TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2010-05-20, n. 201001190
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01190/2010 REG.SEN.
N. 01942/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex artt. 21 e 26 l. 1034/71 ss.mm.ii.,
sul ricorso n. 1942 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- in persona dell’omonimo titolare e l.r., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A L e R G M, con domicilio eletto presso R G M, in Lecce alla piazza Mazzini 72;
contro
- il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A D G, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;
nei confronti di
- Marra s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Giannuzzi e Alberto Maria Durante, con domicilio eletto presso Alberto Maria Durante, in Lecce alla via Garibaldi 43;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento con il quale il Comune di Manduria disponeva l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di recupero e trasformazione della struttura scolastica sita in Uggiano Montefusco in favore della ditta Marra s.r.l.;
- dei verbali delle operazioni di gara, nella parte in cui disponevano l’ammissione della concorrente Marra s.r.l. e la conseguente valutazione della relativa offerta;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Marra s.r.l. ed il ricorso incidentale proposto dalla medesima.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2010 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Leuci -anche in sostituzione di Marra-, Di Giovanni e Durante -anche in sostituzione di Giannuzzi.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 21, comma 10, l. 1034/71, introdotto dalla l. 205/00.
Osservato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso, dai motivi aggiunti e dagli altri atti della causa emerge che:
a) la -OMISSIS- partecipava alla procedura avviata dal Comune di Manduria per l’affidamento dei lavori di recupero e trasformazione di una struttura scolastica;
b) il bando di gara indicava la categoria OG1, classifica II, come prevalente;
c) esso indicava, invece, come categorie scorporabili subappaltabili quelle OS28 ed OS30 (ovvero OG11) classifica I, rispettivamente relative all’impianto termico ed a quello elettrico;
- la ditta M risultava seconda classificata, alle spalle della ditta Marra s.r.l..
2.- La ricorrente, dunque, impugnava gli atti appena indicati formulando le seguenti censure:
A) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 73 e 74 d.p.r. 554/99 e del d.p.r. 34/00, all. A). Carenza istruttoria.
3.- Costituendosi in giudizio la società Marra s.r.l., controinteressata, proponeva ricorso incidentale, impugnando gli atti di gara per:
B) Violazione e/o falsa applicazione del’art. 1 d.l. 25.9.02, n. 210, conv. con modificazioni con l. 266/02. Violazione dell’art. 118, comma 6, d.lgs. 163/06. Mancanza dei requisiti di partecipazione. Contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in sede di gara.
4.- La ricorrente principale, a sua volta, formulava motivi aggiunti, così articolati:
C) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 266/02, 3, comma 8, d.lgs. 494/96 e 29 l. 341/95. Violazione del principio del favor partecipationis; D) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 79, comma 5, e 11, comma 10, d.lgs. 163/06. Eccesso di potere per carenza di motivazione.
3.- Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che il ricorso principale è fondato e va accolto nei sensi e per i motivi che di seguito si esporranno.
3.1 Il ricorso incidentale, invece, non risulta meritevole di accoglimento.
4.- Deduce, in definitiva, la ricorrente, che la società controinteressata andava esclusa dalla procedura per aver dichiarato di voler subappaltare i lavori di cui alle categorie scorporabili prima indicate sub 1.- c) solo nella misura del 60%, mentre invece, mancando essa dell’attestazione SOA alle medesime relative (OS 28, OS 30 o OG11, laddove la ditta era in possesso delle qualificazioni OG1 e OG2), ed essendo detta certificazione necessaria trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria (attesa la natura dei lavori ed il loro importo, superiore al 10% del valore dell’appalto; cfr. artt. 72, 73 e 74 d.p.r. 554/99), essa avrebbe dovuto subappaltarle per intero.
4.1 La controinteressata Marra s.r.l., a sua volta, con il ricorso incidentale, affermava che l’appalto bandito dal Comune concerneva sostanzialmente lavori edili, tanto che la