TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-04-27, n. 201200836
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Testo completo
N. 00836/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dagli avv. G C N, G G, con domicilio eletto presso G C N in Bari, via Manzoni 15;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento:
quanto al ricorso principale:
- del “radiogramma” del 10 marzo 2010 della Guardia di Finanza contenente la comunicazione che nei confronti del Maresciallo Capo della Guardia di Finanza C G, in data 09 marzo 2010 era stato adottato provvedimento disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi due a decorrere dallo stesso giorno del 10 marzo 2010;
- del provvedimento disciplinare della sospensione dell’impiego per mesi due, adottato il 09 marzo 2010 e dichiarato esecutivo dal 10.03.2010;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, tra cui la Relazione riepilogativa dell’Ufficiale Inquirente del 09.11.2009 e la contestazione degli addebiti del 06.10.2009;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2010:
- della “determinazione di sospensione disciplinare dell’impiego” datata 09 marzo 2010, a firma del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, notificata il 29 marzo 2010, portante il provvedimento disciplinare della sospensione dell’impiego del maresciallo C G per mesi due a decorrere dal 10 marzo 2010;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, tra cui la Relazione riepilogativa dell’Ufficio Inquirente del 09.11.09 e la contestazione degli addebiti del 06.10.09;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 settembre 2010:
- in parte de qua, del Provvedimento del Capo del I Reparto – Uff. Personale Isp. Sovr. App. e Fin. – Sezione disciplina, della Guardia di Finanza, Gen. B. Giuseppe Zafarana del 30 luglio 2010, notificato il 23 agosto 2010, portante la sospensione della sanzione disciplinare già applicata al Maresciallo C e la sua riammissione in servizio, con riserva, a far data dal 01.04.10, nella parte in cui non prevede la restituzione degli emolumenti trattenuti per effetto della esecuzione del provvedimento adottato e dispone che il provvedimento disciplinare debba essere sospeso a far data dal 01.04.10 e non dal 10.03.10.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. R R e uditi per le parti i difensori avv. G.p G e avv. dello Stato W. Canile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 18 marzo 2010 il ricorrente C G, maresciallo capo della Guardia di Finanza, impugna il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due con dimezzamento dello stipendio;contestualmente impugna la nota con la quale il provvedimento gli è stato comunicato, nonché gli atti presupposti.
A sostegno del ricorso articola i seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 6.2. della Circolare Generale del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1/06 dell’11.7.06 e dell’art. 3 L. 241/90, illogicità e carenza di presupposti:m il radiogramma del 10 marzo 2010 non reca alcuna motivazione;
II) eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità, violazione dell’art. 21 L. 1034/71e dell’rt. 3.6. della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1/06: il provvedimento disciplinare è stato eseguito prima ancora che la relativa motivazione fossa portata a conoscenza dell’interessato;
III) infondatezza nel merito del provvedimento, attesa l’estraneità del ricorrente agli addebiti contestatigli.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per resistere in giudizio.
Alla camera di consiglio del 1° aprile 2010 il Collegio accoglieva la domanda cautelare,
Con motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2010 il ricorrente impugnava il provvedimento irrogativo della sanzione, del 9 marzo 2010, notificato il 29 marzo 2010.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
IV) violazione dell’art. 6.2. della Circolare Generale del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1/06 dell’11.7.06 e dell’art. 3 L. 241/90, illogicità e carenza di presupposti:m il radiogramma del 10 marzo 2010 non reca alcuna motivazione: il provvedimento del 9 marzo è illegittimo in quanto, essendo stato preceduto dalla notifica del provvedimento del 10 marzo 2010, assolutamente privo di motivazione, non vi è certezza in ordine all’epoca di effettiva redazione dello stesso e, quindi, della relativa motivazione;
V) eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità, perplessità, violazione dell’art. 3 L. 241/90, illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell’art. 221 della L. 599/54, violazione dell’art. 21 della L. 599/54, ove interpretato nel senso che non prevede illeciti disciplinari sanzionabili con la sospensione dal servizio: la sanzione della sospensione disciplinare del servizio é una sanzione “di corpo” e come tale non poteva essere irrogata al M.llo C, in quanto l’ordinamento non prevede che tale sanzione possa essere irrogata a un sottufficiale;in ogni caso l’art. 21 della L. 599/54, che contempla la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego, é illegittima in quanto non consente di stabilire quali siano le condotte passibili di essere punite con tale pena e comunque perché innesta un trattamento differenziato tra le varie categorie di impiegati pubblici in mancanza di un codice disciplinare che enuclei le sanzioni punibili con la sospensione dall’impiego, che costituisce sanzione “di stato” e non sanzione “di corpo”;
VI) eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità, perplessità e contraddittorietà, carenza di istruttoria: non si comprende in cosa consista esattamente la condotta contestata al ricorrente e per quale ragione essa debba essere disciplinata.
Impugnando il provvedimento del 9 marzo 2010 il ricorrente ha altresì proposto domanda risarcitoria al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni trattenute, nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24 settembre 2010, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30 luglio 2010, notificato il 23 giugno 2010, nella parte in cui, pur disponendo la riammissione in servizio del ricorrente, non dà disposizioni perché al ricorrente sia corrisposta la retribuzione non pagata durante il periodo di sospensione.
Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce:
VII) violazione del’art. 23 L. 599/54. eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Perplessità, omessa esecuzione della ordinanza collegiale n. 226/10 resa inter partes : nonostante il Collegio avesse disposto la sospensione del provvedimento impugnato con ordinanza del 1° aprile 2010, il provvedimento disciplinare ha avuto regolare esecuzione sino al 9 giugno 2010;dopo di che con il provvedimento del 30 luglio 2010 il M.llo C é stato riammesso in servizio con decorrenza dal 1° aprile 2010 anziché a far tempo dal 9 marzo 2010 e senza che sia stato disposto a suo favore il pagamento della retribuzione nel frattempo indebitamente trattenuta, quantomeno a far tempo dal 1° aprile 2010.
Ha resistito il Ministero della Economia e delle Finanze.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il ricorso é stato trattenuto a decisione.
DIRITTO