TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-02-26, n. 201300082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-02-26, n. 201300082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201300082
Data del deposito : 26 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00446/1996 REG.RIC.

N. 00082/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00446/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 446 del 1996, proposto da:
N A M, C D, G R, M A, R R, R M A e S T rappresentati e difesi dagli avv. G A e R M, con domicilio eletto presso Rocco Brienza Avv. in Potenza, via del Popolo, n.6;

contro

Regione Basilicata in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V D G, con domicilio eletto in Potenza, Uff. Legale Regione Basilicata;

nei confronti di

G A, n.c.;

per l'annullamento

-della delibera di G.R. Basilicata n.803 del 6/3/96 di approvazione dei lavori della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.10 posti di VI qualifica funzionale- istruttore amministrativo- ragioniere, nonché dei verbali stessi, nella parte che esclude i ricorrenti dalla graduatoria degli idonei e, quindi, dei vincitori;

-se ed in quanto lesivo, del bando di concorso, approvato con delibera della G.R. n.9588 del 31/12/92, nella parte in cui dovesse intendersi che per essere inseriti nella graduatoria degli idonei, i candidati avrebbero dovuto conseguire alla prova orale un punteggio di almeno 30/50

-nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi collocati nella graduatoria finale di merito del concorso de quo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Vista l’ordinanza collegiale n.307 del 19/6/96 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi i difensori Avv. Rocco Brienza, su delega dell' Avv. G A, per la parte ricorrente;
Avv. V D G per l'Amministrazione intimata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti si dichiarano ragionieri che hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di n.10 posti di q.f. “istruttore amministrativo- ragioniere” indetto dalla Regione Basilicata. Avendo gli stessi ottenuto alla prova scritta un punteggio di almeno 30/50, così come previsto dall’art. 4 del bando di concorso, venivano ammessi, unitamente ad altri 4 candidati, alla prova orale. Sostenuta detta prova gli istanti sono stati esclusi dalla graduatoria di merito degli idonei perché non avrebbero raggiunto la sufficienza nella prova.

Avverso tale atto si deduce quanto segue:

1.-violazione del bando di concorso e dei criteri di massima adottati dalla commissione giudicatrice del concorso nel verbale n.1 del 24/1/95- eccesso di potere per errore nei presupposti e per travisamento dei fatti- eccesso di potere per difetto di motivazione.

La statuizione contenuta a verbale (seduta della commissione del 27/11/95) secondo cui i ricorrenti non avrebbero raggiunto la sufficienza nella prova orale sarebbe illegittima in quanto né il bando né i criteri adottati dalla commissione prevedevano il punteggio minimo che i candidati avrebbero dovuto conseguire nella prova orale per essere giudicati idonei;

2.- violazione dell’art. 3 l.n. 241/90 e dei principi in materia di concorsi pubblici- eccesso di potere per difetto di motivazione.

La commissione avrebbe attribuito a ciascun candidato il punteggio conseguito alla prova orale senza esplicitarne le ragioni e senza riportare neanche le domande formulate ad ogni candidato;

3.- ulteriore violazione dell’art. 3 l.n,. 241/90- eccesso di potere per difetto di motivazione e per illogicità dell’azione amministrativa.

Premesso che i ricorrenti hanno tutti ottenuto punteggi vicinissimi al presunto minimo di 30/50 che la commissione ha inteso applicare anche per la prova scritta, si sostiene che tale scarto minimo avrebbe dovuto comportare una valutazione precisa e chiara della prova sostenuta dai ricorrenti, al fine di metterli nella condizione di comprendere perché per soli 1/2 punti erano stati giudicati inidonei.

Si è costituita la Regione Basilicata che resiste e chiede il rigetto del gravame. Non si è costituita la candidata contro interessata.

Con ordinanza collegiale n.307/96 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il collegio deve dichiarare l’inammissibilità delle note difensive depositate dai ricorrenti in sede di udienza avuto riguardo al chiaro tenore dell’art. 73 comma 1 del codice del processo amministrativo.

Quanto al merito è innanzitutto infondato il primo motivo di gravame.

Sul punto il collegio ritiene di dover ribadire quanto già deciso in sede cautelare. La delibera di approvazione del bando del concorso “de quo”, nelle premesse, richiama il regolamento per l’espletamento dei concorsi di assunzione all’impiego presso la Regione Basilicata, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29/4/75 e successive sue modificazioni e integrazioni.

Orbene, l’articolo 20 (Rinvio) di detto regolamento recita: <<Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 e successive modificazioni>>.

A sua volta, il d.p.r. n.686/57, recante norme di esecuzione del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato, all’articolo 9 (Esito delle prove di esame), recita: <<Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.”.

Come si vede, la norma (attuativa dell’art.6 comma 5 del t.u. n.3/57 che prevede, al termine di ogni seduta di prove orali, la formazione dell’elenco degli esaminati con l’indicazione dei voti di ciascuno) prevede che le prove orali non si intendono superate se il candidato non consegue, all’esito della stessa, almeno la votazione di sei decimi.

Nella fattispecie i ricorrenti non hanno appunto riportato detta votazione minima nella prova orale e pertanto non sono stati inclusi in graduatoria.

Pure infondati sono -infine- i due restanti motivi di ricorso.

Invero, la giurisprudenza, ancora di recente, ha ripetuto che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti (cfr. Cons. St., V, 13/7/10 n.4528;
Cons. St., III, 3/6/09 n.943).

Inoltre, quanto all’altra censura relativa alla mancata verbalizzazione delle domande proposte in sede di esame orale, vale rammentare l’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 febbraio 2011 n. 1371) secondo cui la mancata verbalizzazione, da parte della commissione esaminatrice in una procedura concorsuale, delle domande rivolte nel corso del colloquio orale ai candidati non comporta l'illegittimità della prova, attesa l'inesistenza di una norma che imponga alla commissione l'obbligo di verbalizzare le domande rivolte ai candidati e le relative risposte.

Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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