TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2016-12-21, n. 201608218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2016-12-21, n. 201608218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608218
Data del deposito : 21 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2016

N. 12685/2016 REG.RIC.

N. 08218/2016 REG.PROV.CAU.

N. 12685/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12685 del 2016, proposto da:


S D L, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police C.F. PLCRTD68E10F839F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;


contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Vincenzo Barbaro non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione e/o disapplicazione di ogni atto e procedimento amministrativo contrario,

della delibera del Consiglio Superiore dalla Magistratura nella seduta del 22 settembre 2016 (di cui alla nota CSM del 22 settembre 2016, prot. n. 17948/2016), nella parte in cui si limita la revoca della pubblicazione in vacanza degli incarichi di cui alla delibera del 7 luglio 2016 solo agli incarichi di vertice della Corte di Cassazione e non già a tutti i magistrati ordinari e, in particolare, all'incarico di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, della delibera del Consiglio Superiore dalla Magistratura nella seduta del 7 luglio 2016 (di cui alla nota CSM dell'11 luglio 2016, prot. n. 13296/2016), recante la pubblicazione degli uffici direttivi, ivi incluso quello di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria - vacanza 1 gennaio 2017 - Dott. S D L;

e, ove occorrer possa, l'elenco degli aspiranti alla funzione di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;

e previa rimessione di atti e parti alla Corte Costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 77, 97 e 107 Cost. dell'art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (conv. l. 24 giugno 2014,n. 144) e dell'art. 5 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 (conv. l. 25 ottobre 2016, n. 197), nella parte in cui si limita il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari solo agli incarichi di vertice (apicali, direttivi e direttivi superiori) presso la Corte di Cassazione, ovvero, previa disapplicazione in parte qua dell'art. 5 del D.L. n. 168/2016 per contrasto con il Diritto dell'Unione Europea e/o rimessione di atti e parti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazione dei principi di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro di cui all'art. 6 e 267 TFUE e artt. 2 e 6 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000;

e per l'accertamento, del diritto del Dott. S D L a rimanere in servizio come Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria sino al 31 dicembre 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, a prescindere dalle eccezioni in rito formulate dalla parte resistente, la domanda cautelare non risulta suscettibile di favorevole apprezzamento, considerato che la previsione di cui all’art. 5 del d.l. n. 168/2016, che ha previsto trattenimento in servizio per un ulteriore anno dei soli magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Corte di Cassazione e la Procura generale della medesima Corte non appare affetta dai censurati profili di incostituzionalità;

Ritenuto, in particolare, che merita condivisione quanto affermato di recente da questo Tribunale circa l’insussistenza del vizio di irragionevole disparità di trattamento, che presuppone l’omogeneità delle situazioni diversamente regolate dal legislatore, mentre nel caso di specie tale omogeneità non sussiste (cfr. la decisione T.A.R. Lazio, sez. I quater, 2 dicembre 2016 n. 12055, nonché l’ord. cautelare del Cons. Stato n. 5669 del 20 dicembre 2016, che ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia di detta sentenza);

Ritenuto che non appare fondata neppure la dedotta violazione dell’art. 107 della Costituzione, atteso che la novella legislativa intende rispondere all’esigenza, di natura organizzativa, di garantire la funzionalità di particolari uffici giudiziari e non di differenziare lo status di magistrati;

Ritenuto che neppure appare meritevole di accoglimento la censura relativa alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art 6 TFUE, alla Direttiva 2000/178/CE ed alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 6.11.2012, relativamente al rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori e al divieto di discriminazione in base all’età, attesa l’eccezionalità dell’istituto del trattenimento in servizio rispetto alla regola del collocamento a riposo;

Considerato, pertanto, di respingere la domanda cautelare, compensando tuttavia le spese della presente fase in ragione della novità della vicenda contenziosa;

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