TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-05-13, n. 201100728

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-05-13, n. 201100728
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100728
Data del deposito : 13 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01403/2006 REG.RIC.

N. 00728/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01403/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2006, proposto dalla società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro Argo Vigilanza Notturna e Diurna, rappresentata e difesa dagli avv.ti G P e Trifone Macchia, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. C. Gaudenti, via Trevisani n. 74;

contro

Azienda sanitaria provinciale di Foggia, succeduta alla A.S.L. Fg/2 di Cerignola, rappresentata e difesa dall'avv. N M, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;

nei confronti di



SOS

Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Ordine e Tommaso Labia, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. M. Ronzini, via Fornari 15/A;
Istituto di Vigilanza Ariete S.r.l.;

per l'annullamento, la declaratoria di nullità o di inefficacia,

previa ordinanza di sospensione dell’esecuzione, dei seguenti atti:

a) i verbali di gara dei giorni 8 e 12 giugno 2006 per il lotto n. 2, dai quali si rileva che l’istituto di vigilanza “

SOS

Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l.” è risultato aggiudicatario - a seguito di sorteggio, in quanto tutti e tre gli istituti partecipanti hanno offerto la stessa percentuale di sconto sulle relative tariffe prefettizie - della gara indetta dalla AUSL FG/2 per l’affidamento del servizio di piantonamento fisso per n. 1 unità e della durata di 36 mesi, da effettuarsi presso il presidio ospedaliero di Cerignola;

b) la delibera n. 696/DG del giorno 11 luglio 2006, con la quale è stato affidato il servizio alla "

SOS

Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l." per l’importo di € 452.016,00, I.V.A. esclusa;

c) il contratto eventualmente stipulato dalla A.U.S.L. FG/2 e dalla controinteressata aggiudicataria SOS;

d) qualsiasi altro atto, allo stato sconosciuto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenziale degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Foggia e della Sos Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti Carlo Gaudenzi, per delega dell'avv. G P, e Rosa Volse, per delega dell'avv. N M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La cooperativa Argo ha partecipato, insieme con la

SOS

Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l. (già Vigilanza Città di Cerignola s.r.l.) e con l’istituto di vigilanza Ariete alla gara licitazione privata per l'affidamento del servizio di vigilanza da espletarsi presso il presidio ospedaliero di Cerignola, con un piantonamento fisso di un'unità per 24 ore su 24 e per la durata di 36 mesi (lotto 2).

All'esito della procedura, la medesima cooperativa ha impugnato i seguenti atti: i verbali di gara dei giorni 8 e 12 giugno 2006, dai quali si rileva che l’istituto di vigilanza “

SOS

Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l.” è risultato aggiudicatario a seguito di sorteggio (effettuato perché tutti e tre gli istituti partecipanti hanno offerto la stessa percentuale di sconto sulle tariffe prefettizie;
la delibera di aggiudicazione n. 696/DG del giorno 11 luglio 2006 e il contratto eventualmente concluso.

L’interessata ha richiesto altresì la condanna al risarcimento dei danni, mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente, nella misura da quantificare in corso di causa o secondo equità.

La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria

SOS

Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l. dovesse essere esclusa, perché priva dei requisiti richiesti per la partecipazione, in riferimento all'articolo 12, primo comma, lettere a), d), e) e f), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come sostituito dall'articolo 10 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, e perché sfornita di una valida autorizzazione prefettizia.

Si sono costituiti la A.U.S.L. FG/2 (a cui è successivamente subentrata l'Azienda provinciale di Foggia) e la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi