TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2018-05-28, n. 201800788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2018-05-28, n. 201800788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201800788
Data del deposito : 28 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2018

N. 01034/2018 REG.RIC.

N. 00788/2018 REG.PROV.CAU.

N. 01034/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2018, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dalla Questura di Milano, in data 16 gennaio 2018, notificato alla ricorrente in data 05.02.2018, avente codice identificativo 30742/2017 Imm., con cui la Questura di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il provvedimento impugnato è incentrato sull’assenza della ricorrente dal territorio nazionale dal 26.10.2014 al 06.09.2016, e quindi per un periodo complessivo di oltre 22 mesi;

Dato atto che la ricorrente, cha ha legami famigliari sul territorio nazionale, ha tuttavia documentato le gravi ragioni che non le hanno consentito di rientrare tempestivamente dal suo paese d’origine, ed in particolare, che poco prima del termine previsto per il rientro in Italia, ha riportato una frattura tibiale (v. doc. n. 4), e che in data 11.10.2015, è deceduto il di lei fratello, ciò che il Collegio ritiene necessario che l’Amministrazione valuti in sede di riesame.

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