TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-08-08, n. 202313201
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 13201/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05244/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5244 del 2022, proposto da
“ Polisportiva Città Futura ” s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Greco e Daniele Immediato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM IT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per la Valorizzazione degli Anniversari Nazionali, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. rep. EA/12/2022 del 03/03/2022; n. prot. EA/1973/2022 del 03/03/2022, adottata da OM IT - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda - Direzione Sport - U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva - P.O. Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo degli impianti sportivi capitolini in concessione - Municipio VIII, avente ad oggetto “ Decadenza della concessione alla S.S. D. a r. l. Polisportiva Città Futura A.D. ed intimazione al rilascio dell'Impianto Sportivo di proprietà capitolina sito in OM Via dell'Arcadia, 108 (Cod. S.I.S. 8/4) ”, trasmessa con nota prot. EA/2022/0001990 del 03/03/2022, adottata da OM IT - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda - Direzione Sport - U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, avente ad oggetto “ Impianto Sportivo di proprietà capitolina sito in OM, Via dell'Arcadia 108 – (S.I.S. 8/4). Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 12 del 03/03/2022 prot. n. EA/1973 pari data ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi comprese, per quanto occorrer possa, il verbale di sopralluogo del 12.1.2021 (prot. EA/225) e la comunicazione prot: EA20210002371 dell'1/3/2021 inviata dal Dipartimento dello Sport
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM IT e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, la società polisportiva ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale, meglio specificata in premessa, assunta il 3.3.2022 dal Dipartimento Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di OM IT recante declaratoria di decadenza della medesima dalla concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in OM alla via dell’Arcadia, n. 108, decadenza dal rapporto concessorio comminata dall’amministrazione capitolina sulla scorta di una serie di asserite inadempienze, di carattere economico (mancato pagamento di rate di mutuo, oneri concessori e canoni), edilizio (realizzazione di opere in difformità dai titoli edilizi rilasciati), nonché afferenti la sottoscrizione di contratti di locazione dei locali di proprietà comunale in asserita violazione della disciplina regolamentare sulla concessione degli impianti sportivi appartenenti a OM IT ed il mancato pagamento di oneri previdenziali obbligatori.
In punto di fatto, la società ricorrente premetteva quanto segue.
Ella, concessionaria dell’impianto sportivo in questione sin dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, in occasione dei Campionati mondiali di nuoto previsti in OM per il 2009, aveva sottoposto all’approvazione del Commissario delegato per lo svolgimento del suddetto evento un progetto di implementazione dell’impianto in questione che riceveva l’assenso del predetto Commissario con nota prot n. 3650/RM2009 del 17.9.2008, poi integrata dal successivo provvedimento del 12.6.2009, prot. n. 6004/RM 2009.
Gli atti di assenso in questione, rammentava la ricorrente, venivano assunti dalla struttura commissariale operante in forza dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005 – successivamente modificata dall’ordinanza n. 3508/2006 – la quale, in esecuzione della previsione normativa contenuta nell’art. 5, comma 5-bis, del d.l. n. 343/2001 (conv. in l. n. 401/2001) – era competente a definire gli interventi occorrenti per l’adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti funzionali allo svolgimento dei Mondiali, incluso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Al citato Commissario subentrava, per effetto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3.3.2010, apposita Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente, tra l’altro, a curare ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento « Mondiali di nuoto OM 2009 >> ivi inclusa, a giudizio della ricorrente, l’assenso da fornire ad eventuali modifiche dei progetti illo tempore presentati per l’adeguamento delle strutture interessate dall’evento sportivo in questione.
La sostenibilità del progetto di implementazione dell’impianto proposto dalla ricorrente si sarebbe fondata sul rilascio di una fideiussione, da parte del comune di OM, presso l’Istituto per il Credito Sportivo, di importo pari a 5 milioni e 500 mila Euro, impegno la cui assunzione veniva autorizzata con deliberazione della Giunta Capitolina adottata nella seduta del 6.10.2010.
L’anno seguente tuttavia (2011), l’amministrazione resistente comunicava che l’importo della garanzia personale erogata da OM IT non avrebbe potuto superare i 2 milioni di Euro.
Al fine di adeguare il progetto originariamente presentato al mutato contesto economico-finanziario, la società ricorrente sottoponeva all’approvazione dell’Unità tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un nuovo progetto recante lo stralcio di talune opere, non più compatibili con la ridotta garanzia assicurata dall’amministrazione capitolina e, con nota prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012, a parere della ricorrente, l’Unità tecnica di missione avrebbe autorizzato il nuovo progetto dichiarandone altresì la conformità al progetto generale già autorizzato con i provvedimenti n. 3650/RM2009 e 6004/RM2009.
Di più, sempre secondo la ricorrente, con la nota prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012, indirizzata al Dipartimento capitolino per lo Sport, la citata Unità tecnica avrebbe confermato “ che il nuovo progetto generale suddiviso in n. 2 lotti è conforme al progetto esecutivo generale validato in data 15.07.2009 ”, e attestato “ l’idoneità dei singoli lotti a costituire anche in considerazione delle modifiche e variazioni di destinazione d’uso progettuali approvate, parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento ”.
Veniva rilasciata la fideiussione richiesta, per un importo di 2 milioni di Euro e, nel 2014, prendevano avvio i lavori in questione, conclusisi con certificazione di collaudo rilasciata il 3.11.2015 da tecnico individuato tra quelli abilitati a tale scopo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Seguivano carteggi interni all’amministrazione di OM IT (e tra questa e l’Agenzia delle Entrate) volti all’acquisizione delle opere realizzate e all’accatastamento delle stesse, nei quali più volte, a dire della ricorrente, la parte pubblica avrebbe manifestato di essere pienamente a conoscenza della consistenza degli interventi compiuti e della loro conformità al progetto stralcio approvato dall’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dopo aver, poi, sinteticamente dato conto degli altri giudizi pendenti nei confronti di OM IT e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla conformità edilizia delle opere realizzate, la ricorrente passava ad illustrare le vicende intercorse con l’Istituto per il Credito Sportivo e successive al rilascio della fideiussione da 2 milioni di Euro, avvenuto previa sottoscrizione di due contratti di mutuo (B/29461 e B/41601).
Con nota prot. EA/4230 del 3.4.2019, l’Istituto per il Credito Sportivo comunicava la risoluzione dei contratti in questione e, successivamente, notificava decreto ingiuntivo per la somma non pagata, decreto opposto dalla Polisportiva ricorrente ed oggetti di due contenziosi dinanzi al Tribunale ordinario di OM (RG n. 65353/2019 ed RG n. 66378/2019) non ancora conclusisi ma, nel corso dei quali, il g.o. aveva negato la provvisoria esecutività del decreto monitorio richiesta dall’Istituto opposto.
Inoltre, sempre a giudizio della ricorrente, la morosità in questione sarebbe stata cagionata anche dalla condotta di OM IT che, nonostante gli inviti in tal senso dell’Istituto per il Credito Sportivo, avrebbe sempre negato il proprio consenso ad una rinegoziazione dei rapporti di mutuo.
Da ultimo, sempre secondo la polisportiva, OM IT si sarebbe rifiutata di prendere in considerazione una modifica dell’assetto societario della ricorrente che, mediante l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale, avrebbe consentito una più agevole definizione dei mancati pagamenti posti alla base, tra gli altri aspetti, della decadenza dalla concessione quivi contestata.
Rammentato che, nella struttura in questione, è stata avviata un’attività di somministrazione alimenti e bevande in forza di SCIA presentata il 28.12.2015 e premessa ancora la richiesta di sospensione e di riunione del presente gravame con gli altri proposti dalla medesima ricorrente nei confronti di OM IT e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la polisportiva “ Città Futura ” passava, adesso, ad illustrare i