TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-06-08, n. 202002250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-06-08, n. 202002250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202002250
Data del deposito : 8 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2020

N. 02250/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03135/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3135 del 2019, proposto da
E C D V, A M D S, rappresentati e difesi dall'avvocato A M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, la dott.ssa G L S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

-la Corte di Appello di Napoli, con decreto n. 2125 - rep. 3479/2017- del 06 luglio 2017 ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 3.000,00 (oltre interessi legali dal deposito del ricorso) in favore della ricorrente e al pagamento di € 477,00, di cui € 450,00 per compenso ed € 27,00 quali spese vive ed oltre accessori di legge, in favore del difensore quale distrattario;

- tale decreto è passato in giudicato, come risulta dal certificato rilasciato dalla Corte di Appello di Napoli in data in data 5 settembre 2018 di mancata proposizione di opposizione apposto in calce alla copia esecutiva;

-risultano altresì decorsi sia il termine dilatorio di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5 sexies L. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera l), della L. 28 dicembre 2015, n. 208, sia quello di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, contemplato dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 1997, da intendersi peraltro non in senso cumulativo (cfr. Corte Cost. 26 giugno 2018, n. 135);

Ritenuto che pertanto sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito, nonché dell’adempimento da parte dell’avente diritto degli oneri procedurali introdotti dall’art. 1 comma 777 lett. l della legge 28 dicembre 2015 n. 208, il Ministero non ha provato di aver adempiuto al suo debito, come era suo onere ex art. 64 comma 1 c.p.a;

Ritenuto in particolare che:

-debba condannarsi l’amministrazione a dare esecuzione al decreto in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione;

- debba disporsi la nomina un commissario ad acta ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a., con il compito di provvedere in sostituzione al pagamento di quanto sopra riconosciuto dal predetto provvedimento giudiziale, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione per ottemperare, e ciò entro i successivi sessanta giorni;

- non vi sia luogo a provvedere sulle spese per l’eventuale attività sostitutiva commissariale, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale;
ai sensi dell’art.

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