TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202402498
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Pubblicato il 15/04/2024
N. 02498/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati O A, Luigi Maria D'Angiolella, L L, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16.
contro
Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di Sant'Antimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento n. -OMISSIS- della Prefettura – UTG di Napoli comunicato con nota prot. -OMISSIS- reso a seguito dell'istanza di aggiornamento presentata in data -OMISSIS- dalla società ricorrente ex art. 91 c. 5 D.lgs. 159/2011, con cui l'UTG ha ritenuto (e riconfermato) la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'azienda ricorrente ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 159/2011;b) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) n.-OMISSIS- citato nel provv. sub a) mai comunicato e/o reso noto all'istante;c) del verbale ispettivo antimafia del -OMISSIS- già presupposto del precedente provvedimento di diniego iscrizione in white list ed interdittiva prot. -OMISSIS- nonché del medesimo precedente provvedimento antimafia e degli atti istruttori posti a supporto, già annullato dinanzi al T.A.R. Napoli con sentenza n. 2656/2019, riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8335/2019, siccome citati e posti a supporto della riconferma dell'informativa sub a);d) di tutti gli atti istruttori giustificanti il provvedimento di riconferma dell'interdittiva sub a) gravato in via principale, mai comunicati e/o resi noti;
Ed inoltre: e) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato in pari data alla società ricorrente con cui il Comune di Sant'Antimo a seguito del provvedimento sub a) ha disposto la revoca dell'autorizzazione sanitaria n. -OMISSIS- per l'Attività di recupero rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni, la revoca dell'AUA prot. -OMISSIS-, infine la cessazione immediata delle attività di Recupero rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni alla Società -OMISSIS-, adottato in conseguenza del provvedimento interdittivo sub a);f) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Città Metropolitana di Napoli – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni di presa d'atto della nota SUAP acquisita al p.g. dell'Ente in data -OMISSIS-, di avvenuta trasmissione del provvedimento dirigenziale prot. -OMISSIS- sub e) e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. dalla posizione n.-OMISSIS- di -OMISSIS-) e della nota di trasmissione del provvedimento sub f) n. -OMISSIS-;g) di eventuali ulteriori atti conseguenti e pregiudizievoli dell'attività commerciale;h) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 25/3/2021:
a) di tutti gli atti e documenti esibiti dall'UTG di Napoli e richiesti con l'ordinanza presidenziale istruttoria del T.A.R. Napoli n. 331/2021 posti alla base del gravato provvedimento interdittivo, anch'essi impugnati già nell'atto introduttivo, ed esibiti in giudizio con nota UTG prot. n. -OMISSIS- ed in particolare, per quanto occorra: 1) Provvedimento ostativo n. -OMISSIS-;2) Prefettizia n. -OMISSIS-, con la quale è stata inviata alla soc. -OMISSIS- di -OMISSIS- la citata ostativa n. -OMISSIS-;3) Verbale GIA in data -OMISSIS-;4) Nucleo Polizia Economico Finanziaria, Gico, Guardia di Finanza Napoli, nota n. -OMISSIS-;5) Comando Provinciale CC. Napoli, nota n. -OMISSIS-;6) Questura di Napoli, Divisione Anticrimine, nota n. -OMISSIS-;7) Prefettizia n. -OMISSIS- interposizione appello;8) Verbale GIA in -OMISSIS-;9) Provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, sul conto della soc. -OMISSIS- di -OMISSIS-;nonché dei seguenti altri atti e docc. citati nella nota istruttoria sub a) ancorché ancora non esibiti e non visibili all'interno del fascicolo di causa, su cui si fa riserva di integrare i motivi aggiunti al momento della relativa acquisizione: 1) Tribunale di Napoli – Sezione Gip – Gup – Ufficio III – O.C.C., procedimento penale n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-;2) Relazione Direzione Investigativa Antimafia, -OMISSIS-;b) di eventuali ulteriori atti conseguenti e pregiudizievoli dell'attività commerciale;c) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;d) di tutti gli atti già gravati nel ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 2/4/2021:
di tutti gli atti e documenti esibiti dall'UTG di Napoli e richiesti con l'ordinanza presidenziale istruttoria del T.A.R. Napoli n. 331/2021 posti alla base del gravato provvedimento interdittivo, anch'essi impugnati già nell'atto introduttivo nonché nei primi motivi aggiunti, ed in particolare in relazione ai documenti rilasciati il -OMISSIS- dalla Segreteria del TAR e cioè: 1) Tribunale di Napoli – Sezione Gip – Gup – Ufficio III – O.C.C., procedimento penale n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-;2) Relazione Direzione Investigativa Antimafia, -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 1/2/2023:
nonché avverso e per l'annullamento
a – del provvedimento prot. -OMISSIS-, a firma del Responsabile del VII Settore - Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del Comune di Sant'Antimo, che ha disposto l'annullamento dei -OMISSIS-, assentiti in favore della Società ricorrente, rispettivamente in data -OMISSIS-;
b – ove e per quanto occorra, dei pareri dell'Avvocato dello Stato -OMISSIS-, Consulente giuridico, ex Decreto Prefettizio del -OMISSIS-, non conosciuti;
c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Napoli e di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comune di Sant'Antimo e di Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore della società ricorrente, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2024, ha dichiarato di non aver più interesse alla trattazione del ricorso;
Considerato che va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione dell’esito del presente giudizio.