TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-06-21, n. 201900880
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Pubblicato il 21/06/2019
N. 00880/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2015, proposto da C A d C G &C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P D M in Bari, via Maggiore Turitto, 3;
contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Bari, via S. Lioce, 52;
nei confronti
D G, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Commissario straordinario del Comune di Trani, adottata con i poteri di giunta, n. 61 del 14.4.2015 di “Disapplicazione e revoca delle delibere di G.M. nn. 280 del 24.07.2000 e 158 del 22.05.2002, relative alle Agenzie di pompe funebri nel territorio comunale”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il consigliere G A e udito l’avv. M C, per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società C A d C G &C., che agisce nel settore delle onoranze funebri con sede nella città di Trani, ha impugnato la delibera del Commissario straordinario del Comune di Trani, adottata con i poteri di giunta, n. 61 del 14 aprile 2015 di “Disapplicazione e revoca delle delibere di G.M. nn. 280 del 24.07.2000 e 158 del 22.05.2002, relative alle Agenzie di pompe funebri nel territorio comunale”.
Tale delibera comporta la soppressione del limite quantitativo al rilascio delle licenze ex articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella misura di una ogni 25.000 abitanti.
Nella memoria di replica prodotta in data 28 maggio 2019, la società evidenzia che è intervenuta la “cessazione della materia del contendere atteso che il ricorrente, come confermato dall’Amministrazione resistente, ha ottenuto in via amministrativa (giusta delibera di Consiglio Comunale n. 66/2018 del 27.10.2018) quanto invocato in ricorso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite”;ciò perché la nuova delibera (peraltro non depositata) avrebbe ripristinato il tetto previsto per il numero di licenze.
La parte inoltre fa presente di aver impugnato lo stesso atto con il ricorso R.G. n. 312/2019.
L’insieme di queste circostanze induce a ritenere venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.