TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2023-09-18, n. 202313877

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2023-09-18, n. 202313877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313877
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 13877/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11267/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11267 del 2023, proposto da S s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G L, M D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Z s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giovanni Corbyons, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;



per l’annullamento previa sospensione dei seguenti atti

Deliberazione n.13577 del 15/06/2023, della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con cui è stata aggiudicata alla controinteressata Z s.p.a, la gara a procedura aperta, autorizzata con deliberazione n.13353 del 19/12/2022, per acquisizione di una piattaforma applicativa per la gestione giuridica ed economica del personale INFN ed il servizio outsourcing Payroll, a lotto unico - rischi di interferenza pari ad € 0, di durata di 24 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi - CIG n° 957024827D, comunicata con nota del Responsabile del Servizio del 30 giugno 2023, inviata con pec di pari data; della stessa detta nota del 30 giugno 2023; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti ed in particolare: del Verbale n.9 della Commissione di gara del 05/05/2023 di proposta di aggiudicazione a Z S.p.A. della gara in questione e degli altri verbali ed atti di gara; della Nota Rup del 22/05/2023, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, in riscontro ad istanza in autotutela della ricorrente - inviata a mezzo Pec in data 5/5/2023 - con cui chiedeva l’esclusione della Z S.p.A. dalla gara e l’aggiudicazione della stessa al costituendo RTC composto dalla S S.p.A. (Mandataria) e dal Consulente del Lavoro Piercarmine Sapia (Mandante), dispone testualmente: “[…] che non sussistano i presupposti per escludere l’operatore economico Z S.p.A. dalla gara in oggetto”; - di tutti gli altri verbali ed atti di gara con particolare riferimento alla mancata esclusione della Z S.p.A. ed alla sua illegittima ammissione alla gara;

- se ed ove occorra, della lex specialis di gara, quindi del bando di gara, del capitolato tecnico, del disciplinare di gara delle condizioni contrattuali e della deliberazione n.13353 del 19.12.2022 della Giunta esecutiva che tali atti ha approvato, nella parte in cui si interpretino nel senso di ammettere la partecipazione alla selezione a società e/o operatori economici non costituiti nelle forme della società tra professionisti abilitati nel settore di pertinenza del bando; di tutti gli ulteriori atti della procedura, ancorché allo stato ignoti, con riserva espressa di motivi aggiunti. Infine, per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio qualora stipulato da INFN con l’aggiudicataria, in pendenza del presente ricorso e il subentro della ricorrente nel relativo rapporto negoziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e di Z s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 27 e 28 luglio e depositato il 7 agosto 2023, all’esito della gara d’appalto bandita dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare indicata in epigrafe, S s.p.a., seconda classificata, impugna l’aggiudicazione a favore della controinteressata Z s.p.a. (doc. 1 del ricorso), a causa della mancata esclusione della Z per assenza, nell’offerta risultata aggiudicataria, di professionista ex art. 1 della L. 12/1979, abilitato a svolgere le prestazioni riservate da detta legge professionale.

In corso di procedura, S, che ha presentato offerta tecnica nell’ambito di un costituendo raggruppamento tecnico con un consulente del lavoro, ha proposto istanza di esclusione di Z, per la ragione dinanzi esposta. La stazione appaltante ha rigettato l’istanza, asserendo che “ Nessuna clausola del bando di gara o del capitolato o del disciplinare di gara ha prescritto che i servizi oggetto di affidamento dovessero intendersi come riservati ad una determinata categoria professionale, tanto che tra i requisiti di partecipazione alla gara non è stato incluso il possesso dell’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro, né è stata prevista la necessaria partecipazione nella forma della società tra professionisti. Il richiamo ad una figura professionale è operato solo relativamente alle attività di assistenza e supervisione del team messo a disposizione dal Fornitore ” (doc.4 del ricorso).

2. Con primo motivo di ricorso, S deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge 11 gennaio 1979 n.12 e art.10 della