TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2009-01-08, n. 200900011
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N. 00011/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01285/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2008, proposto da:
T A, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso S G in Brescia, via Solferino, 55;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, Prefetto di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
decreto del Questore 31.3.07 denegante rinnovo permesso di soggiorno n. P160027;decreto del Prefetto 1.12.2003 che decreta irricevibile l'istanza di legalizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Brescia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/01/2009 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non sembrano sussistere né utili presupposti né circostanze di fatto produttive di quegli effetti ipotizzati dal ricorrente per ottenere il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno;