TAR Campobasso, sez. I, decreto decisorio 2011-07-04, n. 201100339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, decreto decisorio 2011-07-04, n. 201100339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201100339
Data del deposito : 4 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00390/2000 REG.RIC.

N. 00339/2011 REG.PROV.PRES.

N. 00390/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2000, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso G F Avv. in Campobasso, via Zurlo N.20;

contro

Comune di Campomarino (Cb), rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso V C Avv. in Campobasso, corso Umberto I^,N. 43;

per l'annullamento,

previa sospensione,

della Concessione Edilizia n. 38/2000 rilasciata in favore della ricorrente in data 29.05.2000 dal Comune di Campomarino, limitatamente alla parte in cui fissa il termine di ultimazione dei lavori alla data prevista dalle leggi regionali n. 14/98 e 9/00, nonché del provvedimento del Capo Ufficio Tecnico del Comune di Campomarino prot. n. 6105 del 6.6.2000, con il quale si dichiarava decaduta la Concessione Edilizia n. 38 del 29.5.2000, e di ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 luglio 2000;

Considerato che la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo ha provveduto a notificare alle parti costituite l'avviso di cui all'art. 9, secondo comma della legge 21 luglio 2000, n. 205 in data 06/09/2010, 01/09/2010;

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall’art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l’invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell’avviso medesimo;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso.



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