TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201000195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201000195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000195
Data del deposito : 20 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01006/2009 REG.RIC.

N. 00195/2010 REG.SEN.

N. 01006/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2009, proposto da:
D S, S.N.C. Ristorante Da G di S D &
C., rappresentati e difesi dagli avv. Claudia Cardena', G G, G M, con domicilio eletto presso Claudia Cardena' Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 110;

contro

Comune di Sirolo, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso A M Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 124;

Responsabile Demanio del Comune di Sirolo;

per l'annullamento

- del provvedimento del Responsabile Demanio del Comune di Sirolo prot. n. 8334 del 12.08.2009 di conferma del rigetto della richiesta di concessione demaniale Spiaggia S. Michele Sirolo;

- della delibera G.C. del Comune di Sirolo n. 123 del 06.08.2009 e relazioni di riferimento;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sirolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento 12.8.2009 prot. 8334 con cui il Responsabile del Demanio conferma, opponendo svariati motivi, il precedente diniego di rilascio di concessione demaniale per un tratto di spiaggia il Loc. San Michele di Sirolo già oggetto del ricorso n. 657/09. Viene, altresì, impugnata la deliberazione di Giunta Comunale 6.8.2009 n. 123 con la quale l’Amministrazione decideva di destinare ad uso libero, per l'anno 2009, parte della spiaggia San Michele, tra cui quella in esame.

Detto provvedimento veniva adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 463/2009 emessa nell'ambito del citato giudizio.

Al riguardo vengono dedotte le seguenti censure:



1. Violazione del D.Lgs. n. 267/2000 perché l'atto impugnato veniva adottato dal segretario comunale incompetente nel caso in esame;



2. Violazione dell'ordinanza cautelare n. 464/2009 nonché eccesso di potere sotto variati profili. In particolare viene dedotto che il Comune ha valutato l'istanza solo come nuova concessione (mod. D1) e non come rinnovo di precedenti concessioni parimenti richiesto dal ricorrente attraverso il mod. D2. Inoltre il Comune ha omesso di pronunciarsi sulla possibilità di rilascio di un’autorizzazione provvisoria. Infine il nuovo provvedimento non ribadisce altro che le precedenti ragioni di diniego, per cui elude l'obbligo di rideterminarsi imposto dal TAR attraverso la citata ordinanza cautelare.



3. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 per omessa osservanza delle garanzie partecipative che ha sottratto al ricorrente la possibilità di interloquire circa la relazione geologica nell'aprile 2009 e la relazione del Tecnico comunale dell'agosto 2009 poste a fondamento della motivazione negativa;



4. Violazione dell'art. 10 della Legge n. 88/2001 nonché eccesso di potere sotto variati profili, poiché sussistevano i presupposti per il rinnovo della precedente concessione rilasciata nell’anno 1994;



5. Violazione di legge ed eccesso di potere della decisione di Giunta Comunale di destinare ad uso libero la spiaggia in questione. Al riguardo viene dedotto che la spiaggia in oggetto non è mai stata libera da oltre quarant'anni. Inoltre si nega al ricorrente il rinnovo della concessione demaniale per ritenuta pericolosità della spiaggia in relazione a fenomeni di dissesto idrogeologico e frana, e poi si decide di destinarla ad uso libero;



6. Violazione di legge, violazione del Piano particolareggiato della spiaggia e relativo Piano attuativo approvati con delibere consiliari nn. 73 e 74 del 1993. Violazione dell'art. 14 delle NTA del Piano regionale di gestione delle aree costiere approvato con DGR n. 169/2005. Eccesso di potere sotto variati profili. In particolare il ricorrente deduce:

- che non erano applicabili le NTA del Piano di gestione integrata delle aree costiere (estensione superiore a 100 metri di fronte, zona soggetta a pericolosità geologica e a fenomeni erosivi) perché il Comune non ha adeguato il proprio Piano particolareggiato dell'arenile al suddetto Piano di gestione integrata. Avrebbe dovuto quindi applicarsi il solo Piano particolareggiato precedente del 1993;

- che l'art. 14 NTA fa salve le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano regionale (2005), per cui, trattandosi istanza di rinnovo, il Piano di gestione integrata non era comunque applicabile;

- che l'Amministrazione aveva consentito in passato l'utilizzo della spiaggia, per cui non può solo ora opporre i limiti introdotti dal Piano di gestione integrata;

- che sussiste disparità di trattamento rispetto alle ditte vicine (Moroni Silvio e Stortini Roberto) a favore delle quali sono state rinnovate, nel 2008, le relative concessioni;

- che il Comune avrebbe comunque potuto ridurre l'estensione ai 100 ml consentiti;



7. Violazione di legge, violazione del Piano particolareggiato della spiaggia e relativo Piano attuativo approvati con delibere consiliari nn. 73 e 74 del 1993, violazione dell'art. 14 delle NTA del Piano regionale di gestione delle aree costiere approvato con DGR n. 169/2005 nonché eccesso di potere sotto variati profili poiché il PAI esclude l’area in questione da quelle soggette a movimenti franosi e altre pericolosità.. Inoltre il Comune sostiene che c'è pericolo di frana che riguarda l’intera spiaggia, ma poi si limita a perimetrare fasce di sicurezza circoscritte a 3-5 mt. Infine il ricorrente contesta che esistono fenomeni franosi ed erosivi incompatibili con la fruizione della spiaggia, come dimostrato anche dal fatto che dagli anni ‘60 ha sempre gestito l'area in oggetto.

Il ricorrente avanza, inoltre, istanza di risarcimento dei danni da individuarsi nel danno emergente e nel lucro cessante conseguenti al mancato esercizio dell'attività turistico-balneare per fatto imputabile alla responsabilità dell'Amministrazione.

Si è costituito il Comune di Sirolo per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

All’udienza del 24.3.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Con il primo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 267/2000 perché l'atto impugnato veniva adottato dal segretario comunale incompetente nel caso in esame.

La censura è infondata e in parte inammissibile.

L'ordinamento degli enti locali prevede una competenza residuale e di carattere generale in favore del segretario comunale il quale esercita, anche, “ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (cfr. art. 97 comma 4 lett. d, D.Lgs. n. 267/2000).

In applicazione della norma sopra indicata, il Sindaco del Comune di Sirolo, con provvedimento prot. 7139 dell’1.7.2009, depositato in atti, conferiva al Segretario comunale in servizio le funzioni di Responsabile amministrativo del Demanio marittimo.

Tale provvedimento è stato ignorato dal ricorrente e non oggetto di alcuna censura.

Va poi dichiarata inammissibile la parte di censura con cui si contesta che il segretario comunale, quale laureato in legge, non avrebbe la competenza tecnica per il disbrigo dei compiti relativi al demanio marittimo.

Al riguardo va osservato che detta contestazione viene posta in termini teorici e del tutto generici, poiché non indica quale sarebbero le concrete funzioni, di competenza del responsabile del demanio, ritenute incompatibili con un titolo di studio di carattere giuridico-amministrativo.

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