TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202301832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202301832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301832
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 01832/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02542/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito.

per l'annullamento

- decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 12 settembre 2019, notificato all’interessato in data 20 settembre 2019, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni 7 (sette) della licenza per il commercio di oggetti preziosi n. -OMISSIS-, rilasciata dallo stesso Ufficio al Ricorrente in qualità di titolare della -OMISSIS-;

- ove occorrente, di tutti gli atti connessi, preordinati, conseguenti e comunque lesivi degli interessi e dei diritti di Parte ricorrente, ivi compresa la nota della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS- del 17 luglio 2019, nonché il verbale n. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS- – Commissariato di P.S. “-OMISSIS-” in data 10.07.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS- è titolare dal 2015 della licenza per il commercio di preziosi in virtù della quale svolge nella città di -OMISSIS- l’attività del c.d. “compro oro”.

In data 20.6.2019, il signor -OMISSIS- portava in assistenza presso la -OMISSIS- un orologio di pregio ricevuto da un proprio cliente. La Questura di -OMISSIS-, nella stessa data, si recava presso il negozio -OMISSIS- su richiesta di una dipendente che affermava che il suddetto orologio risulterebbe “provento di rapina” e provvedeva al sequestro del bene.

Il Commissariato “-OMISSIS-” della Polizia di Stato di -OMISSIS- in data 10.7.2019 ha elevato al signor -OMISSIS- il verbale di sanzione amministrazione nel quale veniva contestata la violazione dell’art. 128 TULPS a causa della mancata registrazione giornaliera della vendita dell’orologio di pregio. Il giorno successivo il signor -OMISSIS- provvedeva a pagare la sanzione amministrativa.

La Questura di -OMISSIS- con nota del 17.7.2019 avviava così il procedimento di sospensione della licenza commerciale sul presupposto dell’elevazione del verbale di sanzione amministrativa per omessa registrazione di un orologio risultato “pervenuto da una rapina” ai sensi dell’art. 128 TULPS.

Nel corso del procedimento il signor -OMISSIS- evidenziava tuttavia che il predetto orologio era stato proposto in acquisto dall’asserito proprietario e che si era raggiunta l’intesa sul prezzo di acquisto del bene, senza tuttavia che fosse raggiunto l’accordo sulla compravendita con il relativo passaggio di proprietà (cfr. dichiarazione del 31 luglio 2019).

A conclusione del procedimento, la Questura adottava il decreto del 12.9.2019 con il quale stabiliva la sospensione per sette giorni dell’attività commerciale ai sensi dell’art. 10 TULPS in considerazione della violazione di cui all’art. 128 TULPS e poiché l’interessato non aveva documentato di aver ottemperato alle disposizioni in materia di attività di “compro oro” contenute nel d.lgs. n. 92/2017 con riferimento gli “obblighi di identificazione e di tracciabilità delle operazioni”.

Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di sospensione affidando il ricorso a due motivi.

Con il primo motivo di ricorso evidenzia che l’orologio sarebbe stato consegnato al ricorrente affinché provvedesse a revisionarlo e questi quindi lo tratteneva presso di sé in “conto vendita”, per cui non vi era l’obbligo di provvedere immediatamente alla registrazione ai sensi dell’art. 128 TULPS e all’applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 92/2017. Inoltre, rileva la violazione dell’art. 10 del TULPS, che presuppone l’abuso della licenza da parte dell’interessato, mentre la Questura avrebbe fondato il provvedimento su di una violazione amministrativa (art. 128 TULPS) senza peraltro dare prova che l’orologio provenisse da reato. La Questura non avrebbe considerato che il difetto di annotazione riguarderebbe un’unica operazione in quanto alcuna irregolarità in passato era stata rilevata. Sussisterebbe per giunta la violazione degli artt. 17-ter e 17-quater TULPS sul potere di sospensione della licenza e del principio di proporzionalità poiché, essendo stata inflitta la sanzione pecuniaria, non era indispensabile irrogare anche la sanzione della sospensione.

Con il secondo motivo di ricorso contesta la violazione delle garanzie procedimentali in quanto la Questura non avrebbe tenuto conto delle osservazioni difensive versate nel corso del procedimento in violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza e in rito ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in quanto il provvedimento gravato avrebbe esplicato i suoi effetti.

All’udienza del 12 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, va respinta l’eccezione sollevata dalla difesa erariale in quanto il ricorrente ha allegato al ricorso la volontà di chiedere il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., dimostrando in quanto modo l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto “ai fini risarcitori”.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati contestualmente attesa la loro stretta connessione.

Le censure vanno accolto nei termini che seguono.

Il fondamento normativo della fattispecie è rappresentato dagli artt. 10 e 128 del TULPS.

Ai sensi dell’art. 10 cit. “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

Ai sensi dell’art. 128 cit. “I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta …”.

Nel caso di specie, la Questura ha avviato il procedimento di sospensione sul presupposto della mancata registrazione, in violazione dell’art. 128 TULPS, dell’orologio che afferma sia stato acquistato dal ricorrente da un proprio cliente, sebbene il bene provenisse da reato.

In seguito la Questura ha adottato la sospensione dell’attività commerciale sul presupposto della sanzione amministrativa irrogata e soprattutto della mancata documentazione, da parte dell’interessato, dell’ottemperanza alle disposizioni in materia di attività di “compro oro” contenute nel d.lgs. n. 92/2017 con riferimento gli “obblighi di identificazione e di tracciabilità delle operazioni”.

Tuttavia, negli atti di causa non vi è la dimostrazione dell’abuso della licenza ossia la sussistenza del presupposto del potere amministrativo previsto dall’art. 10 del TULPS che è stato in concreto esercitato, né vi è prova dell’asserita provenienza da reato dell’orologio o comunque dell’avvenuto acquisto dello stesso da parte del ricorrente.

La mancata sussistenza del presupposto legittimamente l’esercizio del potere amministrativo azionato in concreto dalla Questura (art. 10 del TULPS) rende illegittimo il provvedimento impugnato.

Né invero può ritenersi che il provvedimento trovi la propria ratio sulla base della violazione della disciplina recata dal d.lgs. n. 92/2017. Tale ultima contestazione, oltre ad essere generica in quanto non viene indicata la specifica condotta contestata, è stata formulata per la prima volta nel provvedimento impugnato e quindi è stata resa nota all’interessato al di fuori del c.d. contraddittorio procedimentale.

In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto, nei sensi sopra indicati, agli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a.;
di conseguenza, il decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- cat. -OMISSIS- del 12.9.2019 va dichiarato illegittimo ai fini risarcitori.

La condanna alle spese segue il principio della soccombenza con liquidazione in dispositivo.

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