TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-03-01, n. 202400325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-03-01, n. 202400325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400325
Data del deposito : 1 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2024

N. 00325/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00805/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 805 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DELLA QUESTURA DI COSENZA CAT.-OMISSIS-DEL -OMISSIS- CON IL QUALE IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COSENZA DISPONEVA LA REVOCA DELL’ISTANZA VOLTA AD OTTENERE IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO FUCILE PER USO TIRO A VOLO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1-Con atto ritualmente notificato il -OMISSIS- -OMISSIS-ha esposto:

-) egli aveva presentato istanza alla Questura di Cosenza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo;

-) il -OMISSIS- gli veniva notificata dalla Questura di Cosenza, Divisione Polizia Amministrativa Sociale ed Immigrazione, comunicazione di avvio del procedimento ex l. 241/90, Prot. -OMISSIS-, per il rigetto del rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo, avendo rilevato controindicate frequentazioni che destano preoccupazione ai fini di un titolo di polizia in materia di armi;

- avverso detta comunicazione di avvio procedimento, il ricorrente depositava, memoria difensiva;

- non di meno, con provvedimento Cat.-OMISSIS-, il Questore di Cosenza rigettava l’istanza di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;

1.1- Ritenendo illegittimo il provvedimento di diniego, se ne chiede l’annullamento per il seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 110/1975, degli artt. 1,5,11,42 e 43 TULPS RD 773/1931; illogicità del provvedimento di diniego dell’istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, difetto, perplessità, contraddittorietà della motivazione e per eccesso di potere, per travisamento dei fatti; carenza dei presupposti, sproporzionalità ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, abnormità ed irragionevolezza del provvedimento emesso dalla Questura di CosenzaCat. -OMISSIS-, errata valutazione delle circostanze alla base del procedimento di diniego.

Afferma il ricorrente:

-) l’Amministrazione non fornisce alcun giudizio negativo che lo interessi direttamente, come è comprovato dalle risultanze dal certificato dei carichi pendenti;

-) il provvedimento gravato motiva il diniego del porto d’armi esclusivamente per aver visto il richiedente, in tre occasioni nell'arco di 4 anni dal 2013 al 2017, in compagnia di soggetti aventi rispettivamente violazioni amministrative per uso personale di stupefacenti, deferimenti per lesioni, violazioni in materia di codice della strada, senza che alcun cenno venga speso per evidenziare eventuali comportamenti contrari alla legge posti in essere dal richiedente,il quale si è sempre contraddistinto per essere persona rispettosa delle regole, dedita alla famiglia e al lavoro e che per tale ragione non può subire conseguenze "punitive" o comunque pregiudizievoli solo per essere stato controllato nello stesso veicolo con soggetti

aventi dei precedenti per le violazioni indicate;

-) egli non è tenuto a conoscere le vicende giudiziarie personali di amici e conoscenti specie quando si tratta di violazioni valorizzate dalla Questura a fini di diniego, non rilevando la mera frequentazione a valutazione di assenza del requisiti di buona condotta;

-) analogamente per il congiunto, peraltro neanche specificato, anch'egli immune da rilievi specifici e personali afferenti a condotte proprie, ma cui ancora una volta addebitata la compagnia di soggetti con precedenti di Polizia;

-) non sono state neanche chiarite le circostanze di fatto per cui il ricorrente sarebbe ritenuto non affidabile, avendo l’Amministrazione negato la licenza sul mero dato del controllo con soggetti annoveranti precedenti penali e di polizia, senza però evidenziare l’iter logico seguito per pervenire, da tale constatazione, al giudizio di inaffidabilità del ricorrente, immune da mende.

2- In data -OMISSIS- si è costituito il Ministero dell’Interno – Questura di Cosenza per resistere al ricorso.

3- In vista della trattazione del merito, il-OMISSIS- il ricorrente deposita memoria ex art. 73 c.p.a. ove afferma:

-) l’Amministrazione resistente non ha depositato i verbali di accertamento o comunque gli atti relativi ai controlli pregiudizievoli al ricorrente, omettendo quindi un suo onere istruttorio che viola il suo diritto di difesa;

-) rimane pertanto generica ed indeterminata ogni contestazione riferita a circostanze e fatti non provati e neanche sufficientemente specificati;

-) non è infatti dato sapere il nominativo del congiunto al quale la Questura di Cosenza fa riferimento, le persone gravate da pregiudizi con i quali questi sarebbe stato controllato, le circostanze dei controlli e le dichiarazioni assunte al momento dei controlli sui motivi per cui egli si trovava presente, né viene indicato se le persone attinte di pregiudizi hanno effettivamente subito procedimenti penali con conseguente condanna e per quali reati;

-) non è chiaro se la violazione del soggetto con cui il ricorrente è stato controllato il -OMISSIS- riguardasse una sanzione o una semplice contestazione e di che genere e per quale quantità, non è specificata l’entità della violazione, non essendo l’ora del controllo (ore 9) elemento idoneo a configurare una frequentazione amicale, su cui nulla può esprimersi in assenza del nominativo del soggetto contro indicato;

-) il controllo del -OMISSIS- è risalente nel tempo e non significativo; inoltre, non si menziona il motivo del ritiro della patente di guida al soggetto controllato, mentre il deferimento per lesioni e reati inerenti gli stupefacenti manca di indicazioni sull’esito dei relativi procedimenti e la gravità delle violazioni contestate;

-) il controllo del

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