumenti finanziari richiesti per le campagne dal 2012 in poi, posto che “ sulla base del principio di autonomia delle valutazioni in materia di interdittiva antimafia, le sentenze di assoluzione in sede penale, così come i provvedimenti di riabilitazione, non possono ritenersi idonei ad escludere in via automatica la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa e quindi non precludono l’adozione di un’interdittiva antimafia, che nondimeno deve essere adeguatamente motivata.” E che, benchè “ L’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, prevede che “l’informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all’articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione ”, cionondimeno “ Il Consiglio di Stato, a tale proposito per costante giurisprudenza, ha evidenziato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, V, n. 4602/2015;
III, n. 292/2012;
VI, n. 7002/2011) che, col decorso dell’anno, la misura interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde efficacia.
”.

Pertanto, “ ai fini della valutazione da parte di AGEA di un’eventuale ripresa delle erogazioni a favore si comunica che è intendimento dell’Amministrazione richiedere una nuova informativa […]”, che è stata puntualmente inoltrata alla B.D.N.A, giusta nota AGEA - ESEPA - Prot. Interno -OMISSIS- del 26/06/2020 (PR_LEUTG_Ingresso_-OMISSIS-).

Del pari, la successiva istanza dell’odierno ricorrente del 13/7/2021, AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso n. -OMISSIS- del 14/07/2021, recante lo stesso contenuto di quella precedente del 28/5/2020, è stata riscontrata dall’Agenzia resistente con propria nota prot. n. -OMISSIS- del 19/07/2021, la quale, dopo aver richiamato il contenuto della predetta nota prot. n. 2020.-OMISSIS- del 4/6/2020 alla luce delle cui motivazioni ha nuovamente respinto “ le richieste di restituzione importi avanzate nella Sua del 14/07/2021 ”, ha confermato “ che è stata inserita in BDNA la richiesta protocollata con n. PR_LEUTG_Ingresso_-OMISSIS- il 18/06/2020 e si informa che ad una interrogazione del sistema in data 15/07/2021 tale richiesta risulta ancora IN ISTRUTTORIA. ”.

Parimenti, con successiva nota prot. n. -OMISSIS-del 7/09/2021, AG.E.A., nel riscontrare una p.e.c. del difensore dell’odierno ricorrente del 2 settembre 2021 (prot. di ingresso AGEA n. -OMISSIS- del 02/09/2021), ha confermato “ che la richiesta inserita in BDNA e protocollata con n. PR_LEUTG_Ingresso_-OMISSIS- del giugno 2020, ad una interrogazione del sistema in data 03/09/2021, risulta tuttora IN ISTRUTTORIA. ”.

Da ultimo, a fronte dell’ennesima richiesta di erogazione dei contributi finanziari di che trattasi da parte dell’odierno ricorrente del 4/05/2023 (prot. ingresso n. 2023.0-OMISSIS- del 04/05/2023), come anticipato nella parte in fatto, AG.E.A. ha ribadito che “ solamente qualora pervenga nulla osta, a seguito della interrogazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), acquisita al protocollo della Prefettura di Lecce con Prot. n. PR_LEUTG_Ingresso_-OMISSIS- del 26/06/2020 (attualmente ancora “IN ISTRUTTORIA”), si procederà alla erogazione dei contributi, fatti salvi gli ulteriori ordinari controlli istruttori. ”, giusta nota dirigenziale prot. di uscita n. -OMISSIS- del 08/05/2023.

È evidente, dunque, che alcuna negligenza o inerzia illegittima può imputarsi ad AG.E.A. nella istruttoria del procedimento attivato dall’odierno ricorrente con le proprie plurime istanze di pagamento dei contributi de quibus , risultando, al contrario, per tabulas che la predetta Agenzia non solo ha tempestivamente attivato il sub-procedimento di cui all’art. 92, u.c., del D. Lgs. n. 159/2011, ma ha, altresì, sempre puntualmente replicato alle predette istanze, sia rendendo note le ragioni per le quali ritenesse necessario richiedere e ottenere la “informazione antimafia liberatoria” al fine di procedere alla erogazione dei contributi finanziari richiesti sia fornendo puntuali aggiornamenti sullo stato della relativa richiesta tempestivamente inoltrata alla B.D.N.A..

Peraltro siffatta scelta, già non censurabile alla stregua dei principi generali, lo è ancora meno alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta sottoposta all’attenzione di questo Collegio.

Sotto il primo profilo, si osserva che in giurisprudenza è stata condivisibilmente ritenuta legittima la condotta di AG.E.A. di sospendere il pagamento di alcune annualità di premio in attesa della conclusione del parallelo procedimento avviato dalla competente Prefettura ai sensi dell’art. 92, comma 5, del c.d. Codice Antimafia (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, 15/06/2023, n. 912).

Per quanto attiene, invece, alle peculiarità della fattispecie di cui è causa, il Collegio osserva che la scelta di AG.E.A., di attendere l’informazione antimafia liberatoria, prima di attribuire all’odierno ricorrente quanto da questi preteso e salvo gli ulteriori approfondimenti istruttori, è tanto più legittima e ragionevole sol che si consideri che il predetto provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 20/11/2012, di sospensione delle erogazioni a favore dell’odierno ricorrente risulta da essa adottato sulla base della “RACCOMANDATA-RISERVATA ”, Fasc. n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2021 (protocollo in uscita dell’11/10/2012, n. -OMISSIS-), ricevuta da AG.E.A. il 17/10/2021 (protocollo in entrata n. -OMISSIS-), recante la trasmissione della “informazione antimafia interdittiva” adottata nei confronti della Società -OMISSIS-, Società Consortile a r.l., tra le cui aziende consorziate con quota di partecipazione superiore al 10% compariva anche l’impresa dell’odierno ricorrente. Peraltro, a seguito della predetta “Interdittiva”, la Prefettura di Lecce ne ha adottata una specificamente nei confronti dell’odierno ricorrente (prot. di uscita Prefettura n. -OMISSIS- del 12/02/2013 e prot. di ingresso AGEA n. -OMISSIS- del 19/02/2013), che a oggi non risulta revocata.

Si sottrae, dunque, a qualsivoglia censura di illegittimità la decisione dell’Amministrazione resistente di attendere la valutazione del Prefetto di Lecce sulla persistenza o meno dei presupposti che, a suo tempo, hanno fatto ritenere sussistente il rischio di condizionamenti mafiosi sull’impresa dell’odierno ricorrente, tanto più che, come chiarito, “ L’interdittiva antimafia costituisce espressione di un’ampia discrezionalità ” dell’autorità amministrativa (di recente ed ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 4/3/2024, n. 2062), e che “ Gli elementi posti a base dell’informativa antimafia possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione e la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. ” (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 4/3/2024, n. 3787), con il che risulta, altresì, smentito l’ultimo motivo di gravame articolato dal ricorrente.

3. Sicuramente inapplicabile alla fattispecie di cui è causa è, inoltre, l’art. 17 bis della Legge n. 241/1990, il quale disciplina il silenzio c.d. orizzontale, cioè tra Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che, in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a sfociare in una decisione pluristrutturata, il silenzio dell’Amministrazione interpellata non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale, ma viene sempre equiparato ope legis ad un atto di assenso.

Il Collegio osserva, in prima battuta, che per consolidata giurisprudenza l’istituto de quo non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui si è al cospetto di un procedimento ad istanza di parte, come quello di cui è causa in cui la richiesta di documentazione antimafia da parte di AG.E.A. è pur sempre avvenuta su sollecitazione dell’odierno ricorrente.

La questione è già stata chiarita dal Consiglio di Stato in plurime e convergenti pronunce (Consiglio di Stato, Sezione IV, 19 aprile 2021, n. 3145; Idem , 15 aprile 2021, n. 3114; Idem , 29 marzo 2021, n. 2640; Idem , 27 luglio 2020, n. 4765).

Nell’ultima delle sentenze citate, in particolare, si è affermato, relativamente all’art. 17 bis legge n. 241/1990, che “ 7.1. In sostanza, la disposizione in esame si pone nell'ambito dei “rapporti orizzontali” tra amministrazioni e non con riferimento, a differenza di quello che accade rispetto al silenzio-assenso di cui all’articolo 20, ad un coinvolgimento diretto dei diritti del privato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi