TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-09-21, n. 202000510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-09-21, n. 202000510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000510
Data del deposito : 21 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2020

N. 00510/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00663/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2014, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati R C e I S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cagliari, via Roma n. 235;



contro

Autorità Portuale Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;



per l’annullamento

del provvedimento n. 3546 del 24 maggio 2014 con il quale l’Autorità Portuale di Cagliari ha definitivamente rigettato l’istanza presentata dall’Enel Distribuzione Spa di rideterminazione del canone demaniale con riferimento alla concessione n. prat. 02/005;

della delibera, per quanto occorra, dell’Autorità Portuale di Cagliari n. 243/04 del 10 dicembre 2004, nei limiti di cui al ricorso, e della successiva ordinanza n. 97 del 22 dicembre 2004, mai comunicata,

nonché

di ogni altro atto inerente, presupposto e conseguenziale

e per l’accertamento e la declaratoria

del diritto dell’Enel Distribuzione Spa in merito alla suindicata concessione a corrispondere unicamente il canone di mero riconoscimento pari al 10% del canone ordinario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 39, secondo comma, cod. nav., 37 del reg. esec. cod. nav., 1, comma 251, lett. d) della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Tito Aru, nell’udienza del giorno 15 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, convertito in legge n. 70 del 25 giugno 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con una serie di impugnazioni (ricorsi nn. 468/2008, 589/2008 e 1075/2011) l’Enel Distribuzione S.p.A. adiva questo TAR al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Autorità Portuale di Cagliari, nell’individuare l’ammontare della somma da essa dovuta a titolo di canone demaniale, per ciascun anno, indicava il canone base omettendo di applicare la riduzione prevista dalla normativa vigente.

2. La ricorrente sosteneva, infatti, che alle concessioni demaniali indicate nei diversi ricorsi si applicasse il combinato disposto degli artt. 39, secondo comma, cod. nav., 37 del reg. esec. cod. nav., 1, comma 251, lett. d) della L. 27 dicembre 2006 n. 296, con conseguente diritto di corrispondere unicamente il c.d. canone di mero riconoscimento (pari al 10% del canone demaniale ordinario), fruendo dunque della riduzione del canone del 90% prevista per quelle particolari concessioni che perseguono fini di interesse pubblico senza trarre dal bene demaniale alcun lucro o provento.

3. Con le sentenze nn. 849/2012, 857/2012 e 862/2012 il TAR Sardegna statuiva che nei casi esaminati sussistessero entrambe le condizioni poste dalle norme citate per fruire del canone di mero riconoscimento, e cioè che la concessione potesse considerarsi di pubblico interesse, in quanto strumentale alla fornitura di energia elettrica ad edifici siti all’interno dell’area demaniale, e che l’Enel non ricavasse alcun utile diretto ed immediato dall’occupazione delle aree demaniali.

4. L’Autorità Portuale di Cagliari procedeva tuttavia a richiedere alla ricorrente il pagamento del canone per la concessione demaniale in oggetto nella misura del canone minimo determinato ai sensi della delibera n. 243/04.

5. Invero, malgrado la richiesta di Enel Distribuzione S.p.A. di rideterminazione del canone demaniale con l’applicazione del canone ricognitorio ex art. 39, secondo comma, cod. nav., con il provvedimento impugnato n. 3549 del 24 maggio 2014 (preceduto dal preavviso di rigetto n. 1292 del 23 febbraio 2014), l’Autorità Portuale di Cagliari respingeva l’istanza di rideterminazione del canone demaniale presentata dall’Enel con le seguenti motivazioni:

a seguito della Sentenza n. 862/2012 emanata dal TAR Sardegna in data 19.10.2012, questa Autorità Portuale ha rideterminato, a far data dall’anno 2012, i canoni demaniali dovuti da codesto concessionario nella misura pari al 10% del canone base come stabilito dall’art. 39 c. 2 del Codice della

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