TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-05-15, n. 201301103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-05-15, n. 201301103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301103
Data del deposito : 15 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00927/2012 REG.RIC.

N. 01103/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00927/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 927 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa Marcello Pandone, rappresentata e difesa dall'avv. S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria,1;

contro

Comune di Campi Salentina, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Japigia 39/A;

per l'annullamento

della determina del Capo Settore Ambiente e Gestione del Territorio del Comune di Campi Salentina prot. n. 4497 del 23.3.2012, ricevuta il 30.3.2012;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della delibera di G.M. n. 21 del 7.2.2012;

nonchè per dichiarare non dovuto l'importo di euro 25.977,16 a titolo di conguaglio del contributo per il permesso di costruire n. 118/07, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi per legge;

e per motivi aggiunti della determina prot. 14487 dell’8 ottobre 2012 per il pagamento a titolo di conguaglio del contributo di costruzione dell’importo di 19.989,96 euro.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campi Salentina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti gli avv.ti Palmisano e Marzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel giugno 2007 l’impresa Pandone ha richiesto al Comune di Campi Salentina il rilascio di un permesso di costruire per l’edificazione di sette villette unifamiliari. .

Il Comune con nota prot. 13718 del 12 settembre 2007 ha determinato l’importo del contributo di costruzione nella complessiva misura di 28.001,11 euro

Successivamente il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 118 del 28.9.2007, con cui è stato ribadito il predetto importo complessivo.

Con il provvedimento impugnato prot. n. 4497 del 23 marzo 2012 il Comune di Campi Salentina - ritenendo di dover procedere all’ aggiornamento annuale della somma corrisposta a fronte del rilascio del titolo edilizio - ha richiesto alla ricorrente un ulteriore pagamento integrativo della somma già versata, complessivamente determinato in ulteriori euro 25.997,16.

Con il ricorso in epigrafe, l’impresa Pandone è insorta avverso il provvedimento citato denunziandone l’illegittimità.

Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso.

Con provvedimento successivamente assunto in autotutela (determina prot. 14487 dell’8.10.2012) è stata annullata la suddetta nota 4497/2012 a seguito della rideterminazione in via generale del contributo di costruzione, effettuata con delibera CC n. 33 del 9.8.2012.

Con la stessa determina 14487/2012 si chiede all’impresa ricorrente il pagamento di 19.989,96 euro a titolo di conguaglio del contributo di costruzione dovuto per il citato permesso di costruire n. 118 del 28.9.2007.

Detto provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti deducendo le seguenti censure:

- violazione del principio di irretroattività dell’azione amministrativa, eccesso di potere, violazione di legge: falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 16 DPR 380/2001 e dell’art. 2 LR 1/2007;

- violazione art. 42, 48 e 107 D.lgs. 267/2000, incompetenza e carenza di potere.

All’udienza del 13 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile atteso che la nota impugnata 4497/2012 è stata ritirata in autotutela dall’Amministrazione.

I motivi aggiunti sono fondati e devono quindi essere accolti.

La ricorrente si duole che il Comune abbia rideterminato retroattivamente l’importo del contributo edilizio, a distanza di circa cinque anni dal rilascio del permesso.

La doglianza merita di essere condivisa.

Il Collegio non ritiene di discostarsi dall’indirizzo di questa Sezione (cfr. Tar Lecce 48-49/2013) , in linea con la giurisprudenza dominante, secondo cui la determinazione del contributo di costruzione deve avvenire sulla base dei parametri vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire.

Il provvedimento impugnato - recante in oggetto l’ “aggiornamento del contributo di costruzione” –accolla invece ex post alla ricorrente, in ragione del titolo edilizio rilasciato cinque anni prima, ulteriori oneri concessori rinviando a quanto stabilito nelle delibere assunte in via generale dalla Giunta e dal Consiglio comunale in merito all’aggiornamento degli oneri concessori.

In base a tali delibere, preso atto che è operante un meccanismo legislativo (cfr. art. 16 DPR 380/2001, art. 2 LR 1/2007) di adeguamento automatico del contributo di costruzione, il Consiglio comunale (del. 33/2012) ha invitato gli uffici competenti “alla quantificazione ed al recupero delle somme spettanti a questo Ente rivenienti dalle pratiche edilizie conclusesi con il rilascio del permesso di costruire tra il 1.1.2007 e il 4.5.2010” in modo da recuperare la differenza tra gli oneri riscossi e quelli dovuti in applicazione alla normativa vigente.

In base a tale direttiva lo Sportello per l’Edilizia ha dunque determinato le ulteriori somme da versare “in conseguenza dell’aggiornamento alla data dell’1.2.2007 in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione stabiliti dalla LR n. 1/2007 del contributo di costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire n. 118 del 29/9/2007”.

In seguito alla lettura dei provvedimenti contestati si deve escludere che si sia di fronte all’esercizio di un potere di autotutela volto a correggere eventuali errori di determinazione o calcolo, peraltro nemmeno chiaramente evidenziati in atti, compiuti all’epoca del rilascio del permesso di costruire.

L’attività comunale appare invece orientata ad addossare al privato successivamente al rilascio del titolo edilizio costi supplementari derivanti dal meccanismo legale di adeguamento degli oneri concessori.

Tale meccanismo consente di aggiornare gli importi ricorrendo, con riferimento alla voce relativa agli oneri di urbanizzazione, “ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (cfr. art. 16, comma 6 DPR 380/2001) o, in relazione alla voce relativa al costo di costruzione, facendo “riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata” su determinazione regionale, e in assenza di quest’ultima “in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT” (cfr. art. 16, comma 9 DPR 380/2001).

Il procedimento di revisione mira dunque ad adeguare l’importo degli oneri concessori a fenomeni di natura sostanzialmente inflattiva - legati all’aumento generalizzato dei costi di urbanizzazione o costruzione - in maniera da far corrispondere a permessi edilizi rilasciati in epoche diverse un impegno economico sostanzialmente uniforme sui singoli istanti.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, fondato sullo stesso tenore letterale dell’art. 16 DPR 380/2001 (“la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire” e “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio..”) i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio;
a tale momento occorre dunque avere riguardo per la determinazione della entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.

Da tale affermazione di principio si trae il corollario della irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali, le nuove tariffe e le modalità di calcolo per gli oneri di urbanizzazione ribadendosi l'integrale applicazione del principio tempus regit actum e quindi la irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia.

Di conseguenza deve ritenersi che le delibere comunali che dispongono l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione possano trovare applicazione esclusivamente per i permessi rilasciati a far tempo dall'epoca di adozione dell'atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore.

Nel caso di specie, si deve poi osservare che la determinazione degli oneri non solo avviene sulla base di parametri posteriori al titolo edilizio - e quindi in via retroattiva - ma che altresì la stessa pretesa comunale appare fondata sulla convinzione errata che sia possibile esigere periodicamente la richiesta di integrazione del pagamento ogni volta che l’importo tariffario venga modificato, anche per gli anni successivi a quello di rilascio del titolo edilizio (cfr. delibera CC 33/2012 secondo cui “occorre procedere all’aggiornamento del contributo di costruzione in riferimento a ciascun successivo alla data dell’1.1.2007” ).

Deve invece ritenersi, sulla base del dato normativo e in conformità dell’orientamento giurisprudenziale consolidato da cui non vi sono ragioni di discostarsi, che non solo la determinazione degli oneri debba avvenire sulla base delle tariffe vigenti ma che la stessa non possa essere richiesta che una tantum al momento del rilascio del permesso edilizio senza possibilità di esigersi pagamenti per annualità successive al rilascio del titolo e alla realizzazione della costruzione.

E’ pertanto evidentemente illegittima la pretesa dell’Amministrazione di addossare al titolare di un permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento posto che la determinazione degli oneri al momento del rilascio era stata - a quanto risulta dagli atti di causa - correttamente determinata sulla base delle tabelle vigenti all’epoca.

Per ragione di completezza, si precisa che, anche qualificando come conseguenza del potere di autotutela la richiesta di integrazione degli oneri, la pretesa risulterebbe illegittima in quanto esercitata patentemente in violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990 posto che:

- non risulta chiaramente il vizio originario da rimuovere, limitandosi il Comune genericamente a richiamare le norme e le tabelle succedutesi nel tempo;

- non viene comparato in motivazione l’interesse pubblico con l’interesse della destinataria, tenendo conto dell' affidamento ingeneratosi nel privato;

- in particolare non viene data alcuna motivazione in relazione al tempo trascorso - cinque anni - tra la determinazione originaria e la successiva rideterminazione, tenendo conto che lo stesso art. 21 nonies L. 241/1990 prescrive che il potere di ritiro venga esercitato “entro un ragionevole termine”.

In conclusione, per le ragioni esposte, vista l’illegittimità del provvedimento assunto, i motivi aggiunti devono essere accolti.

Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

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