TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2025-01-02, n. 202500005
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2025
N. 00005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03829/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale DEla Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3829 DE 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CI Sportiva Dilettantistica -OMISSIS-, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Buondonno e dall’avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
DE provvedimento DEla Giunta regionale DEla Campania – Genio civile di Caserta, prot. -OMISSIS-DE 3/09/2018, conosciuto il 12/06/2019, accompagnato dalla lettera di trasmissione prot. -OMISSIS-;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti per quanto lesivi degli interessi DEla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15\11\2019:
DEl’atto di accertamento DE pagamento dei canoni per occupazione di area demaniale, prot. -OMISSIS-;
DE conseguente atto d’ingiunzione, prot. -OMISSIS-;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti per quanto lesivi degli interessi DEla ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio DEla Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento DEl'arretrato DE giorno 11 dicembre 2024, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
L’CI ricorrente, con l’atto introduttivo DE giudizio, ha impugnato: il provvedimento DEla Giunta regionale DEla Campania – Genio Civile di Caserta, prot. -OMISSIS-DE 3/9/2018, conosciuto il 12/6/2019, accompagnato dalla lettera di trasmissione, prot. -OMISSIS-; si tratta DE diniego DEla richiesta di rilascio DEla concessione per l’utilizzazione di un’area demaniale sulla sponda destra DE Fiume Volturno, per le finalità proprie DEla medesima associazione.
Ha premesso, in fatto, quanto segue: “L’CI sportiva dilettantistica tiro a volo -OMISSIS- è affiliata alla relativa Federazione nazionale ed è senza scopo di lucro. Essa svolge l’attività sportiva sull’area demaniale per cui è causa – situata sulla sponda destra fiume Volturno, in catasto al -OMISSIS- –, la quale, nel 1966, è stata data in concessione, proprio per essere destinata a campo di tiro a volo. Nel corso degli anni successivi, nonostante i tentativi DEla ricorrente, la concessione non è stata formalmente rinnovata, anche se, da un lato, il relativo procedimento è stato tempestivamente attivato, e, dall’altro, la stessa ricorrente, periodicamente, ne ha sollecitato la conclusione. Il mancato rinnovo DEla concessione demaniale “è di esclusiva responsabilità degli enti che si sono avvicendati nella gestione DEl’area, non essendovi alcun impedimento di natura giuridica, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge”: in proposito rilevantissima è la circostanza, per cui l’NZ DE MA esprimeva parere favorevole (prot. n. -OMISSIS-) al rinnovo DEla concessione per ulteriori nove anni, finalizzata all’esercizio DEl’attività sportiva, rappresentando che: «È IN AVANZATO CORSO L’ITER PER LA CONCESSIONE “DE QUO”, CONTENENTE LE STESSE CLAUSOLE DELL’ATTUALE UTILIZZO». Nonostante l’affidamento, ingenerato da questa nota, dalla quale s’evince che l’iter istruttorio si era concluso favorevolmente per la ricorrente, l’NZ DE MA, prima, e il Genio Civile, dopo, non hanno mai concluso il procedimento di rinnovo. E perciò la ricorrente ha più volte domandato sia la sdemanializzazione DEl’area, sia il rilascio DEla concessione DEl’utilizzo DEla medesima. La latitanza DE titolo legittimante – “esclusivamente addebitabile alla P.A. resistente” – ha, nel corso DE tempo, causato un significativo pregiudizio per l’attività sportiva: ad esempio, è stata questa la ragione, per cui l’CI ricorrente non è stata assegnataria DEle Universiadi, recentemente svoltesi a Napoli. E, invero, la ricorrente, avverso la mancata conclusione DEla procedura di affidamento dei giochi, ha proposto ricorso, il quale si è concluso favorevolmente, con sentenza n. 1691/2019. In esecuzione DEla decisione in parola, l’NZ Regionale per la realizzazione DEle Universiadi ha fatto pervenire una nota, nella quale si spiegavano le ragioni, per cui la ricorrente non avrebbe potuto essere assegnataria dei giochi. In essa – impugnata per violazione DE giudicato (R.G. n. 2854/2019) – l’A.R.U. afferma, altresì, che «da informazioni assunte per le vie brevi, l’attuale Ente regionale gestore DE bene ha di recente diffidato la Tiro a Volo -OMISSIS- all’immediato ripristino DElo stato dei luoghi»; anche per tale motivo, la manifestazione d’interesse, presentata dalla ricorrente, non avrebbe potuto essere accolta. Di tale atto la ricorrente non aveva notizia; per cui, all’esito di una diffida inviata alla Regione in data 9/06/2019, si è venuti a conoscenza DE provvedimento qui impugnato, il quale era stato presumibilmente inviato alla ricorrente, ma non è mai stato ricevuto, in quanto spedito a un indirizzo p.e.c. sbagliato: -OMISSIS-
Ha quindi dedotto, quali censure, le seguenti:
A) SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA RICORRENTE – Violazione DE legittimo affidamento – Violazione DE principio di buona fede – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà tra atti – Irragionevolezza – Violazione art. 2, L. 241/1990: la ricorrente ripercorreva le numerose richieste, rivolte alla P.A., e rimaste a suo dire inevase, volte al rinnovo DEla concessione in questione, per concludere che “dopo anni di attesa, caratterizzati dall’insicurezza giuridica, dovuta all’inerzia DEle P.A. coinvolte, la Regione, nel 2018, ha rigettato la richiesta di concessione, concludendo un procedimento durato decenni e, nell’inviarlo alla ricorrente, ha finanche sbagliato l’indirizzo p.e.c., e la ricorrente solo per caso ne ha appreso l’esistenza”, peraltro, “nel tentativo di rimediare ad un gravissimo pregiudizio – la mancata assegnazione DEle Universiadi – causato proprio dal comportamento inerte DEl’Amministrazione”. “Non v’è chi non veda la lesione DEl’affidamento, maturato dal privato, che, alla luce degli atti DEl’NZ DE MA e DEl’Autorità di Bacino, aveva una più che ragionevole aspettativa nel rilascio DEla concessione”; “DE resto, in questo senso milita anche il lunghissimo periodo di tempo trascorso, dal 2003 – data DEla nota DEl’NZ DE MA, in cui si avverte DEla prossima emanazione DE provvedimento favorevole – ad oggi, in cui la ricorrente ha sostenuto molti investimenti, per lo svolgimento DEl’attività sportiva di Tiro a volo”; “non v’è dubbio che, nel caso di specie, la ricorrente sia titolare di un affidamento, nel rilascio DEla concessione: affidamento che, riposto com’è nella sicurezza giuridica e nell'art. 3 Cost., richiede, per il suo configurarsi, che la posizione giuridica DE soggetto, da un lato, si sia protratta per un periodo sufficientemente lungo, e, dall’altro, sia sorta in un contesto giuridico sostanziale, atto a far sorgere, nel destinatario, una ragionevole fiducia nel suo mantenimento (Corte Costituzionale, 31/03/2015, n. 56)”; e, allora, “non sembra revocabile in dubbio che l’affidamento maturato dalla ricorrente sia sorto, a seguito dei numerosi atti amministrativi che ‘certificavano’ la ricorrenza dei presupposti per il rilascio DEla concessione demaniale, affidamento che perdura da decenni, durante il quale la P.A. è stata ingiustificatamente inerte, nella conclusione DE procedimento”;
- B) SUL DIFETTO DI ISTRUTTORIA – Violazione DE legittimo affidamento – Violazione DE principio di buona fede – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà tra atti – Irragionevolezza – Violazione art. 2, L. 241/1990: il provvedimento impugnato si caratterizzerebbe “per essere fondato su una lacunosissima attività istruttoria: e per provarlo pare sufficiente riportare quanto affermato dal Genio Civile, il quale ‘candidamente’ ammette che «agli atti DEl’ufficio si rinvengono notizie in merito all’CI ASD Tiro a Volo -OMISSIS- solo a partire dall’anno 2009»”, il che dimostra che s’è concluso il procedimento, “senza conoscere tutta l’attività amministrativa propedeutica, che – come visto – si snoda per circa quattro decadi”; “solo questo dato – che la stessa P.A. resistente fornisce – appare ben sufficiente per l’annullamento DE provvedimento impugnato”; “non sorprende, dunque, che nel provvedimento impugnato non si tenga in considerazione l’affidamento DEla ricorrente, visto che, con ogni probabilità, la P.A. ignora DE tutto i riscontri favorevoli DEl’Autorità di Bacino e DEl’NZ DE MA; così come ignora, DE tutto, che le istanze DEla ricorrente sono iniziate a metà degli anni ’70, senza che abbia ottenuto il rilascio DE provvedimento, ciò a dispetto DEla sussistenza dei presupposti, affinché ciò avvenisse”; “ma le ammissioni DE Genio Civile non si fermano all’ignoranza di cosa sia accaduto, prima DE 2009: incredibilmente, nel provvedimento impugnato s’afferma che «non si hanno notizie in merito alla legittimità degli immobili presenti sull’area»”; orbene, “a fronte di questa lacunosa istruttoria, la P.A., piuttosto che farne un motivo per rigettare l’istanza DEla ricorrente, avrebbe dovuto aprire un supplemento di istruttoria, oppure chiedere una integrazione documentale – una sorta di soccorso istruttorio, insomma, ex art. 6, l. 241/1990 – alla istante”; “il fatto che la P.A., dopo decenni che il procedimento in parola è in corso,