TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-13, n. 202302276
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha accolto il ricorso, argomentando che il diniego di aggiornamento equivaleva a una revoca del permesso di soggiorno, la quale è subordinata a specifiche condizioni stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. 286/98. La sentenza ha sottolineato che l'uso di un indirizzo di residenza virtuale non integra le cause di revoca e che non erano emersi elementi di pericolosità sociale del ricorrente. Inoltre, il provvedimento è stato ritenuto viziato per violazione delle garanzie partecipative, poiché non era stato notificato un preavviso al ricorrente. Pertanto, il giudice ha annullato il provvedimento impugnato, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 02276/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05799/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5799 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Svetlana Vidovic, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Sedile di Porto 9;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di diniego dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore di Napoli il 24/07/2018 e notificato il 14/09/2022 a mezzo pec del costituito procuratore, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino algerino, impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Napoli gli ha negato il richiesto aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, precisando altresì che a seguito della notifica del decreto il ricorrente sarà espulso dal territorio nazionale.
Il ricorrente espone che: - essendo titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo dall’anno 2011, rilasciato dalla Questura di Brescia, ne aveva chiesto l’aggiornamento in data 3 aprile 2018 perché si era trasferito a Napoli (all’istanza aveva allegato copia della carta d’identità con la residenza in via -OMISSIS-); - tramite il difensore, con pec del 1° settembre 2022 sollecitava il rilascio del permesso di soggiorno aggiornato nonché inoltrava un nuovo certificato di residenza relativo all’attuale iscrizione anagrafica; - con nota del 14 settembre 2022, la Questura di Napoli gli notificava il provvedimento impugnato con il quale di fatto ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo; - in data 12 ottobre 2022 il ricorrente presentava istanza di riesame alla Questura, evidenziando che il domicilio dichiarato non