TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-08-08, n. 202313201
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 13201/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05244/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5244 del 2022, proposto da
“
Polisportiva Città Futura
” s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per la Valorizzazione degli Anniversari Nazionali, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. rep. EA/12/2022 del 03/03/2022;n. prot. EA/1973/2022 del 03/03/2022, adottata da Roma Capitale - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda - Direzione Sport - U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva - P.O. Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo degli impianti sportivi capitolini in concessione - Municipio VIII, avente ad oggetto “ Decadenza della concessione alla S.S. D. a r. l. Polisportiva Città Futura A.D. ed intimazione al rilascio dell'Impianto Sportivo di proprietà capitolina sito in Roma Via dell'Arcadia, 108 (Cod. S.I.S. 8/4) ”, trasmessa con nota prot. EA/2022/0001990 del 03/03/2022, adottata da Roma Capitale - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda - Direzione Sport - U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, avente ad oggetto “ Impianto Sportivo di proprietà capitolina sito in Roma, Via dell'Arcadia 108 – (S.I.S. 8/4). Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 12 del 03/03/2022 prot. n. EA/1973 pari data ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi comprese, per quanto occorrer possa, il verbale di sopralluogo del 12.1.2021 (prot. EA/225) e la comunicazione prot: EA20210002371 dell'1/3/2021 inviata dal Dipartimento dello Sport
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, la società polisportiva ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale, meglio specificata in premessa, assunta il 3.3.2022 dal Dipartimento Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale recante declaratoria di decadenza della medesima dalla concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Roma alla via dell’Arcadia, n. 108, decadenza dal rapporto concessorio comminata dall’amministrazione capitolina sulla scorta di una serie di asserite inadempienze, di carattere economico (mancato pagamento di rate di mutuo, oneri concessori e canoni), edilizio (realizzazione di opere in difformità dai titoli edilizi rilasciati), nonché afferenti la sottoscrizione di contratti di locazione dei locali di proprietà comunale in asserita violazione della disciplina regolamentare sulla concessione degli impianti sportivi appartenenti a Roma Capitale ed il mancato pagamento di oneri previdenziali obbligatori.
In punto di fatto, la società ricorrente premetteva quanto segue.
Ella, concessionaria dell’impianto sportivo in questione sin dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, in occasione dei Campionati mondiali di nuoto previsti in Roma per il 2009, aveva sottoposto all’approvazione del Commissario delegato per lo svolgimento del suddetto evento un progetto di implementazione dell’impianto in questione che riceveva l’assenso del predetto Commissario con nota prot n. 3650/RM2009 del 17.9.2008, poi integrata dal successivo provvedimento del 12.6.2009, prot. n. 6004/RM 2009.
Gli atti di assenso in questione, rammentava la ricorrente, venivano assunti dalla struttura commissariale operante in forza dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005 – successivamente modificata dall’ordinanza n. 3508/2006 – la quale, in esecuzione della previsione normativa contenuta nell’art. 5, comma 5-bis, del d.l. n. 343/2001 (conv. in l. n. 401/2001) – era competente a definire gli interventi occorrenti per l’adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti funzionali allo svolgimento dei Mondiali, incluso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Al citato Commissario subentrava, per effetto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3.3.2010, apposita Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente, tra l’altro, a curare ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento « Mondiali di nuoto Roma 2009 >>ivi inclusa, a giudizio della ricorrente, l’assenso da fornire ad eventuali modifiche dei progetti illo tempore presentati per l’adeguamento delle strutture interessate dall’evento sportivo in questione.
La sostenibilità del progetto di implementazione dell’impianto proposto dalla ricorrente si sarebbe fondata sul rilascio di una fideiussione, da parte del comune di Roma, presso l’Istituto per il Credito Sportivo, di importo pari a 5 milioni e 500 mila Euro, impegno la cui assunzione veniva autorizzata con deliberazione della Giunta Capitolina adottata nella seduta del 6.10.2010.
L’anno seguente tuttavia (2011), l’amministrazione resistente comunicava che l’importo della garanzia personale erogata da Roma Capitale non avrebbe potuto superare i 2 milioni di Euro.
Al fine di adeguare il progetto originariamente presentato al mutato contesto economico-finanziario, la società ricorrente sottoponeva all’approvazione dell’Unità tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un nuovo progetto recante lo stralcio di talune opere, non più compatibili con la ridotta garanzia assicurata dall’amministrazione capitolina e, con nota prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012, a parere della ricorrente, l’Unità tecnica di missione avrebbe autorizzato il nuovo progetto dichiarandone altresì la conformità al progetto generale già autorizzato con i provvedimenti n. 3650/RM2009 e 6004/RM2009.
Di più, sempre secondo la ricorrente, con la nota prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012, indirizzata al Dipartimento capitolino per lo Sport, la citata Unità tecnica avrebbe confermato “ che il nuovo progetto generale suddiviso in n. 2 lotti è conforme al progetto esecutivo generale validato in data 15.07.2009 ”, e attestato “ l’idoneità dei singoli lotti a costituire anche in considerazione delle modifiche e variazioni di destinazione d’uso progettuali approvate, parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento ”.
Veniva rilasciata la fideiussione richiesta, per un importo di 2 milioni di Euro e, nel 2014, prendevano avvio i lavori in questione, conclusisi con certificazione di collaudo rilasciata il 3.11.2015 da tecnico individuato tra quelli abilitati a tale scopo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Seguivano carteggi interni all’amministrazione di Roma Capitale (e tra questa e l’Agenzia delle Entrate) volti all’acquisizione delle opere realizzate e all’accatastamento delle stesse, nei quali più volte, a dire della ricorrente, la parte pubblica avrebbe manifestato di essere pienamente a conoscenza della consistenza degli interventi compiuti e della loro conformità al progetto stralcio approvato dall’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dopo aver, poi, sinteticamente dato conto degli altri giudizi pendenti nei confronti di Roma Capitale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla conformità edilizia delle opere realizzate, la ricorrente passava ad illustrare le vicende intercorse con l’Istituto per il Credito Sportivo e successive al rilascio della fideiussione da 2 milioni di Euro, avvenuto previa sottoscrizione di due contratti di mutuo (B/29461 e B/41601).
Con nota prot. EA/4230 del 3.4.2019, l’Istituto per il Credito Sportivo comunicava la risoluzione dei contratti in questione e, successivamente, notificava decreto ingiuntivo per la somma non pagata, decreto opposto dalla Polisportiva ricorrente ed oggetti di due contenziosi dinanzi al Tribunale ordinario di Roma (RG n. 65353/2019 ed RG n. 66378/2019) non ancora conclusisi ma, nel corso dei quali, il g.o. aveva negato la provvisoria esecutività del decreto monitorio richiesta dall’Istituto opposto.
Inoltre, sempre a giudizio della ricorrente, la morosità in questione sarebbe stata cagionata anche dalla condotta di Roma Capitale che, nonostante gli inviti in tal senso dell’Istituto per il Credito Sportivo, avrebbe sempre negato il proprio consenso ad una rinegoziazione dei rapporti di mutuo.
Da ultimo, sempre secondo la polisportiva, Roma Capitale si sarebbe rifiutata di prendere in considerazione una modifica dell’assetto societario della ricorrente che, mediante l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale, avrebbe consentito una più agevole definizione dei mancati pagamenti posti alla base, tra gli altri aspetti, della decadenza dalla concessione quivi contestata.
Rammentato che, nella struttura in questione, è stata avviata un’attività di somministrazione alimenti e bevande in forza di SCIA presentata il 28.12.2015 e premessa ancora la richiesta di sospensione e di riunione del presente gravame con gli altri proposti dalla medesima ricorrente nei confronti di Roma Capitale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la polisportiva “ Città Futura ” passava, adesso, ad illustrare i motivi di gravame sottesi al presente ricorso.
Con il primo, essa ribadiva la legittimità degli interventi edilizi eseguiti e, di conseguenza, invocava la violazione degli artt. 35, d.P.R. n. 380/2001 e 21, L.R. n. 15/2008, nonché delle pertinenti disposizioni del regolamento sugli impianti sportivi di proprietà comunale di Roma Capitale.
In particolare, essa ribadiva, come già affermato in precedenza, che la realizzazione del progetto modificato, recante lo stralcio richiesto dalla polisportiva, sarebbe stato autorizzato dall’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012, atto costituente il presupposto, fra l’altro, del rilascio della garanzia personale da parte di Roma Capitale nei confronti dell’Istituto per il Credito Sportivo (avvenuto con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 18.01.2013), nonché ulteriormente ribadito dall’Unità tecnica in parola con la nota prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012 e, infine, confermato in sede di rilascio del certificato di collaudo del 3.11.2015
Con il secondo motivo, parte ricorrente contestava:
- la violazione, sotto altro profilo, delle medesime norme invocate col primo mezzo di censura, nonché l’eccesso di potere ed il difetto di istruttoria.
Secondo la ricorrente, l’emanazione del provvedimento di decadenza impugnato sarebbe stata inficiata da un errore commesso nel corso del sopralluogo tenutosi il 12.1.2021, nel quale gli organi accertatori avrebbero riscontrato la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite senza prendere in considerazione i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Unità tecnica di Missione e dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2012 in poi.
Errore che, a parere della ricorrente, sarebbe da ascriversi alla nota prot. n. SMCGM1341 del 20.09.2017 (impugnata con ricorso RG n. 12102/2017) con la quale la Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe, a suo dire, illegittimamente ed erroneamente contestato il parere di conformità del nuovo progetto stralcio contenuto nelle citate note prot. 8722/RM2009 del 17.04.2012 e prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012.
In detta nota, la citata Struttura di missione avrebbe denegato la propria competenza ad approvare varianti in corso d’opera al permesso di costruire rilasciato a suo tempo dal Commissario delegato in forza della sopravvenuta disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) del DPCM del 24.3.2014 e del successivo DPCM del 26/01/2017 mentre, secondo la ricorrente, la base legale degli atti di assenso espressi dall’Unità tecnica di missione sulle varianti al progetto originariamente assentito dal Commissario delegato presentate dalla ricorrente sarebbe stato da rinvenire nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854/2010 la quale, all'art. 1, comma 3, prevedeva che “ L'Unità Tecnica di Missione di cui al comma 1 svolge altresì ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente allo svolgimento del grande evento "Mondiali di Nuoto Roma 2009 ”;
- l’eccesso di potere ed il difetto di istruttoria, per non avere l’amministrazione municipale adeguatamente considerato che, allegato al progetto approvato con nota n. 8722/RM2009 del 17.4.2012 emessa dall’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fosse stata presentata una planimetria recante l’indicazione della realizzazione di una struttura bar ristorante in luogo di un bar sala multimediale, di talché tale, contestato, mutamento di destinazione d’uso di quello spazio sarebbe stato, secondo la ricorrente, assentito dalla struttura presidenziale all’epoca competente;
- in ogni caso, a dire della ricorrente, il provvedimento sarebbe comunque illegittimo poiché il mutamento d’uso da “bar-sala multimediale” a “bar-ristorante” non costituirebbe mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, ma solo l’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno di un’unità immobiliare nei limiti consentiti dall’art. 6 delle NTA al PRG vigente di Roma Capitale che, al comma 4, dispone che “ L’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno dell’unità immobiliare non comporta cambio di destinazione d’uso, ai sensi delle presenti norme, se i nuovi usi non eccedono, nel complesso e con successive modificazioni, sia il 25% della SUL dell’unità immobiliare sia i 250 mq di SUL, se non appartengono ad una più alta categoria di carico urbanistico, se non sottraggono destinazioni originarie a parcheggio, se non comportano frazionamento catastale ”.
Sempre la medesima norma tecnica, poi, ad avviso della ricorrente, includerebbe nella medesima funzione tanto l’uso precedentemente convenuto per il locale in questione (bar-sala multimediale), quanto l’uso al quale esso è stato successivamente adibito (bar-ristorante).
Con il terzo motivo, parte ricorrente contestava:
- innanzitutto, la dedotta morosità rispetto alle obbligazioni pecuniarie assunte con l’amministrazione resistente.
Infatti, a suo giudizio, nessuna morosità sussisterebbe, non essendo stato ancora fatto oggetto di accertamento giudiziale irrevocabile il decreto ingiuntivo notificato alla ricorrente dall’Istituto per il Credito Sportivo e posto da Roma Capitale a fondamento, tra gli altri aspetti rilevati, del provvedimento di decadenza avversato;
- inoltre, veniva censurata l’irregolare stipulazione, da parte della ricorrente, di contratti con soggetti terzi aventi ad oggetto l’utilizzo dell’impianto sportivo di proprietà comunale.
Ad avviso della ricorrente, il regolamento comunale di cui alla delibera dell’Assemblea Capitolina n. 11/2018, nel vietare le subconcessioni, fa comunque salva la possibilità, per il concessionario, di affidare la gestione “ di singole attività sportive programmate nell’impianto ad altro soggetto giuridicamente controllat o”, nonché di permettere l’utilizzo dell’impianto per attività agonistica “ da parte di Società che ne facciano richiesta al Concessionario” .
Ipotesi, queste, nelle quali rientrerebbe il contratto sottoscritto con altra società sportiva operante nella pallacanestro e tra le fondatrici della stessa polisportiva ricorrente.
Quanto, poi, alla contestata attività di padel svolta nell’impianto in questione la stessa, a dire della ricorrente, sarebbe stata avviata in seguito allo scoppio della pandemia da Covid – 19 ed alla successiva impossibilità di svolgimento di numerosi sport “da contatto”, posto che, comunque, anche l’associazione svolgente tale attività sportiva sarebbe comunque un soggetto sottoposto a controllo da parte della polisportiva ricorrente e, quindi, ad essa non estranea in senso sostanziale;
- ancora, il provvedimento impugnato veniva sottoposto a critica nella parte in cui formava oggetto di contestazione, da parte di Roma Capitale, la violazione della disciplina inerente le caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati giacché, a giudizio della ricorrente, l’impianto sportivo da essa gestito non sarebbe assimilabile ad un organismo di tal genere.
Infine, con il quarto mezzo di gravame, veniva lamentata la violazione del legittimo affidamento nutrito dalla ricorrente in ordine alla stabilità del rapporto concessorio, situazione soggettiva questa che, ad avviso della parte privata, si sarebbe radicata ancor più in presenza dei numerosi e ripetuti atti di assenso emessi dalle amministrazioni competenti il cui rilascio, a suo giudizio, avrebbe accompagnato la propria attività.
Resistevano al ricorso tanto Roma Capitale (che depositava documentazione in atti), quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, le parti scambiavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Roma Capitale prendeva esplicitamente posizione sui motivi di ricorso, contestandone la fondatezza.
In particolare, premessa la plurima motivazione del provvedimento avversato, ciascuna delle quali sarebbe idonea da sola, secondo l’amministrazione resistente, a sorreggere la decadenza dalla concessione comminata alla ricorrente, parte resistente replicava innanzitutto alla richiesta di sospensione del giudizio o di riunione del medesimo agli altri pendenti, tra le medesime parti, davanti a questo Giudice, ravvisando una coincidenza oggettiva tra i vari gravami a suo avviso solo parziale.
Per il resto, essa contestava analiticamente i motivi di ricorso posti a fondamento del gravame ex adverso proposto.
Quanto alla regolarità edilizia delle opere, Roma Capitale negava che tra i poteri dell’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3.3.2010 rientrasse anche il rilascio di permessi di costruire e di atti di assenso su varianti e stralci di progetti a sua volta approvati dal Commissario delegato, non potendosi l’ampiezza dei poteri conferiti a quell’organo straordinario estendersi anche all’Unità tecnica di missione incaricata solamente di ultimare e dare continuità alle attività già avviate ed ancora pendenti definite come “residuali”.
In tale ottica quindi, ad avviso di Roma Capitale, le note dell’Unità tecnica citate da controparte quali atti di assenso all’esecuzione degli interventi edilizi proposti a stralcio del progetto inizialmente autorizzato sarebbero più correttamente da intendersi come meri pareri funzionali al successivo rilascio della garanzia fideiussoria richiesta all’amministrazione capitolina.
Inoltre, sempre secondo Roma Capitale, le difformità rispetto al progetto autorizzato dal Commissario delegato non si sarebbero limitate al mutamento di destinazione d’uso del locale “bar-sala multimediale” in “bar-ristorante”, consistendo esse in numerosi altri abusi.
Inoltre, ove comunque il mutamento d’uso in questione fosse da considerare urbanisticamente irrilevante esso, a parere di parte resistente, avrebbe comunque richiesto l’assenso dell’amministrazione concedente, avendo ad oggetto un locale facente parte di un impianto sportivo di proprietà comunale, assenso non concedibile posto che, come previsto dall’art. 85 delle NTA del PRG di Roma Capitale, la possibilità di esercitare ristorazione in aree destinate a verde pubblico non sarebbe in ogni caso consentita.
Quanto, poi, al dedotto mancato accertamento della morosità derivante dal decreto ingiuntivo notificato alla ricorrente dall’Istituto per il Credito Sportivo, parte resistente rendeva noto che, nonostante con sentenza n. 3228/2023 depositata l’1.6.2023, il Tribunale ordinario di Roma aveva revocato il provvedimento opposto per Euro 1.902.259,00, riconoscendo comunque l’importo residuo, di talché il mancato pagamento di 3 rate di mutuo, acclarato con la sentenza in questione, avrebbe costituito già di per sé motivo di decadenza dalla concessione.
Inoltre, dai contratti stipulati con alcuni dei soggetti terzi occupanti i locali concessi in uso alla ricorrente, sarebbe risultato che alcuni di essi avrebbero assunto direttamente su di sé l’onere di completare i lavori oggetto di garanzia rilasciata da parte di Roma Capitale, per i quali, quindi, la ricorrente non avrebbe neppure sopportato il relativo onere economico.
Ancora, con riguardo all’epoca di realizzazione dei campi da padel, Roma Capitale contestava che gli stessi fossero stati realizzati durante l’emergenza pandemica, allegando immagini satellitari attestanti, a suo avviso, il completamento dei medesimi prima del luglio 2015.
Infine, con riguardo alla lesione dell’affidamento asseritamente subita dalla ricorrente, Roma Capitale deduceva l’insussistenza di una situazione giuridicamente tutelabile al mantenimento della concessione in capo all’affidatario del bene che si sia reso responsabile di interventi operati in assenza di titolo.
Anche la polisportiva ricorrente depositava memoria conclusionale ribadendo la fondatezza dei motivi esposti nel ricorso introduttivo e rifacendosi alle domande ivi formulate.
Replicavano Roma Capitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quest’ultima chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e la propria estromissione dal giudizio, non avendo il medesimo ad oggetto provvedimenti da essa emanati.
All’udienza pubblica del 19.7.2023, il gravame veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, occorre soffermarsi, respingendola, sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In proposito, occorre rilevare infatti che, benché il Collegio ritenga condivisibile la ricostruzione giuridico-fattuale contenuta nella memoria difensiva dell’avvocatura erariale in ordine alle vicende relative alla successione di Roma Capitale in tutti i rapporti attivi e passivi non ancora definiti afferenti le attività affidate, in forza di apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “ Roma 2009 ”, tuttavia il gravame in argomento reca censure rivolte pure nei confronti di un atto assunto dalla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si allude alla nota prot. SMCGM n. 1341 del 20.9.2017, con la quale detto ufficio – incardinato presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – aveva ritenuto che, in considerazione della sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. f ) del d.P.C.M. del 24.04.2014 e del successivo d.P.C.M. del 26.01.2017 di conferma della Struttura di missione – secondo cui la Struttura di missione degli anniversari di interesse nazionale " ... provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto Roma 2009 già svolte dall'Unità tecnica di missione ..." – avrebbe dovuto rilevarsi l’incompetenza della cennata Struttura in materia di approvazione di varianti in corso d'opera al permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Commissario delegato.
Atto quest’ultimo, peraltro, costituente oggetto anche di autonoma impugnativa esercitata dall’odierna ricorrente con ricorso avente RG n. 12102/2017 pendente dinanzi a questa Sezione e chiamato per la trattazione anch’esso all’udienza pubblica del 19.7.2023.
Orbene, benché non possano non nutrirsi dubbi in ordine all’ammissibilità di detto gravame e della conseguente evocazione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – atteso il carattere di nota interna alle singole amministrazioni dell’atto impugnato, non determinante un arresto procedimentale lesivo della situazione giuridica vantata dalla ricorrente ed avente, pertanto, natura di atto endoprocedimentale, come tale non autonomamente impugnabile – nondimeno il Collegio ritiene indispensabile, affinché sia assicurata la pienezza del contraddittorio, la partecipazione al presente affare contenzioso anche dell’amministrazione statale in questione, chiamata a replicare in ordine a censure, mosse dalla ricorrente, comunque incidenti sulla legittimità di un atto da essa emesso, ancorché avente carattere endoprocedimentale.
Nel merito, parte ricorrente avversa la determinazione dirigenziale con la quale veniva comminata la decadenza di essa dalla concessione relativa alla gestione dell’impianto sportivo, di proprietà comunale, di via dell’Arcadia n. 100.
Il provvedimento avversato presenta carattere pluristrutturato, in quanto riconnette la decadenza dal rapporto concessiorio ad una pluralità di ragioni, alcune delle quali afferenti l’irregolarità edilizia delle opere eseguite dalla ricorrente sull’area pubblica in questione, altre concernenti il mancato pagamento di oneri concessori e rate del finanziamento, garantito da Roma Capitale e concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo, altre ancora, infine, relative all’asserito irregolare affidamento di alcune aree dell’impianto in questione a soggetti terzi.
Tali contestazioni vengono tutte fatte oggetto di altrettante censure contenute nell’atto di ricorso nessuna delle quali, tuttavia, persuade il Collegio.
Quanto al primo ed al secondo mezzo, essi sono spesi dalla ricorrente per dolersi delle irregolarità edilizie riscontrate dall’amministrazione resistente e già fatte oggetto, peraltro, di un provvedimento declaratoria di inefficacia di SCIA presentata ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 (gravato con ricorso recante RG n. 6698/2016 chiamato in decisione anch’esso all’udienza pubblica del 19.7.2023) e di una determinazione dirigenziale contenente un ordine di demolizione adottata in base all’art. 35, d.P.R. cit. (impugnata con ricorso RG n. 768/2022, anch’esso chiamato in decisione nel corso della medesima udienza).
In proposito, si osserva che, con la nota n. 18274 dell’11.03.2016, il Municipio VIII di Roma Capitale dichiarava inefficace la SCIA per accertamento di conformità prot. CM/32683 dell’12.05.2015 presentata dalla ricorrente per sanare “ varianti in corso d’opera della distribuzione interna senza aumento della superficie utile lorda, modifiche parziali delle sistemazioni esterne per ragioni funzionali e modifica del muro di cinta con riduzione delle sue dimensioni, del suo peso e posa di nuovi pannelli in grigliato keller ”, ritenendo, in conclusione, insussistente il requisito della ‘doppia conformità in relazione all’edificio ‘bar-ristorante’ (la cui previgente destinazione d’uso, in base ai titoli autorizzativi rilasciati, era di ‘bar-sala multimediale’), nonché in relazione ai 4 campi da paddle (essendo stato originariamente assentito, in luogo di questo, un campo da calcetto) e all’edificio spogliatoio (in origine pertinenziale al campo di calcetto e, a seguito delle modifiche esecutive compiute dalla ricorrente, divenuto a servizio dell’edificio ristorante e dei campi da paddle).
Con determinazione dirigenziale num. rep. CM/1835/2021 del 19/10/2021, num. prot. CM/92420/2021 del 19/10/2021, invece, il medesimo ufficio municipale – preso atto che su di un impianto sportivo di proprietà comunale affidato in regime di concessione alla società ricorrente, erano emerse, a seguito di sopralluogo tenutosi il 12.1.2021, sostanziali difformità rispetto ai titoli abilitativi rilasciati – intimava, entro 45 giorni, la rimozione, ai sensi degli artt. 35, d.P.R. n. 380/2001 e 21, L.R. n. 15/2008, delle opere edilizie abusivamente realizzate.
Dal verbale del sopralluogo del 12.1.2021 emergeva, infatti, che, rispetto all’ultimo titolo edilizio assentito – costituito dalla nota prot. n. 6004/RM2009 del Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “ Roma 2009 ”, a sua volta recante integrazioni al provvedimento di raggiunta intesa n. 3650/RM2009 – sussistevano le seguenti difformità:
- realizzazione di 4 campi da padel al posto del campo di calcetto;
- realizzazione di un volume mediante uso di container di dimensioni 6,20x2,40 m con altezza 2,89 m, ed adiacente tettoia di dimensioni 2,48x7,00 m di altezza 2,89 m;
- volume a servizio del campo di calcetto (oggi adibito a padel) difforme per distribuzione interna e destinazione d'uso in quanto risultava ospitare spogliatoi, archivio, magazzino e cella frigorifera;
- volume bar/sala multimediale difforme per distribuzione interna e destinazione d'uso in quanto risultava essere stato realizzato un bar/ristorante affidato alla società “ Roadhouse Grill Roma ” s.r.l.. Inoltre il ristorante risultava accessibile mediante cancello pedonale direttamente da via Cristoforo Colombo e dall'adiacente area destinata a parcheggio;erano state installate insegne dell'attività di ristorazione che esercitava in maniera indipendente anche al di fuori degli orari dell'impianto sportivo e con clientela non appartenente ai soci/utilizzatori dell'impianto in violazione all'art. 4 del DM 564/1992 come rilevato dal SUAP del Municipio VIII con nota prot. CM/36301 del 10/05/2005;
- la scala di collegamento fra il volume a servizio del campo di calcetto (oggi adibito a padel) e il volume bar/sala multimediale era stata coperta con tettoia metallica e plexiglass sia in copertura che sui lati;
- sul perimetro esterno del bar/sala multimediale era stato ricavato un percorso chiuso in pannelli bilaminati ed infissi in alluminio confinando all'interno la valvola del gas;
- sull'area parcheggio lato Via dei Georgofili, era stato allestito uno spazio gioco con canestri rimovibili i cui contrappesi erano stati realizzati con taniche di acqua o vasi di fiori appoggiati in pedana;
- la sistemazione dell'area esterna risultava difforme per la mancata realizzazione delle pensiline circolari e delle sedute;
- l'installazione di recinzione di altezza 1,20 m che delimitava un'area giochi per bambini, l'allestimento di area di servizio al pubblico con tavoli, sedie ed ombrelloni, realizzata su pavimentazione di tipologia differente. Risultava inoltre realizzata, all'ingresso del volume principale dell'impianto, una tettoia in legno lamellare di forma semicircolare di ingombro massimo 1,55x4,10 m sostenuta da pilastri 16x16 cm;
- nello spazio d'ingresso del volume principale erano stati realizzati: spazio di potenziamento muscolare perimetrato da partizioni basse, box con materiale sportivo a supporto dell'attività di basket, bar. I volumi risultavano perimetrati, ma aperti sulla sommità;risultava un aumento di volumetria in corrispondenza del disimpegno rampa di accesso agli spogliatoi di dimensione 1,80x7,70 m ed altezza variabile 2,40-2,70 m;
- nel sottoscala era stato realizzato un volume allestito con n. 2 docce, 1 wc e 1 lavandino. Inoltre, gli spogliatoi a piano rialzato risultavano divisi da una partizione scorrevole;
- infine, lo spazio "attività ludiche" ospitava macchinari di potenziamento muscolare e presentava all'ingresso una spalletta muraria più lunga;risultava la realizzazione di un volume adiacente il lato lungo del campo di basket in uso, (non visionato all'interno per verificarne distribuzione e destinazione d'uso). Il volume in questione risultava costituito da un basamento realizzato in muratura su cui era stato posato un grigliato tipo keller tamponato con plexiglass e legno con alcuni infissi, copertura in legno e ferro appoggiata su struttura metallica.
A parere della ricorrente, entrambi i provvedimenti sarebbero viziati in quanto non avrebbero tenuto conto che, con nota prot. n. 8722/RM2009 del 17.4.2012, l’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – subentrata al Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto “ Roma 2009 ” in forza dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854/2010, la quale prevedeva che “ L'Unità Tecnica di Missione di cui al comma 1 svolge altresì ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente allo svolgimento del grande evento "Mondiali di Nuoto Roma 2009 ” – avrebbe dichiarato il progetto in stralcio presentato il 6.2.2012 dalla ricorrente conforme al progetto generale già autorizzato con i provvedimenti n. 3650/RM2009 e 6004/RM2009 del Commissario delegato, posizione questa, a suo avviso, ribadita con la nota prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012, con la quale la citata Unità tecnica avrebbe confermato “ che il nuovo progetto generale suddiviso in n. 2 lotti è conforme al progetto esecutivo generale validato in data 15.07.2009 ”, e attestato “ l’idoneità dei singoli lotti a costituire anche in considerazione delle modifiche e variazioni di destinazione d’uso progettuali approvate, parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento ”.
Al riguardo, osserva però il Collegio come, per effetto dell’art. 5 del d.l. 7.9.2001, n. 343 (contenente “ Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile ”), conv. in l. 9.11.2001, n. 401, al novero degli eventi di protezione civile al ricorrere dei quali, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 225/1992, il Presidente del Consiglio dei Ministri può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, per la cui attuazione avvalersi anche di commissari delegati, novero originariamente limitato alle “ calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ”, ha aggiunto “ altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio ” precisando altresì, all’art.