TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-09-20, n. 201207939
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N. 07939/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05862/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5862 del 2001, proposto da C D, rappresentato e difeso dall'avv. E G, e con domicilio eletto presso il dott. G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del diniego reso nel provvedimento dell'Ispettorato di sanità della Marina militare-Commissione medica di seconda istanza, di cui al processo verbale numero 255/2000 del 7 novembre 2000, con il quale si giudicava che le lesioni riportate dal militare durante il suo servizio di leva dal 5 settembre 1994 al 31 agosto 1995 non erano dipendenti da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 30 maggio 2012 il cons. G L;
Uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Considerato che con ordinanza n. 3679 del 04/06/01 l’istanza cautelare è stata accolta "per disporre una nuova visita di appello, non limitata all'esame cartolare, e con la presenza di un medico di fiducia del ricorrente";
Considerato la memoria depositata dal ricorrente il 13/10/11 riferisce (peraltro senza allegare gli atti e senza ulteriori precisazioni) che la nuova visita di appello disposta dal provvedimento cautelare è stata eseguita presso l'Ispettorato di sanità della Cecchignola "con la prevedibile conclusione di conferma del parere già espresso” con l'atto impugnato;
Considerato che la nuova visita di appello – la quale appare aver sanato un vizio procedimentale rilevato nel ricorso e nel provvedimento cautelare del T.a.r. - non risulta ritualmente contestata;
Considerato che pertanto il ricorso risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non risultando impugnato (e risultando ormai inoppugnabile) un atto ulteriore conforme a prospettazione in ricorso e comunque decisivo per la presente controversia;
Ritenuto peraltro che la virtuale parziale soccombenza di entrambe le parti concreti giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio.