TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-08-18, n. 202200595

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-08-18, n. 202200595
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200595
Data del deposito : 18 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/08/2022

N. 00595/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00715/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2021, proposto da:
Comune di Palau, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Capitaneria di Porto di La Maddalena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Dante n. 23;

nei confronti

A T, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) della determinazione n. 1961, prot. n. 22320 del 4 giugno 2021 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale enti locali e finanze Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio, avente a oggetto l'estensione della durata della concessione marittima n. 2 del 18 aprile 2011 (Reg. n. 376) in favore della Ditta ex art. 182 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

b) degli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi, tra i quali, per quanto possa occorrere, 1) la nota regione Sardegna prot. n. 23235 del 30 luglio 2020 se e nella parte in cui con la locuzione il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche “pare incompatibile” è da intendersi in contrasto con la L.R. n. 5/2006 e nella parte in cui non ritiene la Ditta T necessitante di autorizzazione per la vendita di ticket per escursioni;
2) la Deliberazione G.R. n. 47/34 del 24.09.2020 recante la presa d'atto di quanto sancito nel “Decreto rilancio”, D.L. n. 34/2020, all'art. 182 comma 2.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, della Capitaneria di Porto di La Maddalena e del sig. A T.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. A T -già titolare della concessione demaniale n. 2/2011 su un’area di mq. 12 ove posiziona il proprio banco per la vendita di articoli non alimentari all’interno del Porto del Comune di Palau- in data 13 luglio 2020 aveva chiesto al Servizio Demanio Patrimonio e Autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio della Regione Sardegna un’integrazione del titolo suddetto al fine di svolgere l’ulteriore attività di vendita/pubblicità per conto terzi di biglietti delle escursioni marittime.

In data 16 luglio 2020 la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto al Comune di Palau di esprimere un parere su tale richiesta, ricevendo, in risposta, la nota 20 luglio 2020, prot. n. 10794, con cui lo stesso Comune si è espresso in termini negativi, evidenziando (a conferma di quanto già osservato su una precedente istanza dello stesso sig. T, che riguardava lo spostamento della concessione su altro punto dell’area portuale) che il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con determinazioni del Consiglio comunale nn. 42 e 56 del 1995, così come l’ordinanza sindacale n. 18/1990, vietano di concedere a privati l’uso di spazi per la vendita su posteggio all’interno dell’area portuale, come da precedenti pareri negativi 18 agosto 2000, n. 9814, e 15 giugno 2016, prot. n. 9730.

Non di meno il competente Servizio regionale, con nota 30 luglio 2020, prot. n. 23235- sul presupposto che la competenza in materia di concessioni demaniali marittime fosse oramai passata alla Regione e che il dianzi citato Regolamento comunale fosse “incompatibile” con l’art. 14 della Legge Regione Sardegna 18 maggio 2006, n.

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