TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-03-25, n. 201403268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-03-25, n. 201403268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403268
Data del deposito : 25 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09661/2010 REG.RIC.

N. 03268/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09661/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9661 del 2010, proposto da:
NA LL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Stefano Marzano, Marco Faggiano e Mariacristina Sapone, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Sabotino, 45



contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

NA LO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Serio e Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76 Sc. 7, Int. 8; DR TA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Luciani e Massimo Togna, con domicilio eletto presso Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; RO CI, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Paletta, con domicilio eletto presso Alessandro Paletta in Roma, viale della Grande Muraglia,289; NT EN, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso C/ Studio Legale Lessona - Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; IR CO, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, con domicilio eletto presso Antonio De Notaristefani Di Vastogiardi. in Roma, via Pompeo Magno N. 2/B; AB OS, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Petillo, con domicilio eletto presso Salvatore Petillo in Roma, via F. Ozanam, 69;



per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

della deliberazione, in parte qua, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata il 7.07.2010 e comunicata agli Organi ed Enti competenti con nota del 9.07.2010, n. prot. 16306/2010, avente ad oggetto: “pratica num. 355/CD/2009 – copertura di quarantatre dei quarantasette posti di consigliere della Corte di Cassazione la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 5117 del 9 marzo 2009”;

della deliberazione, in parte qua, del Consiglio Superiore della Magistratura, Terza Commissione, adottata nella seduta del 26 maggio 2010, h. 15.09, con si è deliberato di “confermare tutte le valutazioni dalla posizione 43 in poi ad eccezione della posizione della dott.ssa Falaschi (…)”;

dei Decreti Ministeriali di conferimento delle funzioni di Consigliere di Corte di Cassazione relativi ai controinteressati, eventualmente già emanati e non noti alla ricorrente;

occorrendo, della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, avente ad oggetto: “Pratica num. 305/VA/2009 – pubblicazione di posti vacanti nell’organico della Corte di Cassazione” e relativo alla copertura di n. 42 posti di Consigliere di Corte di Cassazione e n. 8 posti di Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nella parte in cui non determina per quale periodo di tempo era necessario produrre le statistiche, né individua per quale periodo di tempo i magistrati fuori ruolo potevano produrre gli atti e provvedimenti giudiziari;

occorrendo, della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, Terza Commissione, n. 15098 del 30.11.1993 e s.m.i. nella parte in cui non determina per quale periodo di tempo è necessario produrre le statistiche né individua per quale periodo di tempo i magistrati fuori ruolo potevano produrre gli atti e provvedimenti giudiziari;

occorrendo, della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, Terza Commissione, n.12046 dell’8 giugno 2009 nella parte in cui non determina per quale periodo di tempo è necessario produrre le statistiche, né individua per quale periodo di tempo i magistrati fuori ruolo potevano produrre gli atti e provvedimenti giudiziari;

nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, nonché di NA LO, DR TA, RO CI, NT EN, IR CO ed AB OS;

Visto il ricorso incidentale notificato da NA LO in data 16-17 dicembre 2010;

Viste le memorie proposte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La dott.ssa NA LL, odierna esponente, rappresenta quanto segue.

2. Magistrato già assegnato al Tribunale di Torino con funzioni di giudice dal 16.9.1982 al 21.7.1999, è stata quindi assegnata alla Corte d’Appello di Torino, con funzioni di consigliere.

Ha presentato domanda, corredata dalla relativa documentazione, per l’attribuzione di posto di Consigliere di Corte di Cassazione in relazione alla procedura di cui alla deliberazione del CSM del 5 marzo 2009, con cui è stata indetta la pubblicazione di n. 42 posti vacanti per Consigliere di Corte di Cassazione e di n. 8 posti vacanti per Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Nella proposta approvata dal Plenum, alla ricorrente sono stati attribuiti complessivi 10 punti (1,5 per attitudini, 2,5 per il merito e 6 per anzianità), per cui la dott.ssa LL non è rientrata tra i 43 nuovi Consiglieri di Cassazione.

3. Di talché, l’interessata ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Giudizio sulle attitudini.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione di circolare.

L’Adunanza Plenaria avrebbe ritenuto applicabile al concorso la circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009 in quanto vigente alla data di scadenza dei termini del bando, mentre avrebbe dovuto considerare la data di pubblicazione del bando, con conseguente applicabilità delle circolari della Terza Commissione del 30 novembre 1993 e del 12 novembre 2008.

La ricorrente potrebbe vantare 14 sentenze pubblicate su riviste di rilevanza nazionale, mentre nelle valutazioni propedeutiche al giudizio finale si afferma che la stessa non avrebbe sentenze edite.

Il giudizio della Commissione sarebbe altresì viziato da disparità di trattamento ove comparato con la valutazione di altri candidati (dott.sse Lorito e Mulloni e dott.ri La Palorcia e Bianchini).

Non sarebbero stati valutati nemmeno gli altri elementi del curriculum della ricorrente.

Non si sarebbe tenuto conto, inoltre, ai fini della valutazione della pluralità di esperienze professionali, di una serie di rilevanti circostanze, tutte indicate nell’autorelazione.

Le valutazioni degli altri candidati (dott.ri Biasutto, La Posta, Tardio, Bianchini, Di RG e LO), invece, riporterebbero un dettagliato curriculum professionale.

Giudizio sul merito.

Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti. Il giudizio sul merito ometterebbe importanti elementi che avrebbero giustificato ed autorizzato preventivamente l’asserita minor produttività per il 2001, come il provvedimento di riduzione del Presidente della Corte d’Appello di Torino del 28 dicembre 2000.

A tutti gli altri candidati nella medesima situazione, presentando statistiche con una produttività nella media della Sezione di appartenenza, sarebbe stato attribuito un punteggio più elevato di quello attribuito alla dott.ssa LL ed il punteggio massimo sarebbe stato attribuito anche a candidati con media di molto inferiore a quello della propria Sezione (dott.ri Valitutti e Scaldaferri).

Peraltro, la maggior parte dei candidati avrebbe prodotto statistiche solo per gli ultimi 3 anni, mentre la ricorrente ha prodotto le statistiche degli ultimi 10 anni.

Vizi ulteriori.

Sussisterebbero ulteriori vizi di disparità di trattamento e violazione di circolare inerenti candidati collocatisi in posizione immediatamente precedente alla ricorrente; si tratterebbe di attribuzione di maggiori punteggi che, se ridotti, consentirebbero ala ricorrente di ottenere una migliore posizione in graduatoria.

In particolare:

alcuni candidati avrebbero presentato statistiche meno recenti rispetto al termine del 2008 senza subire alcuna penalizzazione (dott. EN e dott.sse OS e Caprioglio);

nel giudizio finale sulla dott.ssa La Posta, senza alcuna motivazione, non si farebbe più riferimento al procedimento disciplinare, ma sarebbe attribuito il punteggio pieno nel merito;

la dott.ssa CI non avrebbe prodotto documentazione relativa alla sua attività di fuori ruolo, ma 9 provvedimenti giudiziari relativi agli anni 1990 – 1995, sicché la sua domanda sarebbe dovuta essere ritenuta inammissibile;

la valutazione comparativa sarebbe spesso viziata da illogicità,

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