TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2010-05-20, n. 201001190
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01190/2010 REG.SEN.
N. 01942/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex artt. 21 e 26 l. 1034/71 ss.mm.ii.,
sul ricorso n. 1942 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-O- in persona dell’omonimo titolare e l.r., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A L e R G M, con domicilio eletto presso R G M, in Lecce alla piazza Mazzini 72;
contro
- il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A D G, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;
nei confronti di
- M s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti R G e A M D, con domicilio eletto presso A M D, in Lecce alla via Garibaldi 43;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento con il quale il Comune di Manduria disponeva l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di recupero e trasformazione della struttura scolastica sita in Uggiano Montefusco in favore della ditta M s.r.l.;
- dei verbali delle operazioni di gara, nella parte in cui disponevano l’ammissione della concorrente M s.r.l. e la conseguente valutazione della relativa offerta;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della M s.r.l. ed il ricorso incidentale proposto dalla medesima.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2010 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Leuci -anche in sostituzione di M-, Di Giovanni e Durante -anche in sostituzione di Giannuzzi.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 21, comma 10, l. 1034/71, introdotto dalla l. 205/00.
Osservato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso, dai motivi aggiunti e dagli altri atti della causa emerge che:
a) la -O- partecipava alla procedura avviata dal Comune di Manduria per l’affidamento dei lavori di recupero e trasformazione di una struttura scolastica;
b) il bando di gara indicava la categoria OG1, classifica II, come prevalente;
c) esso indicava, invece, come categorie scorporabili subappaltabili quelle OS28 ed OS30 (ovvero OG11) classifica I, rispettivamente relative all’impianto termico ed a quello elettrico;
- la ditta M risultava seconda classificata, alle spalle della ditta M s.r.l..
2.- La ricorrente, dunque, impugnava gli atti appena indicati formulando le seguenti censure:
A) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 73 e 74 d.p.r. 554/99 e del d.p.r. 34/00, all. A). Carenza istruttoria.
3.- Costituendosi in giudizio la società M s.r.l., controinteressata, proponeva ricorso incidentale, impugnando gli atti di gara per:
B) Violazione e/o falsa applicazione del’art. 1 d.l. 25.9.02, n. 210, conv. con modificazioni con l. 266/02. Violazione dell’art. 118, comma 6, d.lgs. 163/06. Mancanza dei requisiti di partecipazione. Contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in sede di gara.
4.- La ricorrente principale, a sua volta, formulava motivi aggiunti, così articolati:
C) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 266/02, 3, comma 8, d.lgs. 494/96 e 29 l. 341/95. Violazione del principio del favor partecipationis; D) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 79, comma 5, e 11, comma 10, d.lgs. 163/06. Eccesso di potere per carenza di motivazione.
3.- Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che il ricorso principale è fondato e va accolto nei sensi e per i motivi che di seguito si esporranno.
3.1 Il ricorso incidentale, invece, non risulta meritevole di accoglimento.
4.- Deduce, in definitiva, la ricorrente, che la società controinteressata andava esclusa dalla procedura per aver dichiarato di voler subappaltare i lavori di cui alle categorie scorporabili prima indicate sub 1.- c) solo nella misura del 60%, mentre invece, mancando essa dell’attestazione SOA alle medesime relative (OS 28, OS 30 o OG11, laddove la ditta era in possesso delle qualificazioni OG1 e OG2), ed essendo detta certificazione necessaria trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria (attesa la natura dei lavori ed il loro importo, superiore al 10% del valore dell’appalto; cfr. artt. 72, 73 e 74 d.p.r. 554/99), essa avrebbe dovuto subappaltarle per intero.
4.1 La controinteressata M s.r.l., a sua volta, con il ricorso incidentale, affermava che l’appalto bandito dal Comune concerneva sostanzialmente lavori edili, tanto che la categoria prevalente era quella OG1: ciononostante la ditta M non risultava iscritta alla Cassa Edile.
La stessa, inoltre,