TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-07-17, n. 202300690

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-07-17, n. 202300690
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300690
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 00690/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00502/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2023, proposto da
S A, P D, S C, M B, U R, G R A, C C, S I, D S, A L, A M, C R e A B, rappresentati e difesi dagli avvocati R L, F S e C L con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M e M L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- dell’avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di 30 posti nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione – Funzionario pedagogico (SP 01/23) graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola d'infanzia posti 20, graduatoria 2: specializzazione educatore nido infanzia posti 10, datato 23.5.2023, approvato con determinazione dirigenziale n. 2650 del 23.05.2023, successivamente pubblicato sul sito del Comune di Torino;

- della determinazione dirigenziale n. 2331 del 11.5.2023 di indizione della procedura selettiva la copertura di 30 posti negli asili nido;

- della determinazione dirigenziale n. 2650 del 23.5.2023 con cui è stato rettificato ed integrato l’avviso di selezione;

- della determinazione dirigenziale n. 2289 del 10.5.2023 di nomina del RUP nella procedura selettiva oggetto di ricorso;

- della determinazione dirigenziale n. 3249 del 15.06.2023 e relativo allegato 1 di ammissione con riserva dei candidati, nella parte in cui non ammette gli odierni ricorrenti;

nonché degli atti antecedenti, preordinati consequenziali e connessi del relativo procedimento, ivi compresi il modulo di presentazione on line della domanda allegata all'avviso, la comunicazione pervenuta il 13/6/23, gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso allo stato non noti

ed ancora per l'accertamento e la declaratoria delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interessi legittimo di cui i ricorrenti risultano titolari per l’ammissione a partecipare alla selezione di cui all’avviso impugnato “Graduatoria 1” in quanto titolari di titolo di studio abilitante, ex se sufficiente all’insegnamento nella scuola; e per ogni consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITO

La Città di Torino, in esecuzione della propria Determina Dirigenziale n. 2331 del 11.05.2023, con avviso di selezione pubblica del 12.05.2023 ha indetto la procedura selettiva per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di 30 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – Funzionario pedagogico (S.P. 01/23), articolato nelle seguenti due graduatorie: Graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia – Posti 20; Graduatoria 2: educatore nido infanzia – Posti 10.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2650 del 23.05.2023 la Città, a parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione de qua , ha integrato l’originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso per la Graduatoria 2.

I titoli di studio richiesti dal bando per l’accesso alla Graduatoria 1, rimasti invariati anche a seguito dell’integrazione del bando disposta con D.D. n. 2650 del 23.05.2023, comprendevano, oltre alle pertinenti lauree in Scienze della Formazione Primaria classe LM 85 bis e in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola dell’Infanzia, il Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole di Grado Preparatorio, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 unitamente a Laurea Triennale di I livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS / LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree abilitanti previste dal D.L. 137/2008 e dal D.M. 249 del 10/09/2010, il Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 unitamente a Laurea Triennale di I livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS /LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate Lauree abilitanti previste dal D.L. 137/2008 e dal D.M. 249 del 10/09/2010 e il Diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 unitamente a Laurea Triennale di I livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate Lauree abilitanti previste dal D.L. 137/2008 e dal D.M. 249 del 10/09/2010 e il Titolo di studio conseguito all’estero previo espletamento di una procedura di equiparazione ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001.

I ricorrenti impugnano gli atti della suddetta procedura selettiva nella parte in cui il bando prescriveva quale titolo di accesso per la partecipazione alla “ Graduatoria 1 ” il diploma di laurea, oltre ai titoli abilitanti all’insegnamento di cui a D.L. 137/2008 e D.M. 249/2010, e censurano quindi la suddetta clausola, attesa l’asserita natura di clausola illegittimamente escludente, sostenendo la sufficienza dei titoli abilitanti dichiaratamente posseduti per l’accesso alla selezione di cui è causa.

I ricorrenti dichiarano di essere in possesso di diploma abilitante all’insegnamento nella scuola primaria conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o di altro titolo inferiore alla laurea, ma abilitante all’insegnamento nella scuola primaria (quali diploma quadriennale di istituto magistrale, maestra di scuola di infanzia, liceo psico-pedagogico, diploma di sperimentale ad indirizzo linguistico, etc.).

In particolare, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso, così testualmente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi