TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-06-09, n. 202200583

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-06-09, n. 202200583
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200583
Data del deposito : 9 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2022

N. 00583/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00753/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. P B e C B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

QUESTURA DI CREMONA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Cremona di data -OMISSIS- (notificato il -OMISSIS- 2020), con il quale è stata respinta l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno ordinario;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cremona;

Visto l'art. 34 comma 5 cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. Mauro Pedron;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Cremona, con decreto di data -OMISSIS- (notificato il -OMISSIS- 2020), ha respinto l'istanza del ricorrente diretta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno ordinario.

2. La ragione del diniego consiste nel mancato rispetto delle condizioni fissate dall’art. 32 commi 1- bis e 1- ter del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286.

3. Il ricorrente è entrato in Italia il -OMISSIS- 2017, all’età di 16 anni e 6 mesi, come minore non accompagnato. Il -OMISSIS- 2018 i Servizi Sociali del Comune di Cremona hanno segnalato al giudice tutelare presso il Tribunale di Cremona, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia e alla Questura di Cremona che il ricorrente era ospitato dalla sorella e dal cognato, regolarmente residenti in Italia, ai quali era stato affidato dai genitori mediante un atto sottoscritto il -OMISSIS- 2018 davanti a un notaio del Paese di origine. Alla segnalazione era allegata una relazione dei Servizi Sociali di data -OMISSIS-. In calce alla suddetta relazione il direttore del Settore Politiche Sociali del Comune, preso atto del consenso dei genitori, ha disposto l’affidamento familiare del ricorrente presso la sorella ai sensi dell’art. 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184, subordinatamente al decreto di esecutività del giudice tutelare. Peraltro, quest’ultimo passaggio non si è mai concluso, in quanto non vi sono provvedimenti del giudice tutelare relativi all’affidamento familiare del ricorrente (v. nota della cancelleria di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Cremona – doc. 10 di parte ricorrente).

4. Dopo l’ingresso in Italia, il ricorrente ha seguito un corso di alfabetizzazione di 81 ore, e appena maggiorenne ha trovato lavoro come pavimentatore di materiale plastico, dapprima a tempo determinato, poi a tempo indeterminato (v. doc. 4 e 13 di parte ricorrente).

5. Il Comitato per i Minori Stranieri, nel parere di data 22 gennaio 2020, ha dichiarato di non disporre di dati sufficienti per valutare il percorso di integrazione sociale e civile svolto dal ricorrente durante la minore età.

6. Contro il provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando argomenti che possono essere sintetizzati come segue: (i) la mancata conclusione del percorso di affidamento familiare non è dipesa dal ricorrente;
(ii) vi è stato un pieno inserimento sociale e civile, come dimostrato dall’attività lavorativa svolta.

7. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

8. Questo TAR, con ordinanza n. 179 del 14 giugno 2021, ha accolto la domanda cautelare sulla base delle seguenti considerazioni:

(a) nel caso in esame non sussistono i requisiti previsti dall’art. 32 commi 1- bis e 1- ter del Dlgs. 286/1998 ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età. Il primo di tali requisiti, ossia l’affidamento familiare ai sensi degli art. 2 e 4 della legge 184/1983, si è formato solo in parte, con il provvedimento dei Servizi Sociali, ma non è stato completato con il decreto di esecutività del giudice tutelare e con la nomina del tutore. Il requisito alternativo, ossia l’inserimento in un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente abilitato, con presenza in Italia per un triennio, è del tutto assente;

(b) tuttavia, come già osservato da questo TAR in casi simili (v. sentenza n. 267 del 21 marzo 2019), occorre valutare se nella situazione di fatto si siano realizzate condizioni equivalenti a quelle che l’ordinamento considera necessarie per il rilascio di un titolo di soggiorno ordinario, una volta cessata la condizione di inespellibilità;

(c) in particolare, l’aspettativa del cittadino extracomunitario può essere tutelata qualora concorrano le seguenti condizioni: (1) una congrua durata del soggiorno come minorenne in Italia, che, da un lato, disincentivi l’arrivo opportunistico di quasi-adulti, e dall’altro ponga le premesse di una reale integrazione dopo il raggiungimento della maggiore età;
(2) una condotta che riveli la volontà di inserirsi utilmente nel contesto sociale e lavorativo, contribuendo così al benessere del Paese ospitante;

(d) nello specifico, la prima condizione sembra soddisfatta, in quanto il soggiorno come minorenne si è protratto per oltre un anno, e vi è la garanzia, certificata dalla relazione dei Servizi Sociali, che il ricorrente in questo periodo è stato inserito in un contesto familiare adeguato;

(e) la seconda condizione deve invece essere approfondita in sede amministrativa, anche perché il Comitato per i Minori Stranieri non si è pronunciato nel merito. In proposito, si osserva che il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i Minori Stranieri equivale ora a silenzio-assenso, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 1- bis del Dlgs. 286/1998. Questo però non esonera la Questura dall’obbligo di verificare se la condotta del cittadino extracomunitario, prima e dopo il raggiungimento della maggiore età, presenti profili di allarme sociale. Lo stesso vale quando il parere del Comitato per i Minori Stranieri sia interlocutorio, o espresso in termini puramente formali;

(f) la Questura dovrà quindi esaminare nuovamente l’istanza del ricorrente, per accertare se, tenendo conto della condotta complessiva e dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa, possa dirsi raggiunto un soddisfacente livello di integrazione sociale e civile.

9. La Questura, con nota depositata il 24 gennaio 2022, ha comunicato di aver concesso al ricorrente il permesso di soggiorno richiesto. La decisione è stata presa non solo in ottemperanza alle indicazioni del TAR, ma anche “a seguito di positive valutazioni” .

10. Con memoria depositata l’11 marzo 2022 il ricorrente ha confermato l’avvenuta consegna del permesso di soggiorno.

11. Il fatto che il rilascio del titolo di soggiorno sia basato su un’autonoma valutazione della Questura appare la circostanza di maggiore rilievo ai fini della decisione del presente ricorso. È vero che il riesame è stato imposto dal TAR in sede cautelare, ma l’esito era aperto. Si deve quindi attribuire direttamente alla Questura il giudizio favorevole sull’integrazione raggiunta dal ricorrente nel contesto sociale e lavorativo italiano, sia pure al di fuori dei percorsi codificati nell’art. 32 commi 1- bis e 1- ter del Dlgs. 286/1998.

12. Tutto questo fa venire meno la materia contenziosa.

13. Tenendo conto delle difficoltà applicative poste dalla disciplina che tutela i minori non accompagnati, risulta giustificata la compensazione delle spese di giudizio.

14. Per il principio di soccombenza virtuale, il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del

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