TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-01-16, n. 201700019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-01-16, n. 201700019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700019
Data del deposito : 16 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00019/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00782/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2016, proposto da:
Ortsan Sas di Moi G e C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M V C.F. VLIMRA58B19B354V, A M M C.F. MRRNMR66H65I452T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.A M M in Cagliari, via Satta N.7;

contro

Asl 101 - Sassari non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato di cui al Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 768/2016 del 29/06/2016,

RG

2693/2016, notificato il 04/07/2016, non opposto, reso esecutivo ex art. 647 CPC il 16/09/2016 dal Giudice di Pace di Sassari, munito di formula esecutiva in data 21/09/2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il dott. F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto del Tribunale di Sassari n. 768/2016 del 29/06/2016 veniva ingiunto alla ASL n. 1 di Sassari di pagare, in favore della società ricorrente, la somma di euro 96.554,99 oltre agli interessi dalla data della scadenza delle fatture ed alle spese del giudizio quantificate in € 2.135,00 per compensi e € 406,50 per esborsi, oltre alle spese forfetarie in misura del 15% dei compensi, CPA e IVA come per legge.

Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 4.7.2016 e dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione in data 16.9.2016, quindi in data 21.9.2016 è stato munito della formula esecutiva.

L’ASL ha pagato soltanto la minore somma per il capitale di euro 96.554,99 rimanendo debitrice della somma di € 1.778,07 per interessi, oltre agli accessori liquidati nel decreto ingiuntivo.

Col ricorso in esame la società in epigrafe chiede che venga ordinato alla Asl n. 4 di Sassari di ottemperare integralmente al giudicato e nominato un commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, con vittoria delle spese.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2016, sentito il difensore della società ricorrente, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso in ottemperanza, notificato il 23.9.2016 e depositato il giorno 4 del mese successivo, deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a. l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

Il decreto ingiuntivo in epigrafe è stato regolarmente notificato alla Asl n. 1 di Sassari il 4. 7. 2016 e, in assenza di opposizione, è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale con decreto del 16.9.2016. Il decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ha poi acquistato efficacia di giudicato sostanziale a seguito della dichiarazione di esecutività da parte del giudice che lo ha pronunciato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26/3/2004 n. 6085).

Ciò posto, stante l'idoneità del titolo giudiziale all'esecuzione coatta, e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notifica del presente ricorso, va dichiarato l'obbligo dell’Asl intimata di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, della somma di € 1.778,07 per interessi, oltre alle spese liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo.

Ritiene il Collegio di nominare sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Assessorato regionale della Sanità, con facoltà di delega, il quale, ove decorra infruttuosamente il temine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di giorni sessanta (60), decorrente dalla comunicazione, a cura della società ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere;
il commissario dovrà provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Fin da ora si procede alla liquidazione, quantificata in euro 1000,00 (mille//00), della somma da corrispondersi a favore del commissario ad acta, a carico della Asl intimata, ove il protrarsi dell’inerzia della stessa renda necessaria l’attività del Commissario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.

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