TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-07-27, n. 202205046
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 05046/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2020, proposto da
RO IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SO Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Segreteria della sezione III del T.A.R. Campania - Napoli;
nei confronti
MO D'AM, e SO LA nella qualità di legale rappresentante p.t. della Speedy Time s.a.s. di SO LA & C., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
(previa sospensione dell’efficacia)
dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico codice pratica 06231371219-27092019-1203, rilasciata il 7.11.2019 dal Comune di Somma Vesuviana in favore della Speedy Time s.a.s. di SO LA & C.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa Viviana Lenzi, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il ricorso in esame ha ad oggetto la legittimità della concessione di suolo pubblico emessa dal Comune di Somma Vesuviana in data 7/11/2019 in favore della s.a.s Speedy Time sas di SO LA e C.: nello specifico, l’atto per il quale è causa ha ad oggetto una porzione estesa mq. 15,00 di area pubblica (marciapiede e area di sosta auto) in Piazza Vittorio Emanuele III n.10, antistante l’esercizio commerciale gestito dalla suindicata società, da occuparsi con sedie, tavoli, ombrelloni e fioriere.
A sostegno del gravame, parte ricorrente (titolare di un punto vendita di abbigliamento e articoli spostivi al confinante civico n. 11) ha articolato plurime censure incentrate su difetto di motivazione, carenza istruttoria, omessa acquisizione del parere del Responsabile UTC e dell’autorità preposta alla tutela di beni ambientali.
Ha resistito al gravame il solo Comune di Somma Vesuviana, mentre non vi ha preso parte la