TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202300834

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202300834
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300834
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 00834/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2023, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa - Comando Interregionale Carabinieri “Pogdora”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento ministeriale -O- con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 5 agosto 2016, ai solo fini giuridici, ai sensi degli artt. 861, comma 1 lett. d) e 867 comma 5, del Codice dell'Ordinamento Militare con la seguente motivazione: “ Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, allorquando era addetto all'Aliquota Operativa della Compagnia CC di -O-, in data antecedente e prossima al 04.01.2016, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, riceveva imprecisate somme di denaro non superiori a euro 4.000 da una donna oggetto di atti persecutori da parte di cittadini albanesi per motivi legai a rapporti di vicinato con la promessa che l'avrebbe aiutata a risolvere i suoi problemi.

Tali condotte, accertate in sede istruttoria e per le quali interveniva sentenza irrevocabile di condanna, sono in netto contrasto con i doveri e la dignità del grado rivestito e con il giuramento prestato.

Le stesse palesano altresì gravi mancanze morali e disciplinari e appaiono biasimevoli sotto l'aspetto disciplinare, soprattutto perché non in linea con i principi di moralità e di rettitudine che devono caratterizzare il comportamento di un militare specie se appartenente all'Arma dei Carabinieri nonché profondamente lesive del prestigio dell'Istituzione alla cui immagine hanno cagionato grave nocumento.

I fatti disciplinarmente accertati sono di rilevanza e gravità tali da richiedere l'applicazione della massima sanzione disciplinare di stato ”, provvedimento notificato il 15 dicembre 2022;

- di tutti gli atti, anche non noti, presupposti, connessi consequenziali rispetto all’adozione del provvedimento finale e facenti parte del fascicolo del procedimento amministrativo sanzionatorio esitato nel provvedimento oggetto di impugnazione, se ed in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Interregionale Carabinieri “Pogdora”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, impugna in questa sede il provvedimento con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (in seguito anche “Persomil”) gli ha inflitto la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 5 agosto 2016, ai solo fini giuridici, ai sensi degli artt. 861, comma 1, let. d), e 867, comma 5, del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) con la seguente motivazione: “ Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, allorquando era addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia CC di -O-, in data antecedente e prossima al 04.01.2016, per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, riceveva imprecisate somme di denaro non superiori a euro 4.000 da una donna oggetto di atti persecutori da parte di cittadini albanesi per motivi legati a rapporti di vicinato con la promessa che l’avrebbe aiutata a risolvere i suoi problemi.

Tali condotte, accertate in sede istruttoria e per le quali interveniva sentenza irrevocabile di condanna, sono in netto contrasto con i doveri e la dignità del grado rivestito e con il giuramento prestato.

Le stesse palesano altresì gravi mancanze morali e disciplinari e appaiono biasimevoli sotto l’aspetto disciplinare, soprattutto perché non in linea con i principi di moralità e di rettitudine che devono caratterizzare il comportamento di un militare specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri nonché profondamente lesive del prestigio dell’Istituzione alla cui immagine hanno cagionato grave nocumento.

I fatti disciplinarmente accertati sono di rilevanza e gravità tali da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di stato ”, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.

2.1. Il procedimento disciplinare da cui è scaturito il provvedimento impugnato, avviato in data 9 maggio 2022, consegue ad un processo penale in cui il maresciallo -O- ha rivestito la qualità di imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 318 e 346 c.p.

L’inchiesta formale a carico del sottufficiale muoveva da un addebito composito, di cui quelli che seguono sono gli elementi più significativi:

- il maresciallo -O-, in qualità di sottufficiale dell’Arma in servizio presso il N.O.R.M. della Compagnia CC di -O-, in epoca antecedente e prossima al 4 gennaio 2016, avrebbe ricevuto per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri (consistenti nello svolgimento di indagini nell’ambito di un procedimento penale nel quale era coinvolta un donna, tale -O-, fatta oggetto di atti persecutori da parte di cittadini albanesi per conflittualità inerenti il rapporto di vicinato) dalla stessa sig.ra -O- imprecisate somme di denaro di importo complessivo non superiore a € 4.000,00, con la promessa che avrebbe aiutato la donna a risolvere le sue problematiche. Inoltre il maresciallo -O-, sempre nei riguardi della sig.ra -O-, avrebbe millantato credito presso il Procuratore della Repubblica pro tempore di -O-, ottenendo in tal modo la dazione di ulteriori somme di denaro come prezzo della propria mediazione per comprare il favore del magistrato;

- per i fatti di cui sopra, il maresciallo -O- veniva indagato per i reati di corruzione per l’esercizio di una funzione e di millantato credito, con conseguente applicazione da parte del G.I.P. presso il Tribunale de -O-, in data 2 agosto 2016, della misura cautelare della sospensione per 12 mesi dall’esercizio di ogni attività connessa con il pubblico ufficio rivestito ovvero con altro pubblico ufficio;

- in primo grado, il Tribunale de -O- riteneva la colpevolezza dell’imputato per entrambi i reati e lo condannava alla pena della reclusione di anni 2 e all’interdizione dai pubblici uffici per periodo di egual durata, oltre al risarcimento del danno in favore della parte offesa;

- la predetta sentenza era confermata dalla Corte d’Appello de -O- con sentenza n. -O-. Con dispositivo n. -O- la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente al reato di millantato credito (riqualificato come reato di truffa previsto e punito dall’art. 640, comma 1, c.p. e non punibile per difetto di querela), mentre con riguardo all’altro reato rideterminava la pena in complessivi 1 anno e 4 mesi di reclusione;

- le condotte sopra descritte, riferibili ad entrambi i reati, secondo quanto si legge nell’addebito formulato dall’ufficiale inquirente sono incompatibili con lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri ed in palese contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato ed al grado rivestito, ed hanno arrecato gravissimo nocumento al prestigio e all’immagine dell’Istituzione;

- rispetto alle contestazioni mosse in sede disciplinare, e prim’ancora in sede penale, il ricorrente si è sempre dichiarato innocente, affermando di non aver mai ricevuto indebite somme di denaro da parte della signora -O- per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. In questo senso i fatti che hanno portato all’apertura del processo penale vanno così ricostruiti. La signora -O-, a causa di perduranti contrasti con alcuni condomini di origine albanese, si era rivolta già prima del 2014 ai militari della Stazione Carabinieri di -O-, competenti per territorio, ma, essendo rimasta insoddisfatta dei risultati di tale iniziativa (soprattutto a causa della ritenuta inerzia del comandante pro tempore di quel reparto), aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di -O-. In data 16 settembre 2014 la signora veniva ricevuta direttamente dal comandante pro tempore della Compagnia, il quale non aveva ritenuto di delegare a ciò, come era di prassi, il comandante della locale Stazione. Al termine del colloquio, il capitano -O- incaricava l’odierno ricorrente di ricevere la querela sporta dalla donna, invitandolo nel contempo a fornire alla stessa il proprio recapito telefonico mobile affinché la stessa potesse mettersi in contatto con il militare per qualsiasi esigenza attinente alla vicenda di cui si è detto. L’operato del comandante di Compagnia era risultato sin da subito poco lineare, tanto è vero che nel corso dell’inchiesta formale il maresciallo -O- aveva sollecitato l’ufficiale inquirente ad approfondire tali circostanze ed in particolare il motivo per cui egli aveva invitato il subordinato a fornire il recapito telefonico cellulare alla denunciante. L’ufficiale inquirente non ha però ritenuto di dare seguito a tale istanza, nonostante si trattasse di un profilo rilevante, da cui hanno preso avvio i fatti successivi. In effetti, una volta stabiliti i contatti telefonici diretti, la sig.ra -O- iniziò a tempestare di telefonate il ricorrente sentendosi probabilmente autorizzata in tal senso dal fatto di aver avuto accesso al numero telefonico diretto del sottufficiale. In questo periodo il maresciallo -O- riceveva anche altre

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi