TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-12, n. 202202382
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Testo completo
Pubblicato il 12/09/2022
N. 02382/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2011, proposto da
Celertrasporti S.r.l., Ce.De.Bi. Centro Deposito Bibite S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G G, A T, domiciliato presso la Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 28;
Consorzio Asi Messina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.17 dell’11 marzo 2011, notificata il successivo 21 marzo, tramite la quale il Dirigente del 7° Dipartimento-Politica del territorio del Comune di Milazzo ha disposto: “Non farsi luogo al rilascio della concessione edilizia richiesta con istanza presentata in data 8.10.2008…integrata da ultimo in data 7.5.2010…per la realizzazione di un capannone in c.a.p. da destinarsi a deposito e degli annessi uffici in c.da Parco Vechhio, Via Pirandello, su area ricadente nel PRG del Consorzio ASI identificata in catasto al foglio 9, particella 132, per i motivi esposti dall’ufficio tecnico comunale richiamati in premessa, che vengono fatti propri”;nonché di tutti gli atti, anche endoprocedimentali (pareri, relazioni, note, etc.), indicati nella suddetta ordinanza, e comunque avverso tutti gli atti presupposti, conseguenziali, o
comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 giugno 2022 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-le parti hanno concordemente dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con accordo sulla compensazione delle spese;
-occorre pertanto statuire in conformità;