TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-24, n. 202300607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300607
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 00607/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00816/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. T D S, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.tonidesimone@puntopec.it;



contro

Comune di Fondi (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. P F dell’Avvocatura civica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Latina, corso della Repubblica 283;



per l’annullamento

- quanto all’atto introduttivo del giudizio:

1) dell’ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-, notificata il 4 agosto 2021, con la quale è stata ingiunta la demolizione di due campi da tennis e di un campo da padel realizzati su idoneo sottofondo e delimitati lungo tutto il perimetro con opere accessorie, edificati senza titolo in zona agricola sul terreno distinto in catasto al foglio n. -OMISSIS-;

2) della nota prot. n. -OMISSIS- recante comunicazione di avvio del procedimento repressivo edilizio;

3) della nota prot. n.-OMISSIS-, recante preavviso di rigetto sulla richiesta di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con nota assunta al prot. n. -OMISSIS-;

4) del silenzio formatosi sulla prefata richiesta di accertamento di conformità proposta con la citata nota del -OMISSIS-

- quanto ai motivi aggiunti, oltre che degli atti già gravati, anche della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria sull’istanza del 10 agosto 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – La -OMISSIS- di cui -OMISSIS- è presidente p.t. , svolge attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, operando nel complesso sportivo denominato “-OMISSIS-” esistente sull’area identificata nel locale catasto al foglio n. -OMISSIS-. -OMISSIS-, in particolare, afferma che tale struttura sia legittimata dal permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-adottato sull’istanza di condono prot. n. 7098 del 31 marzo 1995 ed ha, pertanto, presentato al Comune di Fondi la s.c.i.a. prot. n. 2-OMISSIS-per la realizzazione di due campi da padel, l’uno coperto e l’altro scoperto. Essendo stata detta s.c.i.a. sospesa con nota municipale priva di numero di protocollo del 6 maggio 2021 ed avendo nelle more -OMISSIS- comunque posto in opera il campo da padel scoperto, con nota assunta dall’Amministrazione civica al prot. n. -OMISSIS- l’odierno ricorrente ha dichiarato di “ rinunciare all’esecuzione delle opere previste ” nella suddetta segnalazione, chiedendone espressamente l’archiviazione.

Il Comune di Fondi, facendo seguito al rapporto prot. n. -OMISSIS- redatto dalla locale Polizia municipale, ha comunicato l’avvio del procedimento repressivo edilizio con nota prot. -OMISSIS-, notificata i successivi giorni 23 e 24 a -OMISSIS-, nella qualità di responsabile degli abusi ed a-OMISSIS- nella qualità di proprietario del fondo e di corresponsabile dell’illecito. Successivamente, con ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-, notificata il 4 agosto 2021, ha loro ingiunto la demolizione di due campi da tennis e di un campo da padel realizzati su idoneo sottofondo e delimitati lungo tutto il perimetro con opere accessorie, edificati senza titolo sul citato terreno posto in zona agricola V3 del vigente PRG, in contrasto con le norme della l. 22 dicembre 1999 n. 38. Con nota ricevuta dal Comune di Fondi il 21 giugno 2021, -OMISSIS- ha precisato che la richiesta di archiviazione del 25 maggio 2021 era da intendersi riferita alle opere non ancora realizzate ( i.e. al campo di padel coperto) e non a quanto già edificato.

Inoltre, in data 7 agosto 2021 è stato eseguito il sequestro preventivo del prefato campo da padel scoperto, provvedimento annullato con ordinanza del Tribunale ordinario di Latina, ufficio riesame misure cautelari, -OMISSIS-, con la motivazione che l’utilizzo dell’opera non può determinare quell’aggravamento del carico urbanistico, che solo può consentire il sequestro a fini preventivi di un manufatto ultimato, stante la presenza in loco di un più ampio centro sportivo.

Con nota allibrata al prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per la realizzazione del suddetto campo da padel, in merito alla quale con nota prot. n.-OMISSIS- l’Amministrazione ha comunicato ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sostanzialmente riconducibili al fatto che essa costituisce un ampliamento della preesistente struttura sportiva eretta in zona agricola e legittimata con il permesso di costruire in sanatoria del 1-OMISSIS-.

In relazione a quanto sopra, ritenendo formato il silenzio-diniego sulla predetta istanza, -OMISSIS- con il ricorso all’esame, notificato il 29 ottobre 2021 e depositato il 25 novembre 2021, ha impugnato gli atti e i comportamenti indicati in epigrafe, denunciando:

I) in relazione ai campi da tennis, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, sviamento e difetto di istruttoria, perché in nessun accertamento si dà atto della presenza di detti campi, avendo anzi la stessa Polizia locale precisato nella relazione prot. n. -OMISSIS- che l’ordinanza di demolizione menziona erroneamente due campi da tennis la cui esistenza non è stata riscontrata;

II) in relazione ai campi di padel, eccesso di potere per travisamento dei fatti, perché il campo da padel scoperto, unica opera installata, è stato realizzato in virtù della s.c.i.a. del -OMISSIS- prima che venisse sospesa e perché la richiesta di archiviazione di essa, datata 25 maggio 2021, si riferiva al solo campo coperto non ancora edificato;

III) in relazione al campo da padel scoperto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di

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