TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202306782
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2023
N. 06782/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n. 39.
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
dei seguenti atti:
a) Provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- 1^/Antimafia del -OMISSIS-della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Caserta, con il quale si informa della sussistenza nei confronti della ricorrente delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91, comma 6 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e contestualmente si dispone il rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa - “White List” provinciali - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. del 18.04.2013 aggiornato al D.P.C.M. del 24.11.2016;
b) una agli atti preordinati connessi e consequenziali tra i quali la Nota UTG Prefettura di Caserta prot.n-OMISSIS- ex art. 10 bis della L.n. 241/90 di comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione nella “White List” e tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nel provvedimento prefettizio - allo stato ignoti nel contenuto - sub A) e posti a suo supporto, in particolare:
- Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n-OMISSIS-°H7 prot.-OMISSIS-;
- Nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n.-OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 4/4/2023:
Rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa - “White List” provinciali - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. del 18.04.2013 aggiornato al D.P.C.M. del 24.11.2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e regolarmente depositato nella Segreteria del T.A.R., la società ricorrente, in data 09.04.2018, inoltrava alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Caserta istanza tesa all’iscrizione nelle “White List” ex art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012.
In data 19 settembre 2022 la Prefettura – U.T.G. di Caserta, ritenendo sussistenti le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 d. lgs. 159 del 2011 ha disposto il rigetto dell’istanza della ricorrente.
Quest’ultima ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 52 DELLA LEGGE N. 190/2012 E DEL D.P.C.M. DEL 18.04.2013 AGGIORNATO AL D.P.C.M. DEL 24.11.2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 E ART. 91 COMMA 6 DEL D.LGS.
159/2011 - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Caserta, si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso in punto di fatto rileva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, ha evidenziato che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list ) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l'interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato sez. III, 11/04/2019, n.1917).