TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-03-31, n. 201800149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-03-31, n. 201800149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800149
Data del deposito : 31 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2018

N. 00149/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via B. Buozzi, 4;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze,in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n.507 del 19 marzo 2014 a firma del Tenente Colonnello -OMISSIS-, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza –VI reparto-Affari Giuridici e legislativi, provvedendo sulla richiesta del 27 marzo 2009 presentata dall’appuntato -OMISSIS-, così ha determinato: “ l’infermità Esofagite da reflusso. Malattia da reflusso gastro esofageo in fase erosiva non è riconosciuta dipendente da causa di servizio” ;

-del parere negativo espresso dal medesimo Comitato-posizione 17908/2013 del 12 luglio 2013 e di ogni altro precedente, prodromico, connesso o consequenziale;

e per la declaratoria del sig. -OMISSIS- ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità “ Esofagite da reflusso. Malattia da reflusso gastro esofageo in fase erosiva” (come accertata dalla seconda E.I. Commissione medica ospedaliera verbale del 24 gennaio 2011), ascrivibile alla tabella A categoria 8) da causa di servizio, nonché di tutte le conseguenze di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica e di Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2018 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza ed attualmente in servizio con il grado di appuntato presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria, chiede l'annullamento della determinazione dirigenziale n.507/14 assunta in data 19 marzo 2014 dal Comando Generale della Guardia di Finanza con cui veniva disconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità " Esofagite da reflusso .Malattia da reflusso gastro esofageo in fase erosiva " da lui asseritamente sofferta nel corso della carriera maturata dal 21 settembre 1992 ad oggi alle dipendenze del Corpo Militare anzidetto.

Invoca inoltre l'annullamento del presupposto parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio rilasciato il 31 maggio 2011 e comunicatogli il 26 aprile 2012, così come successivamente confermato dallo stesso organismo in data 12 luglio 2013 ed insiste per l’accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento della malattia dipendente da causa di servizio.

In via istruttoria, chiede disporsi idonea consulenza tecnica d’ufficio intesa ad accertare il nesso di causalità tra il servizio espletato e la patologia sofferta.



2.Nel dettaglio, il ricorrente ha dedotto:

- di aver prestato servizio dal mese di agosto 1993 fino al 30.01.2011 presso il settore Vigilanza e riscontro doganale e successivamente antifrode presso il Gruppo Fiumicino e dal 31.01.2011 fino al 20.09.2012 presso il settore doganale di Gioia Tauro in condizioni lavorative oltremodo disagevoli sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo (turni faticosi anche in tempo notturno fino a 12 ore, sforzi fisici, affaticamenti, stress da lavoro) che sotto il profilo igienico-alimentare (pasti fugaci e non regolari);

- che in data 27 marzo 2009, sulla base di idoneo certificato medico diagnosticante la patologia summenzionata, presentava all’Amministrazione di competenza la domanda per ottenere il riconoscimento della infermità “dipendente da causa di servizio ascritta alla Tabella A Cat.8 massima” con conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo;

-sottoposto a visita dalla Commissione Medico Ospedaliera presso il Ministero della Difesa-Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma con verbale del 24 novembre 2011 veniva riconosciuto affetto da "Esofagite da reflusso. Malattia da reflusso gastro esofageo in fase erosiva ";

-con nota ministeriale del 7 aprile 2011 veniva inoltrata richiesta di parere al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo, con un primo parere rilasciato in data 31 maggio 2011 e di cui il ricorrente veniva a conoscenza solo in data 26 aprile 2012,aveva ritenuto la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata “in quanto trattasi di un processo infiammatorio a carico dell’esofago, dovuto al reflusso in esso di contenuto gastrico per discinesia dello sfintere cardiale su base neurovegetativa, o per la presenza di ernia iatale o per un aumento della pressione addominale attribuibile a cause diverse. Poichè la patologia in questione si sviluppa per anomalie a carattere costituzionale, non può in alcun modo farsi risalire ai generici invocati disagi di servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato o valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”;

- di aver presentato osservazioni con istanza di riesame del suddetto parere in data 22 febbraio 2013 cui seguiva in data 12 luglio 2013 il parere di conferma del Comitato di verifica, atteso che “nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”;

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