TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2010-10-07, n. 201000271
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N. 00271/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00518/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2010, proposto da:
D F, M C F, G R, rappresentati e difesi dall'avv. R Ripepi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
contro
Regione Calabria, Regione Calabria Assessorato Agricoltura e Foreste;
nei confronti di
G C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto della Regione Calabria decreto dirigenziale n. 7901 del 17 maggio 2010, avente ad oggetto: reg. CE 1698/2005 – PSR Calabria 2007/2013 – avviso pubblico Multi-Misura Asse I e II approvato con D.D.G. n. 10100 del 24 luglio 2008 – Graduatoria definitiva Misura 1123 “Insediamento giovani agricoltori”, pubblicato sul BURCA in data 28/05/2010 relativo alla approvazione della graduatoria definitiva in relazione alla misura 112 – Insediamento giovani agricoltori (collegata Misura 121 – ammodernamento aziende agricole), nonché avverso tutti gli altri atti presupposti e presupponenti, precedenti e/o successivi, connessi e/o consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 comma 12 e l’art. 65 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, accogliere l’istanza istruttoria avanzata da parte attrice, acquisendo dall’amministrazione regionale documentati chiarimenti sulle specifiche ragioni per le quali il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria in questione;
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.