TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201900221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201900221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201900221
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 00221/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01380/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2016, proposto da
SE AT, FL MA, SE MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Valeria Perfetto, Ronnie Basile, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Milano, via Corridoni, 39;



contro

Comune di Cassina de' Pecchi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;



nei confronti

Regione Lombardia non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della deliberazione n. 84 del 17.12.2015 del Consiglio Comunale di Cassina de' Pecchi, avente ad oggetto piano di governo del territorio, esame delle osservazioni ed approvazione definitiva;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in subordine per la condanna del Comune al risarcimento dei danni determinati dal provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cassina de' Pecchi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti, in qualità di proprietari dell’area catastalmente contraddistinta dai mappali 61,80,99,403 foglio 13 sita nel comune di Cassina de’ Pecchi hanno impugnato il PGT comunale per aver mutato la destinazione urbanistica da zona Industriale di espansione soggetta a Piano esecutivo, più volte presentato, ad “ambito E agricolo”.

Contro la suddetta destinazione urbanistica i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di ricorso.

1) Eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria. Illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione articoli 7 e 8 della L.R. 12/2005. Malgoverno.

Secondo i ricorrenti un’area a chiara vocazione industriale-produttiva, come da PRG e PLI6 e successivo PGT non approvato, è stata trasformata senza alcuna ragione in area a destinazione agricola.

Le motivazioni a sostegno della decisione dell’Amministrazione comunale sarebbero illogiche e prive di attinenza con la situazione reale. In particolare risulta che i terreni confinano con un’area già urbanizzata a destinazione produttiva, individuata catastalmente al foglio 30 mappale 48 del comune di Cernusco sul Naviglio appartenente alla stessa proprietà. L’area, pertanto, sarebbe già urbanizzata e servizi e oneri graviterebbero completamente sul Comune di Cernusco di Naviglio ove, inoltre, si trovano anche gli accessi diretti all’area. Ne conseguirebbe l’inconsistenza dell’assunto dell’Ente di conservazione agricola dell’area.

Sarebbe inoltre destituita di fondamento la giustificazione dell’Ente in ordine ad un “presunto venir meno di quella volontà di espandere le attività industriali che si è progressivamente spenta”.

In secondo luogo mai i ricorrenti sono stati avvertiti dall’Amministrazione in ordine alla volontà di mutare la destinazione urbanistica, in spregio non solo al contraddittorio tra le parti che si è protratto per anni, ma anche dell’art.