TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300143
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 00143/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Via della Posta n. 16, 39100 Bolzano;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

per l'accertamento

in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di bilinguismo nella misura prevista per il cosiddetto Patentino “B2” e la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza tra l'indennità di bilinguismo corrispondente all'attestato B2 del QCER e quella corrispondente all'attestato B1 del QCER (ex patentino “C”), erogata dal -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il consigliere F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, del suo diritto a percepire l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23.10.1961, n. 1165, nella misura di cui all’art. 35

DPR

16.4.2009, n. 51, per l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) B2 (ex patentino B), a partire dal mese di -OMISSIS-;
chiede, inoltre, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in proprio favore della differenza tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B2 (ex patentino B) e quella, effettivamente percepita, corrispondente all’attestato B1 (ex patentino C), maggiorata di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo e il favore delle spese di lite.

2. In fatto espone, a tal fine, fornendo al riguardo prova documentale:

- di essere stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS- e di aver conseguito il grado di -OMISSIS- in data -OMISSIS- (cfr. doc. 1 del ricorrente);

- di aver conseguito, in data -OMISSIS-, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) di livello B2 (ex patentino B), corrispondente al diploma di -OMISSIS- (cfr. doc. 2 del ricorrente);

- che con il d.lgs. 29.5.2017, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22.6.2017, sono stati modificati i requisiti di accesso dall’esterno per l’arruolamento dei carabinieri, previsti dal Codice dell’Ordinamento Militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, richiedendosi ora il diploma di -OMISSIS- (art. 22, comma 1, lettera b)), cui corrisponde l’attestato di conoscenza linguistica B2 (ex attestato B).

3. Si è costituita l’Amministrazione evocata in giudizio, la quale con successiva memoria ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, argomentando sul fatto che il ricorrente possedeva l’attuale grado in forza di un procedimento interno per la partecipazione al quale non era stato richiesto il possesso del diploma d’-OMISSIS-. Di conseguenza, per l’accesso all’attuale posizione ricoperta dal ricorrente era sufficiente il possesso del -OMISSIS-, a cui corrisponde l’indennità parametrata all’attestato B1, corrispondente all’ex patentino C.

4. All’udienza pubblica del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Considerata la modifica apportata all’art. 707 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, dall’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 95/2017, in seguito alla quale per l’arruolamento dei carabinieri è ora richiesto il diploma d’-OMISSIS-, il ricorrente chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato linguistico B2 del QCER (ex patentino di bilinguismo B);
sostiene la propria pretesa sul principio di corrispondenza tra il livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto dalla norma novellata per l’accesso alla funzione ricoperta, principio che desume dalla disciplina in materia di bilinguismo nel pubblico impiego in Provincia autonoma di Bolzano.

3. Si oppone l’Amministrazione resistente, che assume come, ai fini della determinazione dell’indennità di bilinguismo spettante al ricorrente, rilevi il -OMISSIS-, richiesto, quale requisito d’accesso al grado, nel momento in cui lo ha conseguito e non il titolo di studio superiore attualmente prescritto per la medesima funzione. Pertanto, correttamente gli sarebbe stata corrisposta l’indennità di bilinguismo per il patentino ex C, corrispondente al titolo di studio richiesto per la funzione all’epoca in cui il ricorrente vi ebbe accesso.

4. Il quadro giuridico che fa da sfondo alla vicenda è stato analiticamente ricostruito, nella sua dimensione diacronica e nelle ragioni storiche che ne hanno determinato l’evoluzione, nelle sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021 di questo TRGA, entrambe passate in giudicato, nonché nelle successive n. 253/2022, 254/2022, 255/2022, 269/2022 e 134/2023.

Il Collegio non vede alcun motivo per discostarsi da questi precedenti, ai quali ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. e per osservanza del canone di sinteticità, di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm., fa ampio rinvio.

4.1. È sufficiente ricordare qui, in sintesi, che, per ragioni che affondano nel principio di tutela delle minoranze linguistiche e di parità tra i gruppi etnici, l’art. 1, del d.P.R. n. 752/1976, prescrive “la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio” quale “ requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano” (comma 1).

4.2. A mente del successivo art. 4, gli attestati di conoscenza delle due lingue, “ riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie, comunque denominate, che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” , sono i seguenti:

1) licenza di scuola elementare, ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex patentino D);

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex patentino C);

3) diploma di istituto di -OMISSIS-, ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex patentino B);

4) diploma di laurea, ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex patentino A).

4.3. Il principio di corrispondenza tra livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione amministrativa si evince, oltre che dalla richiamata disposizione, che, come s’è visto, richiede la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, anche dal successivo art. 4, comma 6, in tema di passaggio a funzioni superiori. La disposizione, infatti, così recita: “ La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l’accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio”.

La norma, in altri termini, chiarisce che, in caso di passaggio a una funzione superiore, vi deve essere sempre una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere a quella funzione e il livello di conoscenza delle due lingue previsto per esercitare la relativa funzione.

4.4. Per quanto attiene ai profili inerenti al computo dell’indennità c.d. di bilinguismo, laddove la normativa ne preveda la corresponsione, i successivi commi quarto e quinto della medesima disposizione precisano che, nel caso in cui l’attestato di conoscenza delle due lingue posseduto sia di livello inferiore rispetto a quello richiesto per la funzione ricoperta, essa va determinata in base al grado dell’attestato posseduto e non alla funzione ricoperta;
quando, invece, l’attestato posseduto è di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso alla funzione, l’indennità va calcolata con riferimento all’attestato di conoscenza della lingua richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione stessa.

4.5. Ricapitolando: l’accesso al pubblico impiego in Provincia di Bolzano richiede l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel grado corrispondente a quello del titolo di studio prescritto per l’accesso alla funzione ed è remunerato con un’indennità detta di bilinguismo, modulata in ragione del grado dell’attestato medesimo, salvi i casi di discrasia tra titolo di studio richiesto per l’accesso e grado dell’attestato in concreto posseduto;
in tali casi, infatti, l’indennità di bilinguismo corrisponde all’attestato posseduto, se inferiore a quello richiesto per l’accesso, oppure, nel caso inverso, in cui l’attestato di bilinguismo posseduto sia superiore al titolo di studio richiesto per l’accesso, l’indennità è determinata tenendo conto del grado dell’attestato corrispondente al titolo di studio d’accesso.

4.6. Così chiariti i principi che vengono in rilievo nella vicenda all’esame, è agevole affermare, sulla scia della giurisprudenza pronunciatasi al riguardo, come la normativa in materia di bilinguismo nel pubblico impiego nella Provincia di Bolzano sia improntata all’incentivazione delle relative competenze linguistiche, quale presupposto imprescindibile per la tutela della minoranza linguistica, radicato nell’art. 6 della Costituzione, e per l’affermazione del principio della parità nell’uso delle lingue italiana e tedesca, che della prima è l’immediata emanazione. Per tale ragione il possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue - oltre a essere, al pari del titolo di studio, requisito per l’accesso all’impiego pubblico secondo un meccanismo di corrispondenza del grado dell’attestato medesimo a quello del titolo di studio richiesto - è remunerato, nei casi previsti dalla legge, con un’indennità, detta di bilinguismo, che varia in ragione del grado dell’attestato posseduto e comunque non può superare quella prevista per il grado dell’attestato corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione.

4.7. In virtù della sua natura incentivante, l’indennità in questione ha un’impronta dinamica, al limite svincolata dai requisiti d’accesso all’impiego richiesti dalla normativa al momento in cui il dipendente ha, in concreto, avuto accesso alla funzione. Essa varia, in altri termini, in ragione della modifica dei requisiti d’accesso e dell’eventuale acquisizione, nel corso della carriera, di attestati linguistici di grado maggiore, con l’unico limite che non può superare quella prevista per il grado di attestato linguistico corrispondente, al momento della corresponsione mensile, al titolo di studio richiesto per l’accesso.

4.8. Questa sua natura dinamica, slegata dalla situazione, in termini di requisiti prescritti, esistente al momento dell’accesso alla funzione, trova, del resto, il proprio fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza, il quale non tollera che due impiegati pubblici che ricoprono e svolgono la medesima funzione e siano entrambi in possesso, per svolgerla adeguatamente (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 752/1976), dell’attestato di conoscenza delle due lingue nel medesimo grado, pur a fronte dell’identica conoscenza linguistica utilizzata per il “buon andamento del servizio”, siano remunerati, in maniera differente, in ragione della sola circostanza accidentale, inidonea a giustificare un trattamento impari, di aver avuto accesso alla funzione in momenti diversi, caratterizzati da diversi requisiti d’accesso.

4.9. Non può, pertanto, il Collegio condividere la tesi dell’Amministrazione resistente, posto che essa, irrigidendo l’interpretazione in una visione statica, anziché dinamica, del rapporto d’impiego, valorizza il solo momento dell’accesso alla funzione, trasmodando in inaccettabili diseguaglianze tra soggetti che esercitano il medesimo servizio, con le medesime capacità linguistiche, della cui remunerazione qui si tratta.

Una simile interpretazione nega, di fatto, la logica incentivante all’apprendimento delle due lingue italiana e tedesca, connaturata alla disciplina sul bilinguismo nel pubblico impiego, e va, perciò, disattesa.

4.10 Inoltre, osserva il Collegio che, volendo circoscrivere – in forza della qui denegata interpretazione testuale e restrittiva proposta dalla difesa dell’Amministrazione - l’applicazione del citato comma 5, dell’art. 1, D.P.R. 752/1976, introdotto con l’art. 22 del d.lgs. 09.09.1997, n. 354, (“ Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l‘accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa”), ai soli casi di accesso dall’esterno e non anche ai casi di avanzamento di carriera a seguito di concorsi interni, si dovrebbe necessariamente applicare a queste ultime ipotesi la disciplina di cui al precedente comma 4, la quale prevede appunto la corresponsione dell’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato posseduto, il quale nel caso in esame corrisponde all’ex patentino B.

5. Quanto esposto consente di concludere, per quanto interessa il caso all’esame, che l’indennità di bilinguismo spettante al pubblico dipendente va determinata in ragione del grado dell’attestato linguistico da lui posseduto (cd. patentino B), coincidente con quello richiesto, secondo la normativa novellata, per l’accesso alla funzione ricoperta.

5.1 È quindi del tutto irrilevante la circostanza che il bando di concorso interno, in forza del quale l’odierno ricorrente ha conseguito il ruolo oggi ricoperto, non avesse previsto, tra i requisiti di partecipazione, alcun titolo di studio, né avesse introdotto nuovi criteri per l’attribuzione dell’indennità di bilinguismo, rilevando solo il requisito d’accesso dall’esterno, individuato dal COM nel possesso del diploma d’-OMISSIS-, cui corrisponde – si ripete – il patentino di bilinguismo ex B.

6. Riassumendo quanto sin qui esposto e con rinvio agli arresti giurisprudenziali sopra richiamati: spettava al ricorrente, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, che ha introdotto il diploma d’-OMISSIS- quale requisito d’accesso alla funzione ricoperta, l’indennità di bilinguismo per il corrispondente c.d. patentino ex B, da questi conseguito sin dal -OMISSIS-.

L’art. 22, del d.lgs. n. 95/2017 e successivamente l’art. 7 del d.lgs. 126/2018, infatti, hanno modificato i requisiti di accesso dall’esterno alla carriera di carabiniere previsti dall’art. 707 del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, richiedendo per gli arruolamenti volontari “ il diploma di -OMISSIS- che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario ”.

Poiché, dunque, sono stati modificati i requisiti di accesso alla carriera di carabiniere, prevedendo ora come necessario il diploma di -OMISSIS-, e considerato il principio – sopra ricordato - della corrispondenza fra titolo di studio e livello di conoscenza delle due lingue richiesti per esercitare la relativa funzione, il livello di conoscenza delle due lingue preteso per la funzione ricoperta dal ricorrente è ora il B2 secondo il QCER (quadro comune europeo di riferimento), ossia l’ex patentino B.

Il ricorrente, che ne è pacificamente in possesso, ha, dunque, il diritto di percepire le differenze tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B2 (ex B) e l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B1 (ex C) da lui effettivamente percepita, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017.

7. Le domande del ricorrente a che venga accertato da questo Giudice, in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, (a) il suo diritto a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato B2 QCER (ex B) a partire dal 7.7.2017;
(b) il suo diritto a vedersi corrisposte, a partire dalla stessa data, le differenze mensili tra l’indennità di bilinguismo di sua spettanza e quella di fatto percepita, con la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento dei relativi importi, dalla data di maturazione al saldo, con le maggiorazioni di legge, vanno accolte.

8. Per quanto riguarda la misura di detta indennità, l’art. 35 (indennità di bilinguismo) del d.P.R. n. 51/2009, di recepimento del provvedimento di concertazione per le forze di polizia a ordinamento militare, che disciplina la corresponsione dei nuovi stipendi, prevede l’incremento dell’indennità speciale di seconda lingua per l’attestato ex B (ora B2 secondo il QCER) nella misura mensile lorda di € 14,34.

L’indennità di bilinguismo, già rideterminata dall’articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 140/2001, in lire 340.000 (€ 175,60) e tenuto conto di detto aumento, ammonta attualmente, per l’attestato ex B, a € 189,94, mentre quella per l’attestato ex C ammonta a € 151,97 (lire 272.000 = € 140,48 + aumento di € 11,49).

La differenza tra quanto pagato al ricorrente e quanto a lui spettante corrisponde, dunque, a € 37,97 mensili lordi. Tale importo differenziale spetta al ricorrente a partire dal mese di -OMISSIS- sino a marzo 2023 (la domanda è stata introitata per la decisione in data 19 aprile 2023), per un totale di € 2.619,93 lordi. Sono da aggiungere le ulteriori differenze mensili dal marzo 2023 sino al deposito della sentenza, avendo il ricorrente chiesto la condanna anche per le maggiori somme dovute in corso di causa.

8.1 Sulle somme liquidate in favore del dipendente spetta la corresponsione degli accessori (cfr. art. 429 c.p.c. e Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13573/2016), da calcolarsi con le modalità previste dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che richiama l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (cfr. C.d.S., Sez. II, sentenze n. 6765/2021 e n. 4048/2020;
Sez. IV, sentenza n. 3254/2015;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, sentenze n. 11407/2021 e Sez. I, n. 8812/2021), fino alla data dell’effettivo pagamento (in termini Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 18/2011).

8.2 Le spese di lite sono da imputare all’Amministrazione della Difesa intimata, secondo l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate nella misura stabilita nel seguente dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del carattere seriale della vertenza.

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