TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-02-25, n. 202100498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-02-25, n. 202100498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202100498
Data del deposito : 25 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2021

N. 00498/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento e la rettifica, previa sospensione dell'efficacia

- della determina n.-OMISSIS-, che individua le sig.re-OMISSIS-, nata a-OMISSIS- e -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, aventi diritto alla copertura di 2 posti di agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato ed a tempo parziale – Cat.C pos. Ec. C1;

- Di ogni altro provvedimento, connesso, consequenziale, propedeutico a quello impugnato e se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Ed in ogni caso, accertando il diritto del sig. Buono Pierangelo allo scorrimento della graduatoria di cui all'atto dirigenziale n.-OMISSIS- in relazione alla deliberazione n.-OMISSIS-, profilo professionale Vigile urbano - categoria C1 - posti di agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato ed a tempo parziale 50% – Cat.C pos. Ec. C1


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Fabio Di Lorenzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che il ricorrente, premettendo di essere utilmente collocato al posto quinto della graduatoria vigente del Comune -OMISSIS-, approvata con atto dirigenziale n. -OMISSIS-, e quindi di essere posizionato immediatamente dopo i primi quattro in graduatoria già collocati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha affermato che, sebbene egli sia il primo avente diritto all’assunzione, con determina n. -OMISSIS- l’amministrazione intimata ha proceduto ad individuare come aventi diritto alla posizione lavorativa-OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente decima e dodicesima della predetta graduatoria, chiedendo quindi l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria al fine di conseguire l’assunzione;

Considerato che « In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell' art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato;
in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo
» (Cass. Civ., sez. un., 22/08/2019, n. 21607), mentre « la controversia in materia di diritto allo scorrimento della graduatoria concorsuale in presenza di posto resosi vacante a seguito delle dimissioni di un dipendente, in quanto equiparabile a controversia sul diritto all'assunzione in capo al vincitore di concorso, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario » (Cass. Civ., sez. un., 13/12/2017, n. 29916);

Ritenuto che sia fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune -OMISSIS-, in quanto parte ricorrente lamenta le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre la contestazione non ricade su una pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più il posto o di coprirlo diversamente come nel caso di indizione di un nuovo concorso;

Dovendosi pertanto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione dell’Autorità giurisdizione ordinaria competente per territorio, e trovando applicazione l’art. 11, comma 2, c.p.a. ai fini della riproposizione della domanda avanti al giudice riconosciuto competente;

Sussistendo i motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda e della controvertibilità delle questioni;

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