TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300143
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 00143/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Via della Posta n. 16, 39100 Bolzano;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

per l'accertamento

in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di bilinguismo nella misura prevista per il cosiddetto Patentino “B2” e la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza tra l'indennità di bilinguismo corrispondente all'attestato B2 del QCER e quella corrispondente all'attestato B1 del QCER (ex patentino “C”), erogata dal -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il consigliere F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, del suo diritto a percepire l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23.10.1961, n. 1165, nella misura di cui all’art. 35 DPR 16.4.2009, n. 51, per l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) B2 (ex patentino B), a partire dal mese di -OMISSIS-;
chiede, inoltre, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in proprio favore della differenza tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B2 (ex patentino B) e quella, effettivamente percepita, corrispondente all’attestato B1 (ex patentino C), maggiorata di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo e il favore delle spese di lite.



2. In fatto espone, a tal fine, fornendo al riguardo prova documentale:

- di essere stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS- e di aver conseguito il grado di -OMISSIS- in data -OMISSIS- (cfr. doc. 1 del ricorrente);

- di aver conseguito, in data -OMISSIS-, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) di livello B2 (ex patentino B), corrispondente al diploma di -OMISSIS- (cfr. doc. 2 del ricorrente);

- che con il d.lgs. 29.5.2017, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22.6.2017, sono stati modificati i requisiti di accesso dall’esterno per l’arruolamento dei carabinieri, previsti dal Codice dell’Ordinamento Militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, richiedendosi ora il diploma di -OMISSIS- (art. 22, comma 1, lettera b)), cui corrisponde l’attestato di conoscenza linguistica B2 (ex attestato B).



3. Si è costituita l’Amministrazione evocata in giudizio, la quale con successiva memoria ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, argomentando sul fatto che il ricorrente possedeva l’attuale grado in forza di un procedimento interno per la partecipazione al quale non era stato richiesto il possesso del diploma d’-OMISSIS-. Di conseguenza, per l’accesso all’attuale posizione ricoperta dal ricorrente era sufficiente il possesso del -OMISSIS-, a cui corrisponde l’indennità parametrata all’attestato B1, corrispondente all’ex patentino C.



4. All’udienza pubblica del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso è fondato.



2. Considerata la modifica apportata all’art. 707 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, dall’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 95/2017, in seguito alla quale per l’arruolamento dei carabinieri è ora richiesto il diploma d’-OMISSIS-, il ricorrente chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato linguistico B2 del QCER (ex patentino di bilinguismo B);
sostiene la propria pretesa sul principio di corrispondenza tra il livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto dalla norma novellata per l’accesso alla funzione ricoperta, principio che desume dalla disciplina in materia di bilinguismo nel pubblico impiego in Provincia autonoma di Bolzano.



3. Si oppone l’Amministrazione resistente, che assume come, ai fini della determinazione dell’indennità di bilinguismo spettante al ricorrente, rilevi il -OMISSIS-, richiesto, quale requisito d’accesso al grado, nel momento in cui lo ha conseguito e non il titolo di studio superiore attualmente prescritto per la medesima funzione. Pertanto, correttamente gli sarebbe stata corrisposta l’indennità di bilinguismo per il patentino ex C, corrispondente al titolo di studio richiesto per la funzione all’epoca in cui il ricorrente vi ebbe accesso.



4. Il quadro giuridico che fa da sfondo alla vicenda è stato analiticamente ricostruito, nella sua dimensione diacronica e nelle ragioni storiche che ne hanno determinato l’evoluzione, nelle sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021 di questo TRGA, entrambe passate in giudicato, nonché nelle successive n. 253/2022, 254/2022, 255/2022, 269/2022 e 134/2023.

Il Collegio non vede alcun motivo per discostarsi da questi precedenti, ai quali ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. e per osservanza del canone di sinteticità, di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm., fa ampio rinvio.

4.1. È sufficiente ricordare qui, in sintesi, che, per ragioni che affondano nel principio di tutela delle minoranze linguistiche e di parità tra i gruppi etnici, l’art. 1, del d.P.R. n. 752/1976, prescrive “la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio” quale “ requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano” (comma 1).

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