TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2009-10-30, n. 200910605
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Testo completo
N. 10605/2009 REG.SEN.
N. 07858/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso R.G.n. 7858 del 2008, proposto dai signori TE CO, EP AR, CI NI, CO TR, OR LU, RS CI, HI IA, GL IG, DE CE TR ST, LI SA, CC SI, NO TR, LI IU, RE EL, ZZ ER CC ZI, D'AN DO, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti, Matteo Ceruti, Riccardo Paparella e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., n.c.;
il MINISTERO dell'AMBIENTE e TUTELA del TERRITORIO e del MARE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
del signor NE CO, domiciliato in Roma, via del Pellegrino, n. 177;
del signor AR RE, domiciliato in Roma, via Tirso, n. 101;
del signor IC IE, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Antonio Bertoloni, nn.44/46;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008 e del decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 con cui si è proceduto alla nomina di nuovi componenti della Commissione VI escludendo i commissari ricorrenti e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compreso il DL 23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. n. 120 del 23 maggio 2008, n. 120) convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. n.165 del 16 luglio 2008) recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” nella parte in cui, all’art.7, comma 1, dispone la riduzione del numero dei componenti della Commissione in esame prevedendo che con successivo decreto ministeriale si proceda alla nomina di nuovi commissari e con ulteriore decreto ministeriale al riordino della Commissione medesima, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, con cui sia stata disposta, dichiarata e comunicata la decadenza e cessazione dei ricorrenti dall’incarico di componenti della Commissione stessa, con ogni consequenziale di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
Vista l’ordinanza n. 1190/2008, pronunciata nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2008, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. Santiapichi IE, quale attuale componente della commissione VI-VAS, le memorie e la documentazione prodotta;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza Pubblica del giorno 21 maggio 2009 il 1^ Referendario Mariangela Caminiti e uditi per i ricorrenti gli avv.ti Matteo e Gianluigi Cerreti, per l’Amministrazione costituita l’Avv. dello Stato Carlo Sica e l’avv. IE Santiapichi in proprio, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale –VI e VAS, istituita ai sensi dell’art.9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, hanno chiesto l’annullamento dei decreti del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008, recante modifica del DM 18 settembre 2007 e n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008, con cui si è proceduto alla nomina di nuovi componenti della Commissione VI escludendo i commissari ricorrenti. Gli istanti hanno, altresì, chiesto l’annullamento del DL 23 maggio 2008, n. 90, conv. nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, nella parte in cui, all’art.7, comma 1, ha disposto la riduzione del numero dei componenti della Commissione in esame (da 60 a 50) prevedendo che con successivo decreto ministeriale si proceda alla nomina di nuovi commissari e con ulteriore decreto ministeriale al riordino della Commissione medesima.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che la commissione a cui fanno parte, istituita ai sensi dell’art.9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, è composta da 60 membri scelti tra liberi professionisti ed esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, ed è chiamata a svolgere sia le funzioni della previgente Commissione per la valutazione di impatto ambientale (istituita ai sensi dell’art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67) sia le competenze della Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (istituita ai sensi dell’art.184, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163), oltre che i nuovi compiti connessi allo svolgimento delle attività tecnico istruttorie e consultive per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.
In attuazione del predetto DPR n.90/2007 sono stati adottati una serie di decreti per definire l’organizzazione e il funzionamento della Commissione: con decreto del MATTM, prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 è stata disposta la costituzione delle tre sottocommissioni VI,VAS e VI Speciale; con successivo decreto prot. GAB/DEC/154/07 del 25 settembre 2007 sono stati nominati il presidente, il segretario, i coordinatori delle sottocommissioni VI e VAS e 38 commissari; con ulteriore decreto prot. GAB/DEC/187/07 del 23 ottobre 2007 sono stati integrati i commissari con altri sette; con decreto ministeriale GAB/DEC/211/07 del 20 novembre 2007 sono stati nominati i restanti componenti del Comitato di coordinamento della Commissione. Infine, con decreto ministeriale GAB/DEC/232/07 del 28 dicembre 2007 sono stati nominati il cooordinatore e i commissari assegnati alla sottocommissione VI Speciale, previo parere del Ministero delle Infrastrutture.
La Commissione, cui hanno partecipato i ricorrenti con durata dell’incarico per tre anni (termine stabilito dall’art.8, comma 3, del Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006), decorrenti dall’entrata in vigore del predetto DPR n.90 del 2007 medesimo, ha cominciato a funzionare nel mese di marzo 2008, svolgendo attività istruttoria e di verifica ed emettendo pareri.
In seguito, con disposizione inserita nel D.L.23 maggio 2008, n.90, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, allo scopo di garantire l’efficienza procedimentale è stata disposta la riduzione del numero dei componenti la Commissione da sessanta a cinquanta, prevedendo altresì ulteriori provvedimenti per la nomina degli stessi e per il riordino della Commissione medesima.
Nel frattempo i ricorrenti non hanno ricevuto dal MATTM alcuna comunicazione di decadenza dall’incarico.
Con successiva nota del Dirigente della divisione X del MATTM in data 1.7.2008, prot. DSA-2008-0018200 è stato comunicato il decreto del Ministro GAB/DEC/194/08 del 23 giugno 2008, con cui si è proceduto alla nomina dei nuovi componenti della Commissione tecnica VI, con esclusione dei 4/5 dei commissari in carica, tra cui gli attuali ricorrenti.
Pertanto, hanno proposto ricorso avverso i suddetti atti in epigrafe indicati deducendo articolati motivi:
1) Illegittimità costituzionale dell’art.7, comma 1, del D.L.n. 90 del 2008 e della Legge di conversione n. 123/2008 per violazione dell’art.77 della Costituzione per totale mancanza dei presupposti di necessità e urgenza oltre che per assoluta estraneità rispetto alle misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania: l’utilizzazione del decreto-legge non potrebbe essere sostenuta dall’apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità e urgenza e inoltre, l’art.7, comma 1 del DL n.90 del 2008 sarebbe estraneo alle altre disposizioni del decreto miranti a fronteggiare l’emergenza smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e sia nel preambolo che anche negli atti di accompagnamento del provvedimento stesso non vi sarebbe alcun riferimento alla necessità e urgenza per il riordino della Commissione in parola. Da qui discenderebbe la illegittimità costituzionale in parte qua del DLn. 90 del 2008 e della legge di conversione.
2) Violazione dell’art.7, comma 1, del D.L. n. 90 del 2008 (interpretato secundum costitutionem). Violazione dell’art.6 della Legge n. 145 del 2002. Violazione degli artt. 3 e 7 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art.4 del DM Ambiente n. 150 del 2007: l’art.7 rubricato pur non prevedendo la soppressione della Commissione di verifica dell’impatto ambientale VI e VAS ex art.9 del DPR n.90 del 2007 - di cui anzi verrebbe ribadita la vigenza senza stabilire la cessazione dall’incarico dei suoi componenti - avrebbe disposto la modifica quantitativa della composizione della Commissione (dopo circa 6 mesi dall’insediamento della stessa) con conseguente nomina da parte del Ministro, prima della scadenza originaria triennale.
Da ciò discenderebbero due possibili tesi