TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-03-22, n. 202200158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-03-22, n. 202200158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200158
Data del deposito : 22 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2022

N. 00158/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00300/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2021, proposto da
P M, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

previo annullamento di qualsiasi eventuale atto contrario, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già in servizio presso il Corpo di Polizia Penitenziaria e collocato in quiescenza a domanda, agisce per l’accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472) e quindi per ottenere l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali, di cui alla citata disposizione.

2. L’INPS ha argomentato per la non spettanza della richiesta indennità.

2.1. Pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 (55 anni di età e 35 anni di servizio), rileva che il ricorrente è incorso nella decadenza di cui al comma 2 del medesimo art. 6- bis, avendo presentato domanda di collocamento in quiescenza oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate le predette anzianità (anagrafica e lavorativa).

3. All’udienza pubblica del 09.03.2022, le parti hanno discusso come da verbale. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.

4. Nel merito, il ricorso è fondato.

4.1. Non è contestata da INPS l’appartenenza del ricorrente – ex dipendente della Polizia Penitenziaria – alla platea di soggetti cui è riferibile in via diretta l’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987.

4.2. La disposizione trova, in effetti, applicazione, oltre che al personale della Polizia di Stato che appartenga ai ruoli dei “commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti” , anche “al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate” . La Polizia Penitenziaria è forza di polizia ad ordinamento civile, le cui qualifiche sono equiparate a quelle del personale della Polizia di Stato in forza dell’art. 13 della l. 395 del 1990 ( “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”) e della Tabella B allegata alla citata legge.

4.3. Ciò premesso, l’unico fattore ostativo viene individuato nel superamento del termine decadenziale di cui all’art. 6- bis, comma 2, che ai fini del riconoscimento dei sei scatti stipendiali sull’indennità di buonuscita, nel caso di collocamento in quiescenza a domanda, impone di presentare detta domanda “entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità” (ovvero quella anagrafica, pari a 55 anni di età, e quella contributiva, pari a 35 anni di servizio).

4.4. Sul punto, il Tribunale ritiene di dare seguito al proprio orientamento, come espresso dalle recenti pronunce Tar Friuli-Venezia Giulia, 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, nonché 17 dicembre 2021, nn. 383 e 384 e, prima ancora , 23 aprile 2021, n. 133 (ma vedi anche Tar Veneto, 4 gennaio 2022, nn. 2, 3 e 6;
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1183
e Tar Sicilia, Catania, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2962, quest’ultima confermata in sede cautelare – non riscontrando consistente fumus boni iuris nell’appello proposto da INPS – da C.G.A., sez. giur., ord. 14 gennaio 2022, n. 34 ).

5. Tali pronunce, pur riferite a dipendenti della Guardia di Finanza, affrontano anche le questioni che qui specificamente rilevano, e in particolare affermano:

- che, quanto ai concreti presupposti per l’erogazione del beneficio, sanciti dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987, non può attribuirsi rilievo all’intervenuto innalzamento dell’età pensionabile, dovendo farsi esclusivo riferimento al dato anagrafico (“ 55 anni di età” ) e a quello contributivo (“ 35 anni di servizio” ) scolpiti dalla disposizione. Questa non compie, infatti, un “rinvio mobile” agli istituti previdenziali ma esplicita precisi ed autonomi presupposti, attraverso espressioni numeriche dal significato univoco, cui non può attribuirsi portata diversa da quella desumibile sul piano letterale (art. 12 preleggi). Un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, e non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore testuale delle disposizioni rilevanti.

- che, quanto all’onere temporale previsto dalla disposizione per la presentazione della domanda ( “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità” ), deve condividersi la tesi (espressa anche da Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231 ) secondo cui non può ad esso riconoscersi una valenza decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio. La disposizione non qualifica, infatti, il termine come perentorio, né ricollega al suo superamento la perdita delle maggiorazioni di cui al primo periodo.

6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.

6.1. Per l’effetto, il Tribunale accerta il diritto dell’odierno ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e condanna l'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.

6.2. Le oscillazioni giurisprudenziali rilevate e la complessità della questione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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