TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-10-16, n. 202004547
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2020
N. 04547/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2016, proposto da
IG D'NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio D'NO, con domicilio digitale elio.daquino@ordineavvocatita.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ugo Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 55;
contro
Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio digitale salvatorecanciello@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M. Rubino, in Napoli, via Atri, 23;
per l'annullamento
A) della nota del 25/01/2016, prot. 0003262D - prat. H399, del Dirigente del V Settore Opere Pubbliche — Urbanistica - Edilizia Privata — della Città di Pompei, con la quale si "rigetta la richiesta di permesso a costruire in sanatoria n. 359 ... registrata al prot.gen.40151 del 10/12/2004, relativa ad opere consistenti nella realizzazione di un corpo di fabbrica al piano rialzato ad uso residenziale, localizzate in Via Fossa di Valle, 35 ed identificate catastalmente al fgl.3, p.lla 846";
B) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, in particolare della "istruttoria effettuata dalla ex RINA CHECK s.r.l., incaricata dell'istruttoria di pratiche di condono";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente agisce per l'annullamento della nota del 25/01/2016 avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di richiesta di permesso a costruire in sanatoria n. 359 registrata al prot 40151 del 10.12.2004, relativa alla realizzazione di un corpo di fabbrica al piano rialzato ad uso residenziale, localizzato in Via Fossa di Valle, 35 ed identificato catastalmente al fgl.3, p.lla 846, argomentato nei termini che seguono:
“VISTA l'istruttoria effettuata dalla ex RINA CHECK s.r.l., incaricata dell'istruttoria delle pratiche di condono, dalla quale risulta che l'opera realizzata abusivamente non risulta suscettibile di sanatoria per i seguenti motivi:
1. ai sensi della L. 326/03, art. 32, comma 26, lettera a, in combinato con il comma 27, lettera d (vedasi Corte di Cassazione / Sezione III Penale, 21/12/2004, n.48956), in quanto l'abuso risulta realizzato su immobile soggetto a vincoli dalla L. 1497/39, oggi D.Lgs. 42/04, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere e non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G.;
2. ai sensi della L.R. n.10 del 18/11/2004, articolo 3, comma 2 che così recita: "Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al D.L. 269/03, allegato 1, se le stesse: ... omissis ... d) sono state realizzate in uno dei Comuni di cui alla L.R. … del 10/12/2003, n. 21, articolo 1 e hanno destinazione residenziale, fatta eccezione per gli adeguamenti di natura igienico sanitaria e funzionale di cui all'art.5, comma 2, della stessa legge"”.
I.1. Con i motivi di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 28/2/1985, n. 47, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, del d.lgs. n. 22/1/2004, n. 42 e s.m.i., della L. 7/8/1990, n. 241, del P.R.G. e degli strumenti urbanistici della Città di Pompei, delle norme e dei principi generali in materia di edilizia ed urbanistica e di repressione dei pretesi abusi nonché l’eccesso di potere per vizio nell’istruttoria, errore, vizio, difetto e contrasto con i precedenti e con i presupposti, difetto, vizio e contrasto nei motivi e nella motivazione e falsa causa.
I.1.1. Premesso che il 13/5/2006 sono entrati in vigore i decreti legislativi 24/3/2006, nn.156 e 157, di deroga al d.lgs. 22/1/2004, n. 42, i quali prevedono la delega ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria per gli interventi in area soggetta a vincolo paesaggistico, l'impugnato provvedimento, a parere del ricorrente, sarebbe stato illegittimamente adottato dall'intimato Comune in mancanza del necessario previo parere della Commissione Edilizia Integrata, pur essendosi l'Ente fondato proprio sulla sussistenza del vincolo.
I.1.2. Sostiene, altresì, la medesima parte ricorrente che l'affermazione dell'esistenza del vincolo paesaggistico non implicherebbe affatto un’inedificabilità tale da impedire la sanabilità delle opere. Stabilendo solo che la zona riveste "interesse pubblico", la normativa del "vincolo paesaggistico” imporrebbe di conseguire (anche) il parere dell'autorità preposta alla tutela. Pertanto, "carattere dirimente, con assorbimento d'ogni altra censura, presenterebbe la doglianza, impingente nell'omessa acquisizione (...) del parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno, prima di licenziare il diniego di condono (TAR, Campania, Salerno, sez. I, n. 924/2014).
I.1.3. Si duole, altresì, il medesimo ricorrente, del palese difetto di istruttoria e di motivazione che vizierebbe l’impugnato provvedimento atteso che, in primo luogo, motivando integralmente, per relationem, con il mero richiamo alla relazione del terzo soggetto privato cui avrebbe esternalizzato l'istruttoria (la s.r.l. Rina Check), la stessa Amministrazione comunale mostrerebbe di avere gestito contemporaneamente norme urbanistiche ed ambientali, senza poi specificare quali di esse intendesse tutelare e quale fosse specificamente la normativa da applicare.
In secondo luogo, quanto all'affermazione secondo cui l'opera "non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G.", la medesima parte evidenzia che, contrariamente a quanto addotto, nella zona ove ricade il deposito agricolo de quo (agricola) non vi sarebbe alcun divieto di edificazione assoluto, tanto che sarebbe previsto dallo stesso P.R.G. un indice di fabbricabilità, né la stessa area sarebbe sottoposta ad intervento urbanistico preventivo ovvero vincolata ad attrezzatura pubblica. Tantomeno la medesima zona, sempre a parere di parte ricorrente, sarebbe vincolata ai sensi della L. 431/1985 ovvero sarebbe da considerarsi rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 33 della L.47/1985, che prevede, nella specie, una "insanabilità assoluta " delle opere.
In terzo luogo, il Comune richiamerebbe, nell'impugnato provvedimento, l’"istruttoria effettuata dalla ex Rina Check s.r.l.", la quale, a sua volta, invece di effettuare l'indagine richiesta, si sarebbe limitata a richiamare una sentenza della Suprema Corte e la sussistenza del "vincolo" di cui alla L.1497/1939 (oggi D.Lgs.42/2004), senza darsi carico di verificarne il "grado", che, di contro, consentirebbe, in quanto relativo, di conseguire il parere dell'autorità che lo tutela. Né il medesimo provvedimento gravato illustrerebbe le