TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-04-15, n. 202100665
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Pubblicato il 15/04/2021
N. 00665/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2019, proposto da:
Ipergomme s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Marchese di Montrone, 106;
contro
Comune di Toritto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari a via San Francesco d’Assisi, 15;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Sportello Unico delle Attività Produttive, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 4594 del 3.4.2019 dello Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Toritto a firma del Responsabile del Procedimento - Responsabile del Settore Urbanistica dell’Edilizia Privata Ing. N. C.contenente «…. Parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto ed alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 in quanto si ritiene non soddisfatto il requisito di “insufficienza”, delle aree…»;
- della nota prot. gen. n. 0025094 in data 9.4.2019, a firma del Responsabile SUAP Associato del Sistema Murgiano Comune di Altamura Capofila Dott. Ing. V. L. , di comunicazione della conclusione in senso negativo del procedimento;
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposi e consequenziali ed in particolare della deliberazione della Giunta regionale pugliese 11.12.2018 n. 2332 pubblicata nel BURP n. 14 del 5.2.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Toritto e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. Francesco Cocomile e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente Ipergomme s.r.l. svolge attività di riparazione, sostituzione e vendita di pneumatici in un locale nelle vicinanze dell’abitato di Toritto.
Reputando l’attuale sede dell’azienda caratterizzata dall’inconveniente dell’ubicazione in detta zona e, quindi, in area ad intenso traffico, la società proponeva istanza all’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 160/2010 per la realizzazione di un nuovo opificio.
Tale istanza veniva respinta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive Associato del Sistema Murgiano sulla base del parere negativo reso dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Toritto ing. N. C.con la gravata nota prot. n. 4594 del 3.4.2019.
Detto parere era recepito dal SUAP Associato del Sistema Murgiano con nota prot. gen. n. 0025094 del 9.4.2019 a firma dell’ing. V. L. .
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società ricorrente censurava gli atti in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:
1) eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità intrinseca della motivazione del provvedimento impugnato;violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 d.p.r. n. 160/2010: l’affermazione, contenuta nell’impugnato diniego, in ordine alla pretesa sufficienza delle aree destinate agli insediamenti produttivi (ostativa all’attivazione della procedura semplificata in deroga di cui al citato art. 8 d.p.r. n. 160/2010) sarebbe errata;detta sufficienza e disponibilità di aree non sussisterebbe, appartenendo il comparto produttivo (ove si collocano dette aree) a un Consorzio privato di aziende al quale è totalmente estranea la società ricorrente;quanto alle aree di esclusiva gestione pubblica, le stesse non sarebbero in concreto fruibili, non essendo state dalla data dell’approvazione ad oggi ancora avviate le procedure di esproprio per dare attuazione alla nuova previsione urbanistica;pertanto, sarebbe integrato il requisito ( ex art. 8 d.p.r. n. 160/2010) dell’assenza e/o insufficienza delle aree a destinazione produttiva dove dovrebbe inserirsi il nuovo opificio, ai fini dell’attivazione della procedura semplificata;
2) illegittimità della presupposta deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2332/2018;violazione del principio di proporzionalità: l’impugnata DGR n. 2332/2018 sarebbe illegittima, avendo la Regione Puglia disciplinato la materia in esame con delibera di Giunta in luogo di una legge regionale;detta DGR fornirebbe un’errata definizione di “aree disponibili”, facendo riferimento anche alle aree contenute in piani attuativi approvati e realizzati solo parzialmente, così introducendo delle arbitrarie distinzioni che limitano illegittimamente l’applicazione della norma statale;la disciplina regionale sarebbe intrinsecamente contraddittoria, in quanto da un lato fa riferimento alla disponibilità effettiva delle aree e dall’altro lato considera disponibili anche le aree in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità a fini espropriativi;sarebbe pertanto violato il principio di proporzionalità;
3) violazione della libertà di stabilimento delle imprese sancito dall’ordinamento comunitario: la disciplina in esame violerebbe i principi di libertà di stabilimento contemplati dall’ordinamento comunitario;
4) illegittimità della deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2332/2018 sotto altro profilo: la previsione di una fase di controllo in ordine all’ammissibilità dei progetti relativi alla procedura di variante che viene attribuita dall’impugnata DGR n. 2332/2018 al responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 8, comma 1 d.p.r. n. 160/2010 si porrebbe in contrasto con l’art. 42 TUEL che prevede la competenza del Consiglio comunale per quanto concerne le varianti allo strumento urbanistico;nel caso di specie verrebbe, pertanto, in rilievo un atto invasivo delle competenze del Consiglio comunale.
2. - Si costituivano in giudizio il Comune di Toritto e la Regione Puglia, resistendo al gravame.
3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 17 marzo 2021, tenutasi in modalità da remoto, nel corso della quale la causa passava in decisione.
4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.
4.1. - Col primo motivo di gravame la società Ipergomme lamenta l’illegittimità del diniego del SUAP poiché incentrato sulla ritenuta sufficienza di aree a destinazione produttiva che, invece, a dire della ditta istante, mancherebbero.
La ricorrente, infatti, sostiene che gli spazi comunali a tal fine individuati sarebbero esistenti soltanto sulla carta, in quanto la zona D2, ad attuazione privata, risulterebbe satura per essere stata assegnata a un consorzio privato, a cui essa è rimasta estranea, mentre l’ampliamento di detta zona, a esclusiva gestione pubblica, approvata dal Comune mediante variante al PRG, non sarebbe in realtà fruibile a causa della mancata adozione delle procedure espropriative, nonché degli altri atti propedeutici alla sua concreta attuazione.
La censura non è meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, il d.p.r. 7.9.2010, n. 160 (recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) all’art. 8 (rubricato “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici”) prevede:
«1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all’ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento;in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.