TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-04-16, n. 202407492
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Pubblicato il 16/04/2024
N. 07492/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12302/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12302 del 2013, proposto da
M D, rappresentato e difeso dall'avvocato O B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza, 59;
contro
Comune di Gallicano Nel Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 272 del 21/05/2013 prot. 2013/6692 – parere negativo per l’avvenuta realizzazione delle opere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in data 5 dicembre 2011, ha presentato una istanza per il rilascio di un parere paesistico, ai sensi dell’art. 146, comma 2 del Decreto legislativo n. 42/2004 e della Legge regionale n.59/1995, per il manufatto ubicato in Gallicano nel Lazio, Via Caipoli, 41 (foglio n.3 part. 74), in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico a mente dell’art. 142 della legge citata, in merito al vincolo imposto con l’art. 134, comma 1, lettera b) e qrt. 142 comma 1, lettera c) ed oggetto di una precedente istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n.47/1985.
Il Comune, attuale resistente, in data 9 gennaio 2012 e 5 luglio 2012, ha inviato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Roma, la proposta di rigetto al rilascio del nulla osta richiesto.
L’amministrazione centrale ha chiesto un’integrazione istruttoria.
Il ricorrente ha ottemperato alla richiesta.
Quindi, il Comune di Gallicano, con la determinazione in epigrafe indicata, ha espresso parere negativo alla avanzata istanza.
In particolare l’ente comunale ha specificato, nel provvedimento in questa sede contestato, che :”… ai sensi dell’art. 146, comma 7 del DLgs n.42/2004, ha effettuato l’istruttoria accertando la non conformità all’art. 7 della Legge 24/98 e all’art. 35 e n. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE ( di seguito PTPR) la destinazione d’uso e le volumetrie, non concordano con quanto disposto dalle NTA del PTPR per il paesaggio infatti la disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela non consentono la costruzione di manufatti fuori terra ad uso residenziale, punto 3,2 dell’art. 22 del NTA del PTPR;le superfici, per le quali si richiede la sanatoria nell’ambito del condono edilizio Legge 47/85, sono state successivamente ampliate senza titolo abilitativo e, che per le stesse si è avviato un procedimento amministrativo/penale…”.
Avverso il riportato provvedimento di diniego, il ricorrente ha avanzato, in data 14 novembre 2013, ricorso giurisdizionale.
Risulta dagli atti che il provvedimento è stato notificato al predetto in data 8 agosto 2013.
Ora, considerato che l’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo allora vigente, prevedeva che il periodo di sospensione feriale decorresse dal 1 agosto al 15 settembre, pertanto il ricorso spedito il giorno 14 novembre è tempestivo.
Il Comune di Gallicano benchè ritualmente evocato non si è costituito in giudizio, né ha svolto alcuna difesa.
Alla udienza del giorno 2 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorrente ha premesso che ha acquistato l’immobile in questione il 9 luglio 2009.
Il comune di Gallicano ha rilasciato, in data 9 giugno 2003, all’originario proprietario, un condono edilizio n. 2114, con il quale ha sanato le opere edilizie realizzate in assenza del previsto titolo.
Ciò premesso, con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha lamentato la violazione di legge - art. 32 co.27 lett. d) d.l. 269/2003 convertito in l. 326/2003, legge 432/85 all'art. 1 lett. - eccesso di potere per carenza di istruttoria - erroneità e travisamento dei presupposti. difetto di motivazione.
Nell’occasione lo stesso ha rappresentato di aver acquisito il nulla osta in merito ai vincoli paesistici e ambientali e che l’immobile in questione non rientrava tra quelli che cui era preclusa la sanabilità.
Osserva il Collegio quanto segue.
Il nulla osta paesistico prodotto riguarda l’istanza di sanatoria avanzata il 29 marzo 1986, mentre l’immobile in questione, come accertato da personale della polizia locale e dal tecnico comunale nel corso del sopralluogo, è stato ampliato e modificato rispetto all’originaria concessione, sicchè il riportato nulla osta paesistico deve intendersi, di fatto, superato.
La parte ha, poi, rappresentato che la formula utilizzata nel provvedimento di diniego è oscura ed incomprensibile, atteso che, a dire del ricorrente, nell’area del manufatto esiste un piccolo rivolo d’acqua ed il comune, a dire sempre del ricorrente, la p.a. ha autorizzato, in sanatoria, la costruzioni di edifici nella medesima area.
Ora, in disparte gli argomenti espressi attraverso considerazioni generiche ed apodittiche, la mera lettura del provvedimento di diniego emesso dalla resistente, consente di percepire immediatamente e chiaramente le ragioni dello stesso.
Inconferenti e prive di valenza giuridica si presentano le ulteriori considerazioni del ricorrente, secondo cui la normativa regionale e nazionale appare priva di tecnicismo giuridico.
Quanto alla riportata circolare regionale n. 69273 del 29 ottobre 2010, che per il ricorrente conferma la tesi della illegittimità del provvedimento contestato, in realtà la stessa non fa che confermare l’operato dell’amministrazione, atteso che il giudizio è stato espresso sulla consistenza dell’area dove insiste l’immobile al momento della domanda.
In conclusione il ricorso, così come proposto è infondato e deve essere respinto.
L’amministrazione resistente, infatti, si è attenuta alle prescrizioni di cui al comma 7 dell’art. 146 del DLgs n.42/2004.
Nell’occasione l’ente territoriale ha accertato che l’intervento in questione esulava dalle ipotesi di cui all’art. 149 DLgs citato.
Non solo, il manufatto in questione, come accertato dal personale della polizia locale è risultato, come detto, diverso e più ampio rispetto alla rilasciata sanatoria nell’ambito del condono edilizio di cui alla Legge 47/85.
Si è trattato, cioè di interventi ampliativi realizzati senza titolo abilitativo con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria penale.
Infine, il manufatto è inserito nel contesto del paesaggio naturale di cui all’art. 22 del NTA del PTPR, che comporta, come rappresentato dalla resistente, a mente del punto 3.2, che “la costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 comma 1 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001 non è consentita”.
Nulla per le spese non avendo la resistente svolto alcuna difesa.