TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-03-21, n. 201900406
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Pubblicato il 21/03/2019
N. 00406/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2014, proposto da
C P &C. s.n.c., DA.VI. s.r.l., soc. cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani a r.l., Tre Elle s.r.l., Ideat Marmi s.r.l., Italmarble Pocai s.r.l., Sermattei s.r.l., Migliorini &Bertacchi s.r.l., Tre Emme Import-Export s.r.l. e società Escavazione Pietra del Cardoso s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avvocati N G e C C, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;
contro
l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;
la Regione Toscana in persona del Presidente
pro tempore
ed i Comuni di Stazzema e Seravezza in persona dei rispettivi Sindaci
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 35 del 26.9.2013, pubblicata all’albo pretorio dal 25.10.2013 al 30.10.2013 (divenuta esecutiva il 04.11.2013 ex art. 134 comma 3 T.U. Enti Locali), avente ad oggetto “Piano per il parco – Stralcio “Attività estrattive”. Approvazione delle strategie di piano e delle direttiva da impartire al soggetto incaricato della sua redazione” e di tutti gli atti presupposti, prodromici, consequenziali comunque collegati e/o connessi e, in particolare, dell’avvio del procedimento per la formazione del Piano – Stralcio di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 19 luglio 2013, nonché dei documenti recepiti nella deliberazione impugnata e precisamente: la “Relazione programmatica per l’avvio della formazione del Piano per il Parco – Stralcio “attività estrattive””;la documentazione dell’Allegato attività estrattive del 2002 (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 23 luglio 2002) e il documento del Direttore del Parco del febbraio 2010 “La pianificazione delle attività di cava nel Parco: lo stato dell’arte e le questioni aperte”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Parco regionale delle Alpi Apuane (nel seguito: “Parco”), con deliberazione del consiglio direttivo 29 novembre 2007 n. 46, ha adottato il Piano per il parco senza ricomprendere, però, lo stralcio relativo alle attività estrattive, in base a quanto disposto dall’articolo 1 della Legge della Regione Toscana 18 dicembre 2006, n. 63, che statuisce “Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l’aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere”.
Con successiva deliberazione consiliare 19 luglio 2013, n. 28, il Parco ha deciso di avviare il processo di formazione dello stralcio riguardante le attività estrattive e con successiva deliberazione 26 settembre 2013, n. 35, ha approvato la Relazione programmatica per l’avvio della formazione del medesimo stabilendo che venisse elaborato recuperando, ove possibile, il lavoro già svolto con 1’Allegato “Attività estrattive” dell’anno 2002 e facendo riferimento al documento denominato “La pianificazione delle attività di cava nel Parco: lo stato dell’arte e le questioni aperte” elaborato dal Direttore del Parco nel febbraio 2010. Con lo stesso provvedimento sono inoltre state dettate linee direttive per la pianificazione.
Con ulteriore deliberazione consiliare 25 marzo 2015, n. 9, il Parco ha deciso di avviare il procedimento di formazione dello stralcio riguardante le attività estrattive ai sensi dell’art. 17, Legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65;di approvare la relazione di avvio procedimento, il programma dell’attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza ed il documento preliminare di VAS.
La deliberazione n. 35/2013, unitamente agli atti presupposti e consequenziali con particolare riguardo all’avvio del procedimento per la formazione del piano stralcio di cui alla deliberazione n. 28/2013 sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 2 gennaio 2014 e depositato il 31 gennaio 2014, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito il Parco eccependo l’irricevibilità del ricorso in quanto notificato il 2 gennaio 2014 mentre l’impugnata delibera consiliare n. 35/2013 è stata pubblicata fino al 30 ottobre 2013, ed eccependone anche l’inammissibilità poiché da un lato, l’avvio del processo di formazione del piano stralcio è avvenuto con delibera n. 28/2013 di talché l’annullamento della successiva delibera n. 35/2013 non potrebbe determinarne l’interruzione;dall’altro poiché la delibera n. 35/2013 non attuerebbe alcuna lesione concreta ed attuale della sfera giuridica dei ricorrenti.
Eccepisce inoltre difetto di legittimazione passiva stante il carattere endoprocedimentale dei provvedimenti oggetto del gravame in discussione.
All’udienza del 5 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Colgono nel segno le eccezioni preliminari formulate da parte resistente.
Il ricorso anzitutto è irricevibile.
La delibera consiliare n. 35/2013 è stata pubblicata fino al 30 ottobre 2013 e, pertanto, il termine decadenziale di sessanta giorni scadeva il 29 dicembre 2013. Questa giornata cadeva in domenica e il ricorso avrebbe dovuto essere quindi notificato, quantomeno, il 30 dicembre 2013.
È irrilevante la circostanza che la documentazione non fosse stata pubblicata poiché dall’ampio articolato del deliberato era ben possibile evincere il contenuto delle direttive per la predisposizione del piano stralcio per le attività estrattive e, quindi, dedurne l’eventuale lesività.
È parimenti irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa, il momento in cui il provvedimento diventa esecutivo poiché, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo ciò che rileva (per gli atti che non devono essere notificati individualmente) è il giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione, irrilevante essendo il momento in cui l’atto acquista esecutività. La percezione del suo effetto lesivo viene infatti conseguita non al momento in cui acquista efficacia, bensì in quello in cui viene conosciuto il suo contenuto.
Il ricorso, peraltro, è anche inammissibile in quanto diretto avverso atti prodromici alla formazione del piano stralcio per le attività estrattive. Il provvedimento gravato infatti, così come la deliberazione n. 28/2013 di avvio del procedimento per la sua formazione, hanno carattere dichiaratamente preparatorio alla formazione del provvedimento finale e, pertanto, la loro impugnazione deve essere dichiarata inammissibile in base al principio secondo il quale l’interesse a ricorrere sorge nel momento in cui il destinatario subisce una lesione nel proprio patrimonio giuridico. Nel caso di specie, invece, al momento di emanazione degli atti impugnati i ricorrenti non potevano ancora sapere il contenuto definitivo del piano stralcio e, pertanto, non vantavano alcun interesse al loro gravame.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile e inammissibile, in accoglimento delle eccezioni formulate dalla difesa del Parco.
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, sono condannati al pagamento delle stesse nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) a favore del Parco;nulla spese per le parti che non si sono costituite.