TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-12-04, n. 201202532

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-12-04, n. 201202532
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201202532
Data del deposito : 4 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00561/1997 REG.RIC.

N. 02532/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00561/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 561 del 1997 proposto da M N e R N, rappresentati e difesi dall’Avv. S G con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G I in Palermo, via Libertà, n. 171

contro

- il Co.Re.Co. Sez. prov. di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;
- Comune di Marsala, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio

per l'annullamento

- della decisione tutoria n. 14940 del 15.10.1996 di annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Marsala n. 1524 del 4.10.1996, avente ad oggetto la liquidazione e pagamento in favore dei ricorrenti di un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. in ragione di prestazioni lavorative rese in favore del Comune;

- se, ed in quanto occorresse, della decisione tutoria n. 9018 del 2.5.95 di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Marsala n. 22 del 22.3.1995 di liquidazione e pagamento, in favore dei ricorrenti di un indennizzo in ragione delle medesime prestazioni lavorative di cui infra ;

- e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad avere corrisposto un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Co.Re.Co. Sez. provinciale di Trapani;

Vista l’ordinanza n. 532/97 con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Vista la memoria della parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi all’udienza pubblica del 27 novembre 2012 l’Avv. G. Immordino, su delega dell’Avv. S. Giacalone, per la parte ricorrente;
l’Avvocato dello Stato G. Ciani per il Co.Re.Co.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto:


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 21 gennaio 1997 e depositato il 14 febbraio seguente, i ricorrenti hanno impugnato - chiedendone l’annullamento, vinte le spese - i provvedimenti del Co.re.co di Trapani con cui lo stesso, in sede di controllo preventivo di legittimità ex l.r. n. 44 del 1991, ha annullato la deliberazione della Giunta comunale di Marsala n. 1524 del 24 ottobre 1996 avente ad oggetto la liquidazione di compensi a titolo di «equo indennizzo» ex art. 2041 c.c.

2. Il ricorso si articola in sette motivi come di seguito rubricati:

1) Violazione art. 2041 c.c.;

2) Violazione art. 8 d.P.R. n. 268 del 1987 e art. 6 d.P.R. n. 333 del 1990

3) Violazione art. 36 Cost.;

4) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’irrazionalità manifesta;

5) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’illogicità manifesta;

6) Violazione art. 123 d. Lgs. n. 77 del 1995;

7) Violazione art. 53 della l. n. 142 del 1990 siccome richiamato dalla l.r. n. 48 del 1991.

3. Si è costituito in giudizio il Co.Re.Co. di Trapani il quale non ha tuttavia spiegato difese scritte. Il Comune di Marsala, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

In prossimità della discussione del ricorso nel merito i ricorrenti hanno ribadito con memoria la propria tesi difensiva.

4. All’udienza pubblica del 27 novembre 2012, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

6. Ai fini di una migliore comprensione delle questioni sottoposte all’attenzione del Collegio va succintamente ricostruita la vicenda procedimentale conclusasi con la pronuncia tutoria oggetto di impugnativa.

La Giunta comunale di Marsala con deliberazione n. 1524 del 1996 ha disposto la liquidazione della somma di lire dieci milioni in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti che nella qualità di dipendenti dello stesso Ente hanno svolto, secondo quanto esposto, prestazioni lavorative contemplate in un cd. «progetto obiettivo», mai autorizzato dall’organo comunale competente.

Tale compenso è stato liquidato a titolo di arricchimento senza causa, asseritamente conseguito dal Comune per effetto di tali prestazioni lavorative.

Va precisato che all’epoca dei fatti vigeva in Sicilia l’obbligatorietà del controllo preventivo degli atti degli enti locali disciplinato dalla l.r. n. 44 del 1991, controllo a cui detta deliberazione è stata sottoposta ed al seguito del quale ne è stato pronunciato l’annullamento.

Tale caducazione è promanata, secondo quanto si evince dal provvedimento tutorio, dall’asserita - dal Co.Re.Co. – a) assenza di disposizioni che prevedevano la possibilità di realizzare cd. progetti obiettivo di durata pluriennale, b) per non essere state realizzate dette prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, c) nonché, da ultimo, per violazione dell’art. 23 del d.l. n. 66 del 1989.

7. Il provvedimento del Co.Re.Co. resiste a tutte le censure avanzate dalla parte ricorrente: detto organo tutorio, infatti, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, non poteva che annullare negli esatti termini in cui lo ha fatto la deliberazione della Giunta comunale sopracitata.

La disciplina contrattuale inerente al personale non dirigenziale degli enti locali recata dapprima del d.P.R. n. 268 del 1987 e, successivamente (quantunque qui non rilevante), anche dal Contratto collettivo nazionale del 6 luglio 1995, non consentiva alle Amministrazioni di disporre la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento dell’efficienza dei servizi (comunemente denominati «progetti obiettivo») in assenza di un apposito atto che ne disponesse formalmente la relativa programmazione e del conseguente impegno di spesa.

Nel caso di specie non risulta che tale approvazione sia stata posta in essere né, ancora, che sia stato assunto il relativo impegno di spesa attestante la copertura finanziaria (con conseguente nullità di ogni determinazione ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 44 del 1991, vigente ratione temporis )

Né, ancora, rileva il dato formale della deliberazione di liquidazione, adottata ex post , che ad avviso dei ricorrenti renderebbe illegittimo l’annullamento tutorio: si è in presenza, invero, di una spesa che non risulta essere mai stata autorizzata nelle forme di legge.

Ciò detto, il provvedimento di annullamento dell’organo di controllo ha, peraltro, doverosamente rilevato la manifesta violazione dell’art. 23 del d.l. n. 66 del 1989. La sottile linea argomentativa della difesa dei ricorrenti, la quale indugia nel ritenere come in realtà l’organo tutorio avrebbe errato nell’invocare la violazione della suddetta disposizione in quanto risultante abrogata dal decreto legislativo n. 77 del 1995, non soltanto non coglie nel segno ma è del tutto - questa sì – priva di fondamento. Tale previsione stabiliva, infatti, il divieto di effettuare spese in difetto di specifico impegno di spesa e, soprattutto, che l’effettuazione delle stesse in violazione delle regole di contabilità avrebbe dato luogo alla responsabilità personale tra il soggetto destinatario della stessa e l'amministratore o il funzionario preposto.

Tale disposizione è vero che è stata espressamente abrogata ma a tale abrogazione è seguita, ad un tempo, l’omologa disposizione contenuta nell’art. 35 dello stesso d. lgs. n. 77 del 1995, il cui tenore testuale ed anche sistematico dà conto dell’assenza di una soluzione di continuità dell’immanenza di siffatto principio nell’ordinamento.

Le stesse considerazioni vanno estese con riferimento all’impugnativa della decisione di annullamento della deliberazione consiliare n. 22/1995.

9. Ne deriva la complessiva infondatezza delle doglianze prospettate, con conseguente rigetto del gravame.

10. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti costituite avuto riguardo alla natura degli interessi dedotti in giudizio;
non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti del Comune di Marsala, non costituito in giudizio.

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