TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201960

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201960
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201960
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 01960/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01405/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G M e M C, rappresentati e difesi dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. AGEA.AGA.2018.0025878 del 05/10/2018, Comunicazione INL33-04480608-P;

- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/11/2021:

- della cartella di pagamento n. 077 2021 00089459 75 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione su incarico di A.G.E.A. lotto di stampa n. 04618 Gruppo: 099 notificata in data 28.09.2021;

- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quello sopra indicato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2022 il dott. N B e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, già soci di una società semplice – ormai cessata - produttrice di latte vaccino e soggetta al regime delle c.d. quote latte, espongono di avere impugnato innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, le comunicazioni AIMA di determinazione del QRI loro assegnato per le campagne lattiere del 1997-98, 1998-99, 1999-00, nonché di accertamento della quantità di latte commercializzato nei periodi 1995-97 e 1997-98. Detto ricorso è stato respinto con sentenza (T.A.R. Lazio, Sez. II ter) n. 3062/2013.

Nel presente giudizio, i ricorrenti impugnano i provvedimenti con cui AGEA, in applicazione dell'art. 8 quinques co. 5 L. 33/2009, ha intimato loro il versamento delle somme esigibili, relativi al prelievo supplementare per le campagne 1997-98 e 1998-99, oltre agli interessi maturati sulle stesse.

A fondamento del ricorso sono proposti in seguenti motivi:

1. Illegittimità per violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost. - Carenza di motivazione e difetto di istruttoria, in quanto gli atti impugnati non conterrebbero alcuna indicazione circa i periodi considerati ai fini del calcolo degli interessi, con conseguente compromissione del diritto di difesa dei ricorrenti. In particolare, in ragione del difetto di motivazione circa il conteggio degli interessi;
non risulterebbe possibile accertare se i medesimi siano stati imputati anche in riferimento all'arco temporale nel corso del quale l'efficacia dei presupposti atti di determinazione del QRI, che nel corso del giudizio presupposto attinente agli atti di imputazione era stata inizialmente sospesa in forza dell'ordinanza n. 4279/2000. Inoltre, la circostanza che nell'allegato 1 dell'atto impugnato (pag. 6 doc. 1 all. al ricorso principale) siano indicati provvedimenti giurisdizionali favorevoli ad AGEA che non riguardano in alcun modo gli odierni ricorrenti sarebbe indice di un'istruttoria inadeguata e di una motivazione astratta ed apparente;

2. Illegittimità per violazione dell'art. 3 co. 4 L. 241/1990, in quanto non sarebbero stati indicati né il termine, né l'autorità cui è possibile ricorrere. Inoltre, nel provvedimento non vi sarebbe alcuna indicazione circa la possibilità di instaurare un contraddittorio con l'Autorità amministrativa;

3. Illegittimità per violazione degli artt. 2943 e 2948 n. 4 c.c. - Intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di AGEA, in quanto la sentenza n. 3062/2013 del T.A.R. Lazio non avrebbe trasformato la prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione da quinquennale a decennale, giacché la controversia non aveva ad oggetto diritti soggettivi. Pertanto, i diritti fatti valere da AGEA con gli atti ivi impugnati, notificati in data 10.10.2018, risulterebbero prescritti per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Anche il diritto di credito relativo agli interessi risulterebbe prescritto ex art. 2948 n. 4 c.c., per essere trascorsi oltre cinque anni dalla pubblicazione della sentenza.

In data 2.01.2019, si è costituita in giudizio AGEA, chiedendo il rigetto del suddetto ricorso con atto di costituzione meramente formale.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3.11.2021, i ricorrenti hanno domandato l'annullamento della cartella di pagamento n. 077 2021 00089459 75 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione su incarico di AGEA, notificata in data 28.09.2021 e relativa ai debiti per prelievo supplementare per le campagne 1996-97, 1997-98 e 1998-99, sulla base dei seguenti motivi:

1. Illegittimità per violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost. - Carenza di motivazione e difetto di istruttoria, in quanto, come già dedotto con il primo motivo del ricorso principale, gli atti impugnati non conterrebbero alcuna indicazione circa il calcolo degli interessi nel periodo di sospensione degli atti presupposti a quelli impugnati nel presente giudizio (ordinanza di sospensione n. 4279/2000 del T.A.R. Lazio, i cui effetti sono venuti meno a seguito della sentenza di rigetto n. 3062/2013);

2. Nullità/annullabilità per violazione dell'art. 36 comma 4 ter D.L. 248/2007, convertito con modificazioni in L. 31/2008, in quanto la cartella ivi impugnata non conterrebbe l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, né dei riferimenti per contattare tale responsabile;

3. Illegittimità per violazione degli artt. 2943 e 2948 n. 4 c.c. - Intervenuta prescrizione delle pretese creditorie (sono riproposte le censure già dedotte con il terzo motivo del ricorso principale).

AGEA si è costituita con memoria di forma.

Chiamata infine all’udienza straordinaria del 13 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati.

Quanto al primo profilo di censura, comune al ricorso e ai motivi aggiunti, va osservato che l’intimazione impugnata (richiamata dalla cartella di pagamento) appare esaustivamente motivata mediante l’univoco riferimento alle comunicazioni AIMA impugnate avanti il T.A.R. Lazio e l’indicazione della sentenza con la quale quest’ultimo ha respinto il gravame (n. 3062/2013). L’indicazione cumulativa, nel contesto delle tabelle allegate delle decisioni favorevoli all’Amministrazione, non inficia l’intellegibilità dell’intimazione, essendo chiaramente indicati gli estremi sia degli atti presupposti sia della richiamata decisione del T.A.R. che, come detto, ne ha consacrato la legittimità. Né si ravvisa alcun deficit informativo riguardo alle modalità di calcolo degli interessi, essendo il relativo importo esplicitato e distinto dal capitale dovuto.

Quanto al secondo motivo del ricorso introduttivo, deve essere ricordato che, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere potrebbe al più costituire una mera irregolarità, che, non incidendo sulla legittimità dell'atto, potrebbe costituire presupposto per il riconoscimento di un errore scusabile ai fini della rimessione in termini per la proposizione dell’impugnativa (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 501/2003). Ma, nel caso di specie, i ricorrenti hanno instaurato il gravame entro i prescritti termini di decadenza, sicché la mancata indicazione nel medesimo della suddetta clausola non assume alcun rilievo. I ricorrenti lamentano poi che nell'atto impugnato non vi sarebbe alcuna indicazione circa la possibilità di instaurare un contraddittorio con l'Autorità amministrativa. Anche tale rilievo non appare suscettibile di favorevole apprezzamento, dovendosi constatare che nella comunicazione di AGEA si prevede espressamente che " per chiarimenti o aggiornamenti della propria posizione debitoria è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio o alla competente Amministrazione regionale " (pag. 3, doc. 1).

Analoghi rilievi possono essere ripetuti riguardo al secondo motivo aggiunto, in quanto la cartella di pagamento, redatta conformemente al modello sottoposto ad approvazione ministeriale, riporta testualmente l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (ossia del responsabile della sola fase esecutiva), nonché l’invito a rivolgersi ad AGEA (ossia all’ufficio indicato nell’atto di intimazione) per ottenere chiarimenti in merito alla presupposta posizione debitoria.

Quanto al terzo profilo di censura da esaminarsi congiuntamente al terzo motivo aggiunto (che ne costituisce la sostanziale riproposizione), si deve ricordare che in materia di crediti derivanti dal prelievo relativo alle quote-latte la costante giurisprudenza ha precisato che il termine prescrizionale è di dieci anni (T.A.R., Brescia, sez. II, 19/05/2020, n. 379;
T.A.R. Piemonte 25.5.22 n. 504).

Per quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Il carattere assai risalente della vicenda esaminata e i non univoci orientamenti giurisprudenziali avvicendatisi nella materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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