TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2014-07-28, n. 201402168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2014-07-28, n. 201402168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402168
Data del deposito : 28 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01672/2013 REG.RIC.

N. 02168/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01672/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2013, proposto da:

Sallemi Carburanti S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. I A, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Scicli;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 797 del 10.12.2012 del Tribunale di Modica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

A seguito di ricorso dell’attuale ricorrente, il Tribunale civile di Modica ha emesso nei confronti del Comune di Scicli il decreto ingiuntivo sopra indicato, per il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 8.115,30, oltre gli interessi di mora e le spese del procedimento monitorio.

Il decreto è stato notificato al Comune, e poiché non opposto, è stato dichiarato esecutivo, e così nuovamente notificato.

Non avendo ricevuto dal Comune l’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

Con sentenza n. 197 del 22.01.2014 questa Sezione ha accolto il ricorso, e nominato un commissario ad acta, individuato nella persona della dr.ssa Isabella Giusto, Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria presso la Questura di Ragusa.

Con nota fatta pervenire il 12.04.2014, il commissario, insediatosi il 20.02.2014, nel chiedere una congrua proroga, “ove possibile non inferiore ad ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’espletamento dell’incarico (22 maggio 2014)”, ha rappresentato che con deliberazione n. 92 del 14/12/2012 il Consiglio comunale ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243 bis del D.lgs. n. 267/2000, che con deliberazione n. 5 del 9/1/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale per anno 2013-2019, modificato con deliberazione n. 40 del 14/7/2013.

In considerazione del fatto che l’art. 243 bis prevede la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’Ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, il commissario sospendeva gli adempimenti in corso, e poiché l’Ente ha pagato solo la sorte capitale della fattura oggetto di esecuzione, e che l’esecuzione relativa alla quota parte di debito eccedente – relativa alla liquidazione degli interessi e delle spese legali previsti nella sentenza 797/2012 del Tribunale di Modica ed alla liquidazione delle spese di giudizio della Sentenza di questa Sezione – è tuttora sospesa ex art. 243 bis del D.Lgs 267/2000, in attesa di comunicazione da parte del Segretario Generale dell’Ente dell’approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, il commissario ha ritenuto necessario “richiedere determinazioni sul prosieguo dell’attività”.

In proposito il Collegio osserva quanto segue.

L’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che:

“1. i comuni e le province per i quali…sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.



2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. (…)

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