TAR Firenze, sez. III, ordinanza collegiale 2020-11-18, n. 202001437
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Pubblicato il 18/11/2020
N. 01437/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2012, proposto da
Edilizia Futura s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M G e C P, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38;
contro
Comune di Monteriggioni in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L A A in Firenze, piazza Cesare Beccaria, 7;
per l'annullamento
della nota del Responsabile dell'Edilizia privata del Comune di Monteriggioni prot. n. 14264 del 15.10.2011, con la quale � stata comunicata la decisione n. 1 della Commissione Edilizia, assunta nella seduta del 22.01.2011, avente ad oggetto il parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia in merito alla domanda presentata in data 25.05.2010 (P.E. 175/2010) con la quale si richiedeva il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio destinato ad uffici e garages interrati da eseguirsi in via Cassia Nord;di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, se lesivo, tra cui il parere della Commissione Edilizia, seduta del 14.04.2011, decisione n. 7 prot. 12184 del 05.09.2011, recante la sospensione dell'esame della p.e. 175/2010 con richiesta d'integrazione della relazione geologica a sostegno della fattibilità dell'intervento in relazione al movimento terra previsto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteriggioni;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2020 il dott. R G e trattenuta la causa in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020;
Rilevato che con ordinanza collegiale n. 739 del 16 giugno 2020 la Sezione disponeva lo svolgimento di verificazione stabilendo che alla stessa “ provvederà l’Ordine degli Ingegneri di Siena mediante delega a uno dei professionisti iscritti, avente specifica competenza in materia edilizia, con esclusione di quelli aventi studio in Monteriggioni ”;
Rilevato che l’Ordine degli Ingegneri di Siena non ha dato alcune seguito alla suddetta ordinanza né ha rappresentato difficoltà alcuna;
Considerato, conseguentemente, che si rende necessario reiterare l’ordinanza di verificazione disponendo che il suddetto Ordine provveda alle operazioni di cui all’ordinanza n. 739 del 2020 e risponda al quesito ivi contenuto, con le modalità indicate nell’ordinanza stessa, fissando il termine finale per il deposito della relazione conclusiva di verificazione al giorno 15 febbraio 2021.